L’impugnazione è lo strumento con cui la parte soccombente si duole delle statuizioni a se´ sfavorevoli contenute nella sentenza o, più in generale, nel provvedimento giudiziale avente carattere decisorio. I mezzi d’impugnazione previsti dalla legge sono cinque: il regolamento di competenza, l’appello, il ricorso in Cassazione, la revocazione e l’opposizione di terzo.
impugnazione incidentale: è l’impugnazione proponibile, nel caso in cui ricorra interesse, dalle parti cui è stata notificata l’impugnazione principale. La legge ha unificato nella categoria delle impugnazioni incidentali tutte le impugnazioni contro la medesima sentenza successive alla principale, sia incidentali in senso stretto (nelle quali l’interesse è contrastante con l’impugnazione principale), che adesive (dove l’interesse è uniforme all’impugnazione principale).
interesse all’impugnazione: sono interessati ad impugnare solo coloro che, già essendo legittimati, e quindi parti in senso processuale, siano anche soccombenti, ovvero destinatari di effetti formali (ad es: condanna se convenuti o rigetto della domanda se attori; i quali casi sono detti di soccombenza formale) o sostanziali (ad es: richiesta ed accoglimento di provvedimenti recanti a se pregiudizio; caso di soccombenza materiale) a se´ sfavorevoli. (M. Minoccari).
legittimazione all’impugnazione: sono legittimati ad impugnare coloro che siano state parti in senso processuale nel processo di cui si intende impugnare la sentenza. Caso particolare è quello relativo all’opposizione di terzo. (M. Minoccari).
impugnazione ordinaria: i mezzi di impugnazione impugnazione sono l’appello, il ricorso per Cassazione, la revocazione ordinaria di cui ai n. 4 e 5 art. 395 e il regolamento di competenza. Si caratterizzano per il fatto che la loro pendenza impedisce la formazione del giudicato, e una volta proposte danno origine ad un prolungamento dello stesso processo.
impugnazione straordinaria: le impugnazioni straordinarie sono la revocazione straordinaria per i motivi di cui ai n. 1, 2, 3 e 6 all’art. 395 e l’opposizione di terzo. Sono accomunate dalla caratteristica di dirigersi contro un atto giudiziale non più soggetto a controllo o riesame. Le impugnazioni straordinarie danno origine ad un nuovo processo diversamente collegato con quello di cui si impugna la sentenza.
impugnazione tardiva: possibilità concessa alla parte cui è stato notificata l’impugnazione principale e a quelle che sono state chiamate ad integrare il contraddittorio, di impugnare in via incidentale anche dopo la scadenza del termine loro concesso, o anche se abbiano manifestato acquiescenza alla sentenza. Il regime di tali impugnazioni è strettamente dipendente da quello dell’impugnazione principale essendo la loro ammissibilità subordinata all’ammissibilità della principale stessa.
termini di impugnazione: i termini per proporre impugnazione sono lunghi o brevi. I termini brevi sono di trenta giorni per l’appello, la revocazione ordinaria e l’opposizione di terzo; sono di sessanta giorni per il ricorso in Cassazione. Tali termini sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza o dalla scoperta del dolo o della collusione nel caso di revocazione o di opposizione di terzo. Il termine lungo è di un anno a partire dalla pubblicazione della sentenza, decorso il quale non possono più proporsi i mezzi di impugnazione ordinari.
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