Enciclopedia giuridica

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Regresso



regresso contro il coobbligato: è l’azione che spetta al debitore solidale che ha adempiuto (v. obbligazioni, regresso solidali) nei confronti degli altri condebitori (art. 1299 c.c.).

regresso contro il debitore ipotecario: il terzo acquirente, che subisca l’esecuzione forzata o che paghi i creditori liberando i beni dall’ipoteca (v.) o che rilasci il bