Enciclopedia giuridica

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Precetto

Nell’ambito del processo di esecuzione forzata costituisce l’intimazione, rivolta dal creditore al proprio debitore, ad adempiere all’obbligazione risultante dal titolo esecutivo del creditore, entro un termine non inferiore a 10 giorni con l’avvertimento che, in mancanza, il creditore procederà ad esecuzione forzata. Il precetto, una volta redatto, va notificato al debitore, insieme al titolo esecutivo oppure dopo la notificazione di questo, costituendo così l’ atto che necessariamente precede l’inizio dell’esecuzione forzata. Il precetto perde efficacia se entro 90 giorni dalla sua notificazione non viene dato inizio all’esecuzione forzata, essendo sottoposto a particolari requisiti di forma e contenuto ex art. 480 c.p.c., la cui violazione legittima il debitore a proporre opposizione, nella forma della opposizione agli atti esecutivi (v.).

precetto penale: elemento costitutivo della norma incriminatrice (v. reato). Consiste nel divieto di tenere un determinato comportamento, ovvero nel comando di compiere un determinato atto, rivolti ai consociati. Il precetto può essere esplicito (non rubare, non uccidere) ovvero implicito (chiunque ruba è punito).


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