Il concetto di clausola o patto identifica, nel linguaggio legislativo, ogni determinazione volitiva inscindibile contenuta nel contratto, non frazionabile cioè in ulteriori determinazioni volitive a se´ stanti.
clausola ambigua: è la clausola contrattuale alla quale si possono attribuire più sensi. Il c.c. detta una particolare disciplina per l’interpretazione delle clausola (v. interpretazione del contratto, clausola oggettiva).
clausola Claim: v. Claim cooperation clause.
clausola compromissoria: v. arbitrato.
clausola consortile: v. consorzio, statuti del clausola.
clausola contra legem: v. clausole, inserzione automatica di clausola.
clausola della nazione più favorita: se inserita nei trattati internazionali assicura l’assenza di discriminazione fra gli Stati contraenti, soprattutto in materia di commercio, di navigazione e di circolazione di persone. Con tale clausola viene esteso a ciascuna delle parti contraenti il trattamento più favorevole che l’altro contraente fa o farà a Stati terzi. Può rivestire due forme: condizionata e incondizionata. La prima rappresenta un procedimento automatico di produzione giuridica con cui lo Stato che accorda la clausola estende automaticamente allo Stato beneficiario l’eventuale trattamento più favorevole concesso a Stati terzi. La seconda viene considerata una sorta di pactum de contrahendo con cui lo Stato che accorda la clausola della nazione più favorita riceve in cambio vantaggi equivalenti a quelli eventualmente ottenuti dai terzi Stati in questione. All’art. 1 del Gatt c’è un richiamo espresso alla clausola de quo; infatti estende automaticamente i propri effetti verso paesi terzi semplificando e liberalizzando i rapporti internazionali.
clausola derogatoria: è la clausola, nulla ex art. 679 c.c., con la quale il testatore rinunzia alla facoltà di revocare (v. testamento, revoca del clausola) o mutare le disposizioni testamentarie.
clausola di esclusiva: al contratto di somministrazione (v.) il codice consente di apporre patti di esclusiva sia a favore del somministrante (art. 1567 c.c.) sia a favore dell’avente diritto alla somministrazione (art. 1568 c.c.), sia di entrambi (cosiddetta esclusiva reciproca). Con il primo patto, esclusiva a favore del produttore, il rivenditore si impegna, nei confronti del produttore, a mettere in vendita solo i suoi prodotti, con esclusione dei corrispondenti o analoghi prodotti fabbricati da altri. A questo modo, l’industriale impedisce ai propri concorrenti di servirsi del medesimo rivenditore per la distribuzione dei loro prodotti, e si assicura una posizione di monopolio nell’ambito del mercato in cui opera il rivenditore. L’altro patto di esclusiva, quello a favore del rivenditore, obbliga il produttore somministrante a non vendere, direttamente o indirettamente, nella zona assegnata al rivenditore. Con il termine di clausola clausola ci si riferisce anche alla clausola dei programmi di contratti internazionali (c.d. standstill agreement), con la quale le parti si impegnano a mantenere inalterato, durante la trattativa, lo stato di fatto e di diritto della cosa che ne forma oggetto.
