Enciclopedia giuridica

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Correzione



correzione delle ordinanze istruttorie: i provvedimenti istruttori mancanti della fissazione dell’udienza successiva o mancanti dei termini entro cui compiere le operazioni processuali possono essere integrate su istanza di parte o d’ufficio entro sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati.

correzione delle sentenze e ordinanze irrevocabili: procedimento con il quale si tendono a modificare le sentenze inappellabili e le ordinanze irrevocabili, nel caso in cui il giudice sia incorso in omissioni od errori materiali di calcolo. Il giudice competente alla correzione è lo stesso che ha emanato il provvedimento de quo. Il procedimento di correzione si apre su ricorso di parte. Se le parti sono d’accordo sulla correzione il giudice provvede con decreto. Nel caso in cui le parti non siano d’accordo il giudice fissa udienza e provvederà in presenza delle parti con ordinanza da annotarsi sull’originale del provvedimento. Le sentenze così corrette possono essere impugnate nei termini ordinari solo relativamente alle parti corrette. Nel caso di sentenze della Corte di Cassazione la parte che si ritiene lesa può chiedere la correzione con ricorso da notificare entro sessanta giorni dalla notificazione o entro un anno dalla pubblicazione.


Correttezza      |      Correzioni nell’atto notarile


 
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