Enciclopedia giuridica

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Fatti illeciti

Ev fatto illecito, secondo la nozione che ne dà l’art. 2043 c.c., qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto. I fatti illeciti sono collocati dall’art. 1173 c.c. fra le fonti delle obbligazioni, insieme ai contratti e agli altri atti o fatti idonei a produrle. L’obbligazione che ne deriva è, in particolare, l’obbligazione di risarcire il danno che il fatto illecito ha cagionato (art. 2043 c.c.): è , di regola, una obbligazione di dare (v. prestazione, fatti illeciti di consegnare), avente per oggetto il pagamento di una somma di danaro, che rappresenta l’equivalente monetario del danno cagionato; ma è anche ammesso, se possibile, il risarcimento in forma specifica (art. 2058 c.c.); che può dare luogo ad una obbligazione di fare (v. prestazione, fatti illeciti di fare). Giova premettere alcune precisazioni terminologiche: a) una obbligazione di risarcimento del danno può derivare anche da contratto: il contraente che non adempie le obbligazioni derivanti da un contratto è responsabile dei danni che l’inadempimento ha cagionato all’altro contraente (art. 1453, comma 1o, c.c.). Per distinguere la responsabilità per danni del contraente inadempiente dalla responsabilità per danni cagionati con un fatto illecito si suole parlare della prima come di responsabilità contrattuale e della seconda come di responsabilità extracontrattuale, o, secondo la terminologia romanistica (tratta dalla lex Aquilia de damno), responsabilità aquiliana; b) l’espressione responsabilità contrattuale è generalmente impiegata per indicare non solo la responsabilità da contratto, ma anche ogni altra responsabilità , diversa dalla responsabilità da fatto illecito, che derivi dall’inadempimento (v.) di obbligazioni nascenti dagli altri atti o fatti di cui all’art. 1173 c.c.; c) per indicare la responsabilità per danni si parla anche, e più frequentemente, di responsabilità civile; la si contrappone, a questo modo, alla responsabilità penale cui è esposto l’autore di un fatto illecito previsto dalla legge come reato. Un medesimo fatto, come l’omicidio, doloso o colposo, le lesioni personali, dolose o colpose, il danneggiamento (che è reato solo se doloso), la diffamazione ecc., può così essere fonte sia di responsabilità penale, consistente nell’assoggettamento alla pena (della reclusione o della multa), sia di responsabilità civile, consistente nell’obbligazione di risarcire il danno. Altra terminologia è quella che si basa sul concetto di illecito o di torto, e distingue fra illecito civile e illecito penale, fra illecito (civile) o torto contrattuale e illecito o torto extracontrattuale. Altra preliminare precisazione, questa volta concettuale: la nozione di fatto illecito, enunciata dall’art. 2043 c.c., non copre l’intero ambito della responsabilità extracontrattuale o responsabilità civile; ne restano fuori: 1) i casi di responsabilità indiretta e, in particolare, il caso della responsabilità di padroni e committenti (v. responsabilità , fatti illeciti dei padroni e dei committenti) (art. 2049 c.c.): qui la responsabilità non investe solo, come predica l’art. 2043 c.c., colui che ha commesso il fatto, ma investe anche un soggetto diverso, al quale non può essere ascritto alcun fatto illecito; 2) i casi di responsabilità oggettiva (v. responsabilità , fatti illeciti oggettiva) per danno cagionato da cose (artt. 2051 – 53 c.c.): qui la responsabilità non investe un soggetto al quale sia ascrivibile, come predica l’art. 2043 c.c. (e la rubrica dell’intero titolo nono), un fatto definibile come illecito, ossia come antigiuridico, commesso in violazione di norme di diritto oggettivo, ma investe un soggetto che si trovi in una data relazione con la cosa che ha cagionato il danno, quella di custode o di proprietario o di utilizzatore della cosa. Non ha giovato alla chiarezza l’abbandono delle categorie adottate, sulla scorta del code Napole´ on (artt. 1385 – 86 c.c.), dal c.c. previgente, il quale rendeva ciascuno obbligato non solo per il danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato con il fatto delle persone delle quali deve rispondere e colle cose che ha in custodia (art. 1153 c.c.). L’odierno art. 2043 c.c. riguarda solo l’obbligazione di risarcimento del danno per fatto proprio; non anche quella di risarcimento del danno cagionato da cose, alle quali non si addice la generalizzante qualificazione di obbligazioni da fatto illecito adottata dalla rubrica del titolo nono e, prima ancora, dall’art. 1173 c.c.. Scomposto nei suoi elementi costitutivi, il fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c. presenta elementi oggettivi: il fatto commesso, il danno ingiusto, il rapporto di causalità fra fatto e danno (ossia il rapporto per il quale il primo cagiona il secondo); ed elementi soggettivi: il dolo o la colpa. Alcuni di essi riguardano solo la responsabilità per fatto proprio, mentre altri hanno carattere universale, ossia riguardano ogni fattispecie produttiva di responsabilità extracontrattuale. In particolare: a) un fatto umano, ascrivibile al soggetto chiamato a rispondere del danno, manca del tutto nei casi di danno da cose (v. responsabilità , fatti illeciti per danno cagionato da cose) (artt. 2051 – 2052 c.c.); un fatto umano è presente nei casi di responsabilità indiretta (v. responsabilità , fatti illeciti indiretta), ma è commesso da un soggetto diverso da chi è chiamato a risponderne (art. 2049 c.c.); b) il danno ingiusto (v. danno, fatti illeciti ingiusto) è estremo universale: senza di esso non c’è responsabilità in nessuna delle fattispecie previste dal titolo nono; c) il rapporto di causalità è anch’esso universale, ma si atteggia diversamente nei diversi casi: è causalità fra fatto e danno nei casi di responsabilità da fatto umano, proprio o altrui; è causalità fra cosa e danno nei casi di danno cagionato da cose; d) l’estremo del dolo (v.) e della colpa (v.) è assente in tutti i molteplici casi di responsabilità oggettiva (v. responsabilità , fatti illeciti oggettiva) (artt. 2050 – 54 c.c.). Non è tutto: l’art. 2046 c.c. pone il requisito della imputabilità del fatto dannoso, perche´ si possa essere chiamati a rispondere delle sue conseguenze; esige, cioè , che il fatto sia stato commesso da chi aveva la capacità di intendere e di volere (v. capacità naturale) al momento in cui lo ha commesso. Neppure questo è un estremo universale della responsabilità civile: vale per la responsabilità da fatto proprio, non per la responsabilità da fatto altrui; ne´ vale per la responsabilità per danno da cose. La veste di padrone o committente, rilevante agli effetti di responsabilità per i fatti dannosi dei dipendenti (art. 2049 c.c.), può essere assunta da un minore, che abbia acquistato la qualità di imprenditore commerciale (v. imprenditore, fatti illeciti commerciale) a norma dell’art. 320, comma 5o, c.c.; le vesti di proprietario, di custode, di utilizzatore, rilevanti ai fini della responsabilità per danno da cose (artt. 2051 – 53 c.c.), prescindono anch’esse dalla capacità di intendere e di volere. Tutto ciò mette in chiara evidenza come la responsabilità civile non assolva una funzione unitaria; e questa è una constatazione largamente condivisa nella letteratura contemporanea. La sua funzione varia in ragione dei diversi presupposti di volta in volta richiesti dagli artt. 2043 – 59 c.c.: non è sempre la sanzione per la violazione di un precetto, perche´ l’estremo dell’antigiuridicità manca in tutti i casi nei quali non si è chiamati a rispondere per il fatto proprio; talora, come nel caso di risarcimento del danno cagionato da cose, appare destinata a svolgere una funzione essenzialmente preventiva, valendo ad indurre il proprietario o utilizzatore o custode ad esercitare sulla cosa la massima vigilanza; spesso, ma non sempre, ha la funzione di reintegrare un patrimonio leso dal danno ingiusto, e questa funzione non ha il risarcimento del danno non patrimoniale (v. danno, fatti illeciti morale) (art. 2059 c.c.), cui oggi si tende a guardare come ad una sorta di pena privata. Il fatto è un comportamento umano, commissivo (consistente di un fare) od omissivo (consistente in un non fare), posto in essere in violazione di una norma giuridica. Ev fatto commissivo, ad esempio, il comportamento di chi, con un’arma, uccide o ferisce altri; oppure il comportamento di chi, alla guida di un’automobile, investe un pedone. Ev fatto omissivo, ad esempio, il non prestare soccorso ad un ferito. Si intende che il fatto omissivo è fatto illecito solo se il soggetto, la cui omissione ha cagionato il danno, aveva l’obbligo giuridico di evitarlo: l’obbligo di prestare soccorso risulta dall’art. 593 c.p.; ma dove non è configurabile un obbligo di evitare il danno non c’è responsabilità per l’evento dannoso: chi, ad esempio, si accorge che l’edificio del vicino è pericolante e si astiene dall’avvertire il proprietario non risponde del danno che la sua omissione ha cagionato perche´ non ha, per legge, l’obbligo di adoperarsi per evitare che i beni altrui provochino danni. V. anche causalità , rapporto di fatti illeciti fra fatto illecito e danno; colpa; danno, fatti illeciti ingiusto; dolo; responsabilità ; risarcimento del danno.

