aggravamento del rischio del debitore: v. mora, debitore del debitore.
debitore cartolare: è colui che si obbliga al pagamento di una somma di danaro per mezzo di dichiarazione unilaterale scritta su un titolo di credito (v.) o si obbliga a prestare garanzia per un conforme adempimento altrui. Nella cambiale tratta, nel pagherò , nell’assegno bancario e circolare, i debitori cartolari si distinguono in debitori diretti e di regresso (v.), a seconda che si tratti del debitore che si è assunto l’obbligazione cambiaria principale (trattario, emittente), oppure del debitore che risulta obbligato solo in caso di rifiuto di adempiere da parte del debitore principale. V. tratta; pagherò cambiario, assegno circolare e assegno bancario.
debitore ceduto: v. cessione del credito.
debitore come soggetto passivo dell’obbligazione: v. obbligazione (v.).
costituzione in mora del debitore: v. costituzione in mora, debitore del debitore.
debitore incapace: l’adempimento è , per il debitore, un comportamento dovuto, non un atto di libera disposizione del proprio patrimonio. Non occorre, perciò , che l’adempimento provenga da persona capace di intendere e di volere: ne´ il debitore che ha adempiuto può impugnare il pagamento, e chiedere la restituzione di ciò che ha pagato, a causa della propria incapacità (art. 1191 c.c.). La norma è rivelatrice della natura giuridica dell’ adempimento (v.) quale fatto giuridico (v.); tuttavia l’adempimento può presentare il carattere dell’ atto giuridico (v.) quando l’obbligazione abbia per oggetto la conclusione di un contratto, e in tal caso risulterà inapplicabile l’art. 1191 c.c..
legittimazione passiva del debitore cartolare: è il diritto del debitore che, senza dolo o colpa grave, adempie la prestazione nei confronti del possessore del titolo di credito, ad essere liberato dall’obbligazione anche se il possessore non è titolare del diritto. Il debitore, pertanto, consegue la propria liberazione anche se adempie nei confronti del possessore non titolare, quando non sapeva, ne´ usando la dovuta diligenza poteva scoprire, che il possessore del titolo era in malafede. Conseguono, a carico del debitore, i seguenti oneri: a) il debitore ha l’onere di provare che il possessore del titolo non era titolare del diritto; b) il debitore deve rifiutare la prestazione al possessore del titolo, se sa che questi è possessore di mala fede; c) il debitore deve usare un minimo, e sia pure solo un minimo, di diligenza nel controllare la condizione di buona fede del possessore.
liberazione del debitore cartolare: v. legittimazione passiva del debitore cartolare.
mora del debitore: v. mora, debitore del debitore.
presunzione di colpa del debitore: v. inadempimento, debitore dell’obbligazione.
responsabilità del debitore: v. debito, debitore e responsabilità ; responsabilità , debitore limitata.
rischio per il debitore: il debitore corre il rischio di dovere risarcire i danni per il proprio inadempimento (v. inadempimento, debitore dell’obbligazione).
surrogazione per volontà del debitore: v. surrogazione, debitore per volontà del debitore.
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