Enciclopedia giuridica

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Cassazione

Il giudizio che si svolge davanti alla Suprema Corte viene considerato quale impugnazione a sistema chiuso, o a critica vincolata, con funzione negativa e giurisdizione di diritto. L’attività giurisdizionale della Corte di cassazione è quella che non mira a riesaminare in terzo grado il merito del rapporto sostanziale, ma a giudicare le sentenze dei giudici di merito, annullandole dove appaiono viziate da errori di diritto, oltreche´ da difetti di motivazione. La Corte Suprema giudica sulle sole questioni di diritto, vale a dire in base alla interpretazione e all’applicazione della legge, senza scendere a discutere i fatti della controversia, bensì basandosi sull’accertamento compiuto dal giudice di merito nella sentenza che egli ha pronunciato. La Corte di cassazione inoltre, tanto in materia civile quanto in quella penale, ha la funzione di uniformare le interpretazioni giurisprudenziali della normativa vigente, (art. 65 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) anche se non ha nessun potere effettivo di indirizzo nei confronti dei giudici di grado inferiore (come succede nei paesi anglosassoni, dove le decisioni della Corte Suprema assumono valore di precedenti legali). Da ultimo va segnalata la recente riforma dell’art. 384 c.p.c., comma 1o, per effetto dell’art. 66 della l. n. 353 del 1990, un cui viene conferito alla cassazione, che abbia cassato la sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), il compito di emettere essa stessa la nuova (e corretta) pronuncia di merito, anziche´ rimettere per tale pronuncia al giudice di rinvio: a meno che, precisa la nuova legge, non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, in tal caso la causa va rinviata al giudice di merito.

impugnazione per revocazione delle sentenze di cassazione: la revocazione della sentenza di cassazione non porta al riesame del merito, ma alla rimozione di un sintomo dell’ingiustizia della sentenza. Si è convenuto che anche la pronuncia della Suprema Corte, inficiata da un errore di fatto come descritto nell’art. 395, n. 4, c.p.c., deve essere emendata. L’atto introduttivo di tale mezzo di impugnazione non è l’atto di citazione, come previsto per le ipotesi di istanza di revocazione contro sentenze di merito, ma il ricorso, alla stregua dell’atto tipico che instaura un giudizio davanti ai giudici della Suprema Corte. Riguardo alla decisione finale, la Corte, constatata la fondatezza dell a istanza di revocazione, emanerà il provvedimento che avrebbe emanato se non si fosse verificato l’errore di fatto denunciato: sentenza di rigetto o di cassazione con o senza rinvio.

motivi di ricorso per cassazione: diversi, seppure nominati e tassativi, sono i motivi per poter ricorrere davanti alla Corte di cassazione che il c.p.c. elenca all’articolo 360 così come modificato dalla l. 14 luglio 1950 n. 581 e che possono attenere: 1) alla giurisdizione; 2) alla violazione delle norme sulla competenza (quando non è prescritto il regolamento di competenza); 3) alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto; 4) alla nullità della sentenza o del procedimento; 5) alla omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio). Al di fuori di tali casi, quindi, il ricorso è da considerarsi inammissibile.

cassazione nelle controversie individuali di lavoro: il rito speciale del lavoro non si applica nel procedimento di fronte alla Corte, ma la l. n. 533 del 1973 ha previsto la costituzione di una apposita sezione per l’esame di queste controversie.

procedimento davanti alla cassazione: l’impulso di ufficio, impresso al rito civile con la vigente codificazione, è particolarmente accentuato nel procedimento avanti la Suprema Corte e fa sì, tra l’altro, che nel processo di cassazione non siano applicabili le norme relative alla sospensione e all’interruzione del processo stabile, per il merito, dagli artt. 299 c.p.c. ss.. Quindi, una volta ritualmente proposto il ricorso dalla parte a ciò legittimata, la litispendenza sussiste e determina gli effetti di legge, nei confronti delle parti originariamente esistenti e capaci, nonostante il sopravvenire di uno degli eventi previsti dalle norme richiamate. Di regola nel processo di cassazione non si applica neppure il disposto di cui all’art. 295 c.p.c..

provvedimenti della cassazione: i provvedimenti che durante la pendenza del procedimento del giudizio di cassazione la Suprema Corte può emanare sono diversi e diversamente articolati ad es. come l’ ordinanza (v.) e la sentenza (v.).

ricorso in cassazione e suo contenuto: costituisce il mezzo introduttivo della fase di cassazione, anche se va precisamente notificato alla controparte è solo successivamente depositato gli elementi che costituiscono il contenuto del ricorso, nel senso che l’assoluta incertezza anche di uno solo di questi, lo rendono improponibile, sono: a) indicazione delle parti; b) indicazione della sentenza o decisione impugnata; c) esposizione sommaria dei fatti di causa; d) deduzione dei motivi di ricorso; e) indicazione della procura conferita con atto separato.