atipicità dei fatti illeciti: v. danno, fatti illeciti ingiusto.

fatti illeciti degli amministratori di ente pubblico: v. fatti illeciti responsabilità , fatti illeciti della persona giuridica per fatto illecito dell’organo; organo, concetto di fatti illeciti ; P.A., soggezione al diritto comune della fatti illeciti ; responsabilità dei pubblici dipendenti per fatti illeciti.

fideiussione per fatti illeciti: è una fideiussione (v.) per obbligazione futura con la quale si garantisce l’adempimento di obbligazioni di risarcimento del danno che potranno nascere dal fatto illecito altrui, che possa essere commesso in occasione della esecuzione di un rapporto contrattuale, come gli illeciti di cui possa rendersi autore il dipendente in occasione della esecuzione della prestazione di lavoro.

responsabilità da fatti illeciti: v. responsabilità , fatti illeciti extracontrattuale.

responsabilità dei pubblici dipendenti per fatti illeciti: vale la seguente duplice regola fissata dalla Costituzione (art. 28): a) dei fatti illeciti compiuti da funzionari e dipendenti sono direttamente responsabili, secondo le leggi civili (oltre che secondo quelle penali e amministrative), coloro che li hanno commessi. La regola è ribadita dal t.u. n. 3 del 1957 sullo statuto degli impiegati civili dello Stato: l’impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto è personalmente obbligato a risarcirlo (art. 22 c.c.), esclusa però la responsabilità per colpa lieve (art. 23 c.c.); b) del danno risponde, inoltre, lo Stato o l’ente pubblico da cui dipende colui che lo ha cagionato (regola ribadita, anche questa, dall’art. 22 del citato t.u.). V. anche responsabilità, fatti illeciti della persona giuridica per fatto illecito dell’organo; organo, concetto di fatti illeciti; P.A., soggezione al diritto comune della fatti illeciti).


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