clausola di esonero da responsabilità: la ripartizione del rischio per l’inadempimento (v.), così come attuata dal c.c., può entro certi limiti essere modificata per volontà delle parti. Sono le clausole di esonero o di limitazione della responsabilità , frequenti nei contratti in serie, predisposti dagli imprenditori per il collocamento sul mercato dei beni o dei servizi da essi prodotti: la funzione di queste clausole è di trasferire in tutto (clausole di esonero) o in parte (clausole di limitazione) sul creditore, ossia sul consumatore dei prodotti o sull’utente dei servizi dell’impresa, rischi che l’art. 1218 c.c. addossa al debitore, come il rischio di una impossibilità della prestazione dovuta a cause imputabili alla interna organizzazione della impresa o, comunque, rientranti nella sua sfera di controllo, tali perciò da non esonerare il debitore da responsabilità per inadempimento. clausola clausola è, ad esempio, quella praticata dalle case automobilistiche, in forza della quale la casa non è responsabile per i ritardi nelle consegne dovuti ad agitazioni sindacali, a difficoltà nei rifornimenti o negli inoltri, a incendi, infortuni (eventi che, se e in quanto prevedibili ed evitabili, esporrebbero la casa automobilistica a responsabilità ); clausola di limitazione è quella che limita entro un dato importo la responsabilità del depositario o del vettore per la perdita delle cose affidategli. La validità di queste clausole incontra un duplice limite: a) è nullo il patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave (art. 1229, comma 1o, c.c.). Il che significa che il debitore può essere preventivamente esonerato da responsabilità per l’impossibilità sopravvenuta della prestazione o che la sua responsabilità può essere circoscritta ad un predeterminato importo, se l’impossibilità sopravvenuta sia imputabile a sua lieve mancanza di diligenza (colpa lieve); mai, invece, per quella che sia stata da lui volontariamente cagionata (dolo) o che derivi da causa imputabile a sua grave negligenza (colpa grave). Il relativo onere della prova incombe su di lui: non spetterà al creditore di provare il dolo o la colpa grave del debitore; spetterà al debitore dimostrare le modalità e le circostanze della sua azione o omissione tali da integrare gli estremi della colpa lieve; b) la clausola clausola o di limitazione non esonerano da responsabilità , neppure in caso di colpa lieve, se il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (v.) (art. 1229, comma 2o, c.c.). Tali sono le norme che impongono obblighi al debitore non nel solo interesse del creditore, bensì anche nell’interesse generale; tali sono, ancora, le norme poste a presidio della integrità fisica, della sicurezza, della salute della persona e, in genere, dei diritti della personalità (v.).
clausola di gradimento: è la clausola di un atto costitutivo di società di capitali che subordina al gradimento degli amministratori l’efficacia verso la società del trasferimento delle quote o delle azioni (art. 2355, comma 3o, c.c.). La legge (art. 22 l. 4 giugno 1985, n. 281) considera inefficaci le clausole degli atti costitutivi di s.p.a. (ma deve ritenersi che ciò valga anche per le altre società di capitali) che subordinino al mero gradimento degli organi sociali gli effetti del trasferimento delle azioni, cioè al gradimento arbitrario, assolutamente discrezionale di questi. Devono, pertanto, ritenersi valide ed efficaci le clausole dell’atto costitutivo che precisino le particolari condizioni cui è subordinata l’alienazione delle azioni. La clausola clausola è pure efficace quando i caratteri e le finalità della partecipazione sociale risultino dall’insieme dell’atto costitutivo, in modo che il gradimento o il diniego sia espresso sulla base di elementi oggettivi di valutazione.
clausola di gradimento mero: v. clausola di gradimento.
clausola di limitazione della responsabilità: v. clausola di esonero da responsabilità .
clausola di manleva: è la clausola con la quale, in deroga a quanto stabilito dall’art. 1228 c.c., viene esclusa la responsabilità (v.) del debitore per il fatto dell’ausiliario. V. anche ausiliari, responsabilità per fatto degli clausola.
clausola di pagamento effettivo: se in una obbligazione pecuniaria (v.) è stata dedotta moneta estera, il debitore che paga in Italia ha facoltà di adempiere sia nella moneta estera, sia nella corrispondente quantità di moneta italiana al corso del cambio del giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento (art. 1278 c.c.), salvo che la moneta estera non fosse stata indicata con la clausola effettivo (art. 1279 c.c.).