ricorso per cassazione nel processo amministrativo: le sentenze del Tar che dichiarino la giurisdizione non sono ricorribili in cassazione, ma solo impugnabili innanzi al Consiglio di Stato. L’art. 111 Cost., invece, prevede il cassazione cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato, per le sole questioni relative ad i limiti interni ed esterni della giurisdizione (v. giurisdizione amministrativa); per cui il sindacato sulle decisioni del Consiglio di Stato è limitato all’accertamento del difetto di giurisdizione (v. giurisdizione, difetto di cassazione). Tale difetto può essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La giurisprudenza più recente ha ritenuto che il difetto di giurisdizione ricorra anche in caso di irregolare composizione dell’organo giudicante, ma sul punto non vi è uniformità di opinioni in dottrina. La Cassazione ha precisato che le decisioni del Consiglio di Stato sono ricorribili in Cassazione nei casi di: a) eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice amministrativo, allorquando egli abbia invaso il campo riservato al potere amministrativo; b) invasione della sfera dell’altrui giurisdizione, di altri poteri delle Stato ovvero di un giudice ordinario o di altra giurisdizione speciale (v. giurisdizione amministrativa, cassazione speciale); c) rifiuto di giurisdizione sull’erroneo presupposto che la materia non possa essere oggetto di funzione giurisdizionale; d) esercizio di un sindacato di merito (v. giurisdizione amministrativa, cassazione di merito) da parte del giudice amministrativo quando l’indagine debba arrestarsi ad un sindacato di legittimità (v. giurisdizione amministrativa, cassazione di legittimità ). Se la Suprema Corte nega la giurisdizione del Consiglio di Stato cassa la decisione senza rinvio; se, invece, dichiara la giurisdizione di tale giudice, cassa con rinvio ed il ricorso dovrà essere riassunto (v. riassunzione) davanti al Consiglio di Stato. (M.T. Sempreviva).

ricorso per saltum in cassazione: particolare forma di ricorso in cassazione è quella prevista dall’ultimo comma dell’art. 360 c.p.c., secondo il quale si può proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza appellabile del tribunale, quando le parti siano d’accordo per omettere l’appello. In tal caso, poiche´ i contendenti rimettono la decisione della controversia alla risoluzione di un punto di diritto, l’impugnazione non può essere proposta che per il motivo di cui al n.3 della predetta norma. L’accordo delle parti deve risultare per tabulas e cioè o da un atto da allegarsi al ricorso ovvero dal ricorso stesso mediante un’espressione conferente di provenienza della controparte o del suo procuratore speciale (art. 366, ult. comma).

riserva facoltativa di ricorso per cassazione contro sentenze non definitive: la cassazione di ricorso non richiede formule particolari ma, per quanto generica, va formulata in modo chiaro e univoco. Il mancato esercizio della facoltà di cassazione comporta solo decadenza del diritto di proporre ricorso differito, ma non pregiudica la proposizione dell’impugnazione immediata. Il ricorso immediato, proposto dalla parte che abbia in precedenza fatto riserva, deve essere dichiarato inammissibile o improponibile. Poiche´ da tale disciplina della materia risulta evidente l’inscindibilità dell’impugnazione contro la sentenza non definitiva e quella successiva o definitiva, e poiche´ , pertanto, il processo che ne consegue è regolato come quello in cui sia impugnata un’unica sentenza, il ricorso principale proposto contro la sola sentenza definitiva rende proponibile il ricorso incidentale avverso la sentenza non definiva, anche dopo la scadenza del termine lungo.

sentenze impugnabili per cassazione: i provvedimenti impugnabili sono innanzitutto le sentenze pronunciate in grado di appello, quelle emanate in unico grado e quelle sentenze di primo grado che, normalmente non impugnabili in cassazione, possono in via eccezionale essere impugnate in questa sede, omettendo la fase d’appello (c.d. revisio per saltum), quando vi sia l’accordo delle parti, limitatamente però alle ipotesi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Al contrario non sono impugnabili in cassazione i provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione, i provvedimenti istruttori, interinali, sommari, come tutti quelli che non possono essere isolati dal complesso procedimento di cui fanno parte e trovano nel medesimo la loro disciplina (es.: provvedimenti d’urgenza).

sospensione della sentenza impugnata per cassazione: la proposizione del ricorso per cassazione non incide sull’esecutività della sentenza; tuttavia, quando dall’esecuzione possa derivare un danno grave ed irreparabile, lo stesso giudice che ha emesso la decisione impugnata può stabilire, con ordinanza non soggetta a gravame, pronunciata su istanza di parte, che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione. Il procedimento è così regolato: il giudice, al quale è stata presentata l’istanza per la sospensione dell’esecuzione di una sentenza da lui pronunciata, non può decidere se la parte istante non dimostra di aver depositato il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza medesima.

termini del ricorso per cassazione: a norma dell’art. 325, comma 2o, c.p.c., il termine ordinario per ricorrere in cassazione è di sessanta giorni decorrenti, salvo le eccezioni previste dalla legge, dalla notifica della sentenza soggetta all’impugnazione. Diversi, è più brevi sono invece i termini previsti nelle ipotesi di ricorso ex art. 41, commi 1o e 2o, 42, 43, 45, 362, comma 2o, 363 c.p.c. (regolamento preventivo di giurisdizione, regolamento necessario di competenza, regolamento facoltativo di competenza, conflitto di competenza, conflitto di giurisdizione e di attribuzione, ricorso nell’interesse della legge, questione di giurisdizione sollevata dal prefetto). Decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, ed indipendentemente dalla sua notifica, il ricorso per cassazione non è più proponibile. La morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza interrompono il decorso del termine breve, che ricomincerà a decorrere dal giorno in cui è rinnovata la notificazione della sentenza. La sospensione dei termini invece si ha nel caso di proposizione della domanda di revocazione e per il periodo feriale (dal 1o agosto fino al 15 settembre).


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