documento amministrativo: ai sensi dell’art. 22 della l. 7 agosto 1990, n. 241, è considerato documento documento ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle P.A. o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
documento elettronico: per documento documento si intende il segnale che può essere letto dall’uomo non direttamente, ma solo per mezzo dell’elaboratore. L’efficacia probatoria di questo documento è oggi contestabile per il fatto che nulla garantisce (fino a quando, almeno, non sia stato escogitato un affidabile sistema di sigillazione degli archivi magnetici) che il dato immesso nella memoria dell’elaboratore non sia stato successivamente manipolato. Gli si può tuttavia attribuire efficacia probatoria per contratto fra le parti interessate: ciò accade nel trasferimento elettronico di fondi fra banche o fra altri soggetti, come nei rapporti fra clienti e banche (cosiddetto servizio bancomat) o fra clienti e grandi magazzini. Qui un impulso elettronico trasmesso mediante terminali sostituisce il materiale trasferimento di danaro o di assegni: esso addebita o accredita somme fra le parti; e l’efficacia probatoria è , in questi casi, attribuita al documento dalle stesse parti, come risulta ad esempio dalla clausola dei contratti bancomat, secondo la quale le registrazioni effettuate automaticamente dallo sportello fanno piena ed esclusiva prova nei confronti del correntista. In questi casi il documento documento prova fatti giuridici, esecutivi di un rapporto contrattuale intercorrente fra le parti. Altro problema si pone in relazione al cosiddetto contratto elettronico, ossia alla formazione del contratto mediante elaboratori elettronici, grazie ai quali le parti si scambiano dichiarazioni di volontà ; ed il caso limite è quello del software programmato per trasmettere proposte contrattuali al verificarsi di dati eventi, come trasmettere la proposta di vendita di titoli quotati in borsa al momento in cui la loro quotazione scenda al di sotto di un dato livello.
regolarizzazione del documento: è la rettificazione di documenti che risultano incompleti o erronei per aspetti che attengono alla forma e all’osservanza di obblighi fiscali e non riguardano quindi il contenuto o la sostanza dei documenti stessi. Se i documenti non contengono i requisiti prescritti sono inammissibili. Esempio di documento documento può essere il completamento delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici in cui il bando consenta una tale possibilità relativamente a vizi formali o di carattere fiscale degli stessi. La giurisprudenza amministrativa precisa che può procedersi alla regolarizzazione delle domande solo nei casi in cui l’incompletezza non incide sulla par condicio dei candidati. Un’ipotesi di documento documento è configurata dall’art. 6 della l. n. 241 del 1990 del procedimento amministrativo secondo cui il responsabile del procedimento può chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. La documento documento consiste anche nella rettificazione di provvedimenti amministrativi operate dall’amministrazione in sede di riesame. Di solito riguarda errori nella esternazione del provvedimento come ad es. l’indicazione sbagliata della persona, dell’ubicazione di una cosa o la omessa menzione del contenuto di un atto istruttorio. I documenti soggetti a bollo per i quali l’imposta dovuta non è stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell’imposta non corrisposta (art. 31 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642).
ricognizione del documento: v. ricognizione, documento di documento.
rinnovazione del documento: v. rinnovazione, documento del documento.
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