clausola di reciprocità: la reciprocità va distinta in materiale (o relativa) e in formale (o assoluta). In generale è richiesto cioè un corrispondente contegno degli Stati contraenti (c.d. clausola materiale). La violazione di tale clausola da parte di uno Stato contraente, dà diritto alle controparti di porre in essere misure di autotutela. L’operatore giuridico interno, prima di concludere che una determinata legge o un certo atto amministrativo siano contrari a norme materiali di diritto internazionale e trarne conseguenze in base agli usuali principi di adattamento, dovrà chiedersi se la legge o l’atto amministrativo non si giustifichino in base allo stesso diritto internazionale in quanto contromisure. Si pensi, ad esempio, al giudice costituzionale italiano che, in base agli artt. 10 e 11 Cost., sia chiamato a pronunciare l’illegittimità di leggi contrarie al diritto internazionale consuetudinario o che impediscano o pregiudichino l’osservanza dei trattati comunitari in relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi principi: egli, tra l’altro, dovrà chiedersi se una simile legge non si giustifichi come misura di autotutela. L’ordinamento interno può anche predisporre dei meccanismi di carattere generale volti a rendere automaticamente praticabile la violazione di norme internazionali, a titolo di contromisura, da parte di organi statali. Un simile meccanismo può essere considerato la condizione di reciprocità, in base alla quale un determinato trattamento viene accordato agli Stati, agli organi ed ai cittadini stranieri a patto che il medesimo trattamento sia accordato allo Stato nazionale, ai suoi organi ed ai suoi cittadini. La reciprocità non è utilizzata esclusivamente come presupposto per l’osservanza del diritto internazionale e, quindi, come base per l’adozione di eventuali contromisure. Spesso essa costituisce solamente il presupposto di concessioni dettate da motivi di cortesia. Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui uno Stato accordi l’immunità fiscale agli agenti diplomatici stranieri per imposte diverse da quelle dirette personali, a condizioni di reciprocità. Spesso, inoltre, la reciprocità , per la materia cui riesce o per il modo in cui è formulata la norma che la prevede, può servire da presupposto dell’osservanza del diritto internazionale e di atti di cortesia: è il caso dell’art. 16 prel. quando stabilisce che lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità ; ciò si riferisce sia all’osservanza delle norme internazionali sul trattamento dello straniero, particolarmente delle norme che richiedono la predisposizione di una adeguata tutela della persona e dei beni dello stesso straniero, sia ad una sfera molto più ampia di tutela, non imponendo il diritto internazionale l’equiparazione dello straniero al cittadino. Nei limiti in cui alla reciprocità è subordinata l’osservanza di determinate norme internazionali, e quindi nei limiti in cui la reciprocità può portare alla violazione di tali norme, essa costituisce la base giuridica interna per l’adozione di misure: si consideri, ad esempio, la reciprocità prevista in Italia in tema di esecuzione forzata sui beni di Stati esteri (d.l. 30 agosto 1925, n. 1629, conv. nella l. 15 luglio 1926, n. 1263). In base a tale normativa, si ammette l’esecuzione anche sui beni considerati impignorabili dal diritto internazionale se la stessa cosa è prevista, nei confronti dei beni dello Stato italiano, nell’ordinamento dello Stato cui i beni oggetto dell’esecuzione appartengono (v. in senso analogo l’art. 55 Cost. francese). La reciprocità , comunque, dovrebbe essere sempre accertata dal giudice e non dagli organi del potere esecutivo, in quanto questi ultimi possono regolarsi in base a criteri di opportunità politica, facendo così perdere alla reciprocità ogni caratteristica di meccanismo automatico e giuridico di autotutela.
clausola di riservatezza: la clausola clausola o confidentiality agreement, è la clausola inserita nelle pattuizioni regolante le trattative dei contratti internazionali, con la quale le parti si impegnano a mantenere segreta la trattativa e segrete le informazioni che si scambiano, oltre che a non fare copie dei documenti ricevuti ed a restituirli in caso di rottura delle trattative.
clausola di rivalutazione monetaria: è la clausola contrattuale con la quale il creditore si premunisce contro il rischio della svalutazione monetaria: così la clausola numeri indici o clausola Istat (mi darai tra dieci anni tante lire quante corrisponderanno, secondo gli indici di svalutazione della lira comunicati dall’Istituto centrale di statistica, ad un milione di oggi); la clausola oro (mi darai tante lire quante occorrono per comperare la quantità di oro che oggi si compera con un milione); la clausola valuta pregiata (tante lire quante occorrono per comperare i marchi che oggi si comperano con un milione); la clausola merci (che fa riferimento al prezzo corrente di merci, come ad esempio l’olio, ritenute significative del più generale livello dei prezzi).
