procedimento di riesame: procedimento di impugnazione avente ad oggetto provvedimenti che dispongono una misura cautelare, personale e reale (art. 324 c.p.p.). L’impugnazione può riguardare sia il rito che il merito. Legittimato a presentare la richiesta è l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il giudice competente è il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento (c.d. tribunale della libertà ), che decide con ordinanza, ricorribile per Cassazione (art. 325 c.p.p.).
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