restituzione di atti e documenti depositati presso il notaio: chi ha depositato un documento presso un notaio ha diritto di averne a sua richiesta la restituzione, sempre che dall’atto di deposito risulti che questo avvenne nel suo esclusivo interesse. Della restituzione viene redatto dal notaio un verbale, nel quale sarà trascritto per intero il documento che si restituisce. L’atto di deposito resta presso il notaio e tanto in esso quanto nel repertorio, alla colonna osservazioni, si annota l’avvenuta restituzione. Qualora il notaio rifiuti di restituire il documento, su reclamo dell’interessato, provvede il presidente del tribunale civile, a norma degli artt. 745 ss. c.p.c. (art. 71 R.N.).
restituzione di documenti depositati presso cancellieri, arbitri, avvocati, procuratori e patrocinatori legali: i cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate. Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati (art. 2961, commi 1o, e 2o, c.c.. In tali casi si è in presenza di una prescrizione presuntiva (v. prescrizione, restituzione presuntiva) (art. 2961, commi 3o e 4o, c.c.).
restituzione di testamento olografo e segreto: v. ritiro, restituzione del testamento segreto; ritiro, restituzione del testamento segreto od olografo.
obbligazione di restituzione: v. comodato; deposito; locazione; indebito.
Responsabilità internazionale | | | Restituzioni |