clausola di stile: è tale la clausola meccanicamente ripetuta in moduli contrattuali a stampa (come, ad esempio, quelli del contratto di locazione di immobili urbani, che chiunque può comperare dal tabaccaio), oppure la clausola che, altrettanto meccanicamente, il notaio ripete nel redigere contratti per atto pubblico. Qui ciascuno dei contraenti è ammesso a provare che una data clausola del modulo a stampa da lui sottoscritto o dell’atto notarile formato alla sua presenza, sebbene figurante nel documento contrattuale, non era voluta dalle parti. Esempio tipico di clausola clausola, spesso figurante nei contratti di vendita immobiliare, è quella secondo la quale il compratore acquista l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le servitù attive e passive. Per essere qualificata come di stile la clausola deve tuttavia corrispondere ad una formula corrente nella prassi contrattuale: non basta la genericità della locuzione adoperata. Ev frequente la clausola secondo la quale la mancata esecuzione di una qualsiasi delle obbligazioni previste dal contratto provoca la risoluzione automatica di questa. Una simile clausola è considerata di stile; ove risulti, tuttavia, che le parti abbiano inteso escludere il requisito della importanza dell’inadempimento, quella clausola produrrà i propri effetti.
clausola di subordinazione o di compatibilità: v. incompatibilità tra norme convenzionali.
clausola d’uso: diversi dagli usi normativi, richiamati fra le fonti di integrazione del contratto dall’art. 1374 c.c., sono gli usi contrattuali o clausole d’uso, che si intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti (art. 1340 c.c.). La distinzione fra usi normativi (v. usi) e usi contrattuali ha sollevato mille dubbi; ma si è creduto di potere uscire dall’impasse considerando i secondi come le abituali pratiche contrattuali individuali, proprie di quei determinati contraenti, come nel caso previsto, per la vendita, dall’art. 1474, comma 1o, c.c.: se si comperano cose da un abituale venditore, come ad esempio un negoziante, e non si determina espressamente il prezzo, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore. Ev , tuttavia, una visione riduttiva degli usi contrattuali, i quali consistono nelle prassi contrattuali della generalità degli operatori di un dato luogo o di un dato settore economico; ed hanno, recentemente, acquistato grande importanza gli usi contrattuali internazionali. Parlare di pratiche contrattuali individuali è, oltretutto, in contrasto con quanto l’art. 1368 c.c. dispone riguardo ai cosiddetti usi interpretativi, i quali consistono in ciò che generalmente si pratica nel luogo in cui è la sede dell’impresa. Il vero problema sta nel distinguere gli usi contrattuali dagli usi normativi; e la distinzione non può sfuggire se si considera che i secondi sono norme non scritte di diritto oggettivo, in quanto tali vincolanti per i contraenti, e vincolanti anche per i contraenti che ne fossero stati ignari al momento della conclusione del contratto, mentre i primi sono clausole non scritte del contratto, vincolanti per i contraenti alla stessa stregua delle clausole scritte. Il criterio idoneo a identificare gli usi contrattuali è ben colto dall’Uniform Commercial Code degli Stati Uniti, allorche´ riporta l’efficacia vincolante degli usi commerciali alla legittima aspettativa di ciascun contraente circa la loro osservanza da parte dell’altro contraente ingenerata dal fatto che gli operatori di quel dato luogo o di quel dato settore sono soliti uniformarvisi. L’efficacia vincolante della clausole d’uso è dunque quella propria delle clausole contrattuali: perciò esse prevalgono, a differenza degli usi normativi, sulle norme dispositive di legge. D’altra parte, vincolano le parti sul presupposto di una conforme volontà dei contraenti, che l’uso fa presumere: perciò, a differenza anche per questo aspetto degli usi normativi, non vincolano il contraente che al momento del contratto ne avesse ignorato l’esistenza.
clausola Istat: v. clausola di rivalutazione monetaria.
clausola merci: v. clausola di rivalutazione monetaria.
clausola monetaria: v. clausola di rivalutazione monetaria.
clausola onerosa: v. clausola vessatoria.
clausola oro: v. clausola di rivalutazione monetaria.
