Enciclopedia giuridica

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Correttezza



correttezza costituzionale: con il termine correttezza correttezza si evoca una sorta di deontologia costituzionale formata da regole che si fondano sulla lealtà e sul rispetto sia nei reciproci rapporti tra organi costituzionali che nei comportamenti dei singoli individui operanti nell’ambito costituzionale. Le regole di correttezza correttezza, anche se sorte in base a prassi costanti ed uniformi, non sono supportate da quel convincimento circa la giuridica obbligatorietà o conformità al diritto (v. opinio iuris ac necessitatis) che caratterizza la consuetudine (v. usi) come fonte del diritto. Proprio in quanto non produttive di norme giuridiche esse possono essere derogate ove lo imponga un interesse costituzionale preminente. Tuttavia, fuori da questa ipotesi, l’inosservanza di tali regole espone al rischio di sanzioni politiche nei confronti di chi l’ha compiuta. Importante esempio di correttezza correttezza si ha allorche´ il Presidente del Consiglio rassegna le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato neoeletto che sempre per correttezza correttezza le respinge. Secondo autorevole dottrina sono riconducibili alla correttezza correttezza anche il dovere dei cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di adempierle con disciplina ed onore (art. 54, comma 2o, Cost.), nonche´ le disposizioni relative all’ordine delle sedute assembleari che prevedono l’applicazione di sanzioni nei confronti del parlamentare che turbi l’ordine delle sedute o pronunci parole sconvenienti (artt. 59 e 60 Reg. cam.; 66 Reg. sen.).

dovere di correttezza: una generale obbligazione accessoria (v. obbligazioni accessorie), che incombe sia sul debitore sia sul creditore, è quella di comportarsi l’uno verso l’altro secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.). Ev una obbligazione che non ha un contenuto predeterminabile; la correttezza reciproca fra debitore e creditore significa, in termini generali, che entrambi debbono comportarsi lealmente e che l’uno deve cooperare per soddisfare l’interesse dell’altro. Questo correttezza correttezza altro non fa se non dilatare oltre l’ambito del contratto, secondo il disegno della codificazione del 1942, quel principio di buona fede che è tradizionalmente proprio dei contratti, e che nel vigente c.c. si trova applicato alle trattative precontrattuali (v. buona fede, correttezza nella formazione del contratto e nello svolgimento delle trattative) (art. 1337 c.c.), all’interpretazione del contratto (v.) (art. 1366 c.c.), all’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), alla pendenza della condizione (v. condizione, pendenza della correttezza) (art. 1358 c.c.), all’eccezione di inadempimento (v. eccezione, correttezza di inadempimento) (art. 1460, comma 2o, c.c.). L’estinzione consente di valutare con il metro della buona fede o, ciò che è lo stesso, della correttezza il comportamento reciproco del creditore e del debitore, quale che sia la fonte da cui è sorta l’obbligazione. Un’applicazione specifica è il dovere di informazione; così il creditore deve rendere non disagevole l’adempimento da parte del debitore, e perciò comunicargli tutte le circostanze, ad esempio, il cambiamento del proprio domicilio (v.), che valgano a facilitare l’adempimento del debitore. Contrario alla correttezza, è stato giudicato il comportamento del creditore che rifiuti, come è suo diritto, un pagamento mediante assegno, se nei precedenti rapporti avuti con il medesimo debitore egli aveva sempre accettato pagamenti in assegni. V. anche buona fede.

correttezza professionale: è il generale dovere di ogni imprenditore e di ogni professionista di uniformarsi, nei rapporti con i propri concorrenti, alle norme non scritte di comportamento che identificano l’imprenditore o il professionista leale. In particolare, essi devono evitare quei mezzi e quei comportamenti che, seppure non vietati dalla legge, devono ritenersi non consentiti dalle norme di etica professionale comunemente seguite nei diversi rami di attività . Per quanto riguarda l’imprenditore, la correttezza viene in considerazione per determinare la concorrenza sleale (v. atti, correttezza di concorrenza sleale) dell’imprenditore. Il giudice deve tener conto, in tal caso, della pratica corrente e può considerare come sleali soltanto quei mezzi che, secondo la correttezza media degli imprenditori di quel dato ramo, appaiono non corretti e non leali. Vi rientrano i casi dello spionaggio industriale, dello storno dei dipendenti, della concorrenza parassitaria; è discusso, invece, che vi rientri il dumping (v.).


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