Enciclopedia giuridica

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Opposizione



opposizione a decreto ingiuntivo: mezzo di contestazione proponibile con atto di citazione che trasferisce la procedura monitoria in un ordinario processo di cognizione. .

opposizione nel processo penale: genericamente intesa, l’opposizione è un atto scritto od orale col quale ci si oppone ad un altro atto, sia esso isolato o sia esso l’esito finale di una pluralità di atti antecedenti. Tra i casi di opposizione ricorrenti nel c.p.p., si ricordano: 1) l’opposizione al decreto penale di condanna (art. 461 c.p.p.), con la quale può chiedersi giudizio immediato, giudizio abbreviato, c.d. patteggiamento (v.), o può farsi, come risulta dal successivo art. 464, comma 2o, domanda di oblazione. L’opposizione in oggetto deve proporsi entro 15 giorni dalla notifica del decreto penale, da parte dell’imputato o della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore; 2) le opposizioni ex art. 504 c.p.p. nel corso dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private: tali opposizioni non comportano una discussione e quindi un provvedimento finale, bensì decisioni immediate senza formalità , rientranti quindi nell’ambito dei poteri di natura ordinatoria rimessi al presidente allo scopo di assicurare speditezza e correttezza al dibattimento; 3) l’opposizione alla richiesta di archiviazione contemplata dall’art. 410 c.p.p., con cui la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità , l’oggetto della investigazione ulteriore ed i relativi elementi di prova. Si ricordi quindi che, perche´ ne ricorrano gli estremi, dovrà esserci qualcosa di nuovo o di ulteriore da accertare, non potendosi l’opposizione


Opinio iuris atque necessitatis      |      Opposizione di terzo


 
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