clausola penale: è una clausola contrattuale prevista per l’ inadempimento (v.) o per il ritardo con il duplice effetto: a) di dispensare dall’onere di provare il danno, essendo la penale dovuta per il fatto stesso dell’inadempimento o del ritardo (art. 1382, comma 2o, c.c.); b) di limitare il risarcimento all’ammontare della penale pattuita, salvo che non sia prevista la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382, comma 1o, c.c.). La clausola clausola può essere prevista dal contratto o per l’inadempimento o per il semplice ritardo. Se prevista per il semplice ritardo, non opera in caso di inadempimento, e non impedisce alla parte adempiente di agire per l’ordinario risarcimento del danno. Le penali per il ritardo sono spesso quantificate dal contratto in ragione di una data somma di danaro per ogni giorno di ritardo. La previsione della clausola clausola non impedisce al creditore di agire per l’adempimento. Egli non può , tuttavia, esigere l’adempimento e, al tempo stesso, la penale (divieto di cumulo), salvo che la penale non sia stata prevista per il semplice ritardo (art. 1383 c.c.). Il debitore, d’altra parte, non può liberarsi dell’obbligazione principale offrendo la penale. Il creditore può pretendere la penale nel caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento (art. 1382, comma 1o, c.c.); se la prestazione è diventata impossibile per causa non imputabile al debitore, la penale non è dovuta; ma si intende che l’onere della relativa prova incombe sul debitore. La clausola in base alla quale il debitore deve una somma al creditore per il solo fatto della mancata esecuzione della prestazione, anche se dovuta a caso fortuito o forza maggiore, è considerata valida, ma non è qualificata come clausola clausola: è clausola di assunzione del rischio, non regolata dalle norme sulla clausola. Oggetto della penale è , per l’art. 1382, comma 1o, c.c., una determinata prestazione: normalmente si tratta di una somma di danaro, ma la data espressione legislativa consente di pattuire anche prestazioni di natura diversa. Al giudice è attribuito, in questa materia, un potere correttivo dell’autonomia contrattuale. Egli può equamente ridurre la penale pattuita fra le parti in due casi (art. 1384 c.c.): se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte; se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all’interesse del creditore all’adempimento. La penale non può però essere ridotta dal giudice d’ufficio, ma solo su istanza del debitore e sulla allegazione delle ragioni della sua eccessività . La clausola che preveda una penale manifestamente eccessiva è considerata clausola diretta a realizzare interessi non meritevoli di tutela; sicche´ l’equità del giudice è qui diretta a correggere una espressione di autonomia contrattuale che darebbe luogo, altrimenti, ad una clausola nulla. A ciò consegue anche che è nulla la rinuncia preventiva ad avvalersi dell’art. 1384 c.c.. Da un diverso ordine di considerazioni si fa discendere la nullità della clausola che preveda una penale manifestamente irrisoria: ossia che costituisca il mezzo per eludere l’applicazione dell’art. 1229 c.c., consentendo al debitore un sostanziale esonero da responsabilità per dolo o per colpa grave. Si discute sulla funzione della penale, ossia sulla causa della clausola che la prevede: se la penale abbia funzione risarcitoria, di reintegrazione del patrimonio del creditore, leso dall’inadempimento o dal ritardo del debitore, o se abbia funzione di pena privata, ossia di misura afflittiva diretta, analogamente alle pene comminate dallo Stato, ad assicurare il rispetto del regolamento contrattuale, o se possa infine assolvere entrambe le funzioni. Il problema si pone per l’ipotesi in cui una penale sia prevista per la trasgressione di una determinazione contrattuale, per sua natura insuscettibile di provocare un danno patrimoniale, come ad esempio nel caso delle penali comminate dagli statuti associativi nei confronti degli associati che abbiano violato regole di comportamento imposte dallo statuto. Ci si domanda se la clausola sia valida, non potendo la penale in tal caso assolvere alcuna funzione risarcitoria. Prevale, anche in giurisprudenza, l’opinione che la clausola clausola possa assolvere sia una funzione risarcitoria sia una funzione punitiva. L’esonero dalla prova del danno, prevista dall’art. 1382, comma 2o, c.c., è suscettibile di essere intesa tanto come esonero dall’onere di provare l’entità del danno subito tanto come irrilevanza del danno. La riducibilità della penale manifestamente eccessiva è , d’altra parte, rapportata non all’entità del danno, ma all’interesse del creditore all’adempimento; ed un principio di proporzionalità fra sanzione e trasgressione vale, come è noto, anche per le pene pubbliche.
clausola rebus sic stantibus: causa di estinzione caratteristica degli accordi internazionali prevista da una norma di diritto internazionale generale non scritto. Il trattato si estingue, in tutto o in parte, per il mutamento delle circostanze di fatto esistenti al momento della stipulazione, purche´ si tratti di circostanze essenziali, senza le quali i contraenti non si sarebbero obbligati al trattato o ad una sua parte. Secondo la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 (art. 62) si stabilisce che essa può trovare applicazione solo: a) qualora le circostanze mutate abbiano costituito la base essenziale del consenso delle parti; b) se il mutamento sia tale da avere radicalmente trasformato gli obblighi ancora da eseguire; e c) se il mutamento medesimo non risulti dal fatto illecito dello Stato che lo invoca. V. anche cause, clausola di estinzione dei trattati internazionali.
clausola risolutiva espressa: è una forma di risoluzione (v.) stragiudiziale prevista dallo stesso contratto. Le parti possono convenire che, se una di esse sarà inadempiente, il contratto si risolverà di diritto, senza necessità di rivolgersi al giudice. Non basta però il solo fatto dell’inadempimento: occorre anche che la parte adempiente dichiari all’altra che intende valersi della clausola clausola (art. 1456 c.c.). Sarà , perciò , questa dichiarazione a provocare la risoluzione del contratto, anche se la provocherà con effetto dalla data dell’inadempimento. Vale anche in questo caso la prova liberatoria di cui all’art. 1218 c.c.: se il debitore prova che la mancata esecuzione della prestazione è dipesa da impossibilità sopravvenuta per causa a lui non imputabile, la risoluzione sarà effetto di questa, a norma dell’art. 1463 c.c., non della clausola clausola» frequente la clausola secondo la quale la mancata esecuzione di una qualsiasi delle obbligazioni previste dal contratto provoca la risoluzione automatica di questa. Una simile clausola è considerata clausola di stile; ove risulti, tuttavia, che le parti abbiano inteso escludere il requisito della importanza dell’inadempimento, quella clausola produrrà i propri effetti.
clausola salvo buon fine: è la clausola con la quale, nella cessione del credito (v.), si pattuisce che il cedente garantisca la solvenza del debitore ceduto (cosiddetta garanzia del nomen bonum), con la conseguenza che il cessionario, se il debitore non paga, potrà rivolersi al cedente ed esigere da lui il rimborso di quanto ha ricevuto, con gli interessi e le spese (art. 1267 c.c.). V. anche sconto bancario.
clausola secundum legem: v. clausole, inserzione automatica di clausola.
clausola si omnes: si tratta di una clausola limitativa della sfera di applicazione materiale delle norme convenzionali legata alla sfera soggettiva degli Stati contraenti. Nel caso della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, l’art. 4 nello stabilire che le norme di sviluppo progressivo della Convenzione valgono soltanto per gli Stati contraenti di essa non ha chiarito se per potersi applicare dette norme occorra che tutti gli Stati contraenti dell’accordo successivo siano anche parti della Convenzione di Vienna. Trattandosi di una clausola limitativa dell’efficacia che dovrebbe risultare espressamente dal disposto dell’art. 4, e considerando che il precedente art. 3 respinge espressamente la clausola clausola nel caso di accordi cui partecipino, oltre alle parti contraenti di Vienna, anche altri soggetti internazionali, sembra corretto interpretare lo spirito della Convenzione nel senso di allargare e non di restringere la sua portata giuridica. Essa sarà pertanto applicabile ad un trattato successivo, sempre limitatamente ai rapporti tra le parti contraenti di essa, anche nel caso in cui a tale trattato partecipino Stati che non hanno ratificato la Convenzione di Vienna.
clausola tontinaria: v. accrescimento, acquisto in comune con patto di clausola.
clausola valuta pregiata: v. clausola di rivalutazione monetaria.
clausola vessatoria: le cosiddette clausole vessatorie o onerose, sono quelle contemplate dall’art. 1341, comma 2o, c.c. e che, se contenute in condizioni generali di contratto (v.), per avere effetto, devono essere specificamente approvate per iscritto. Esse sono: le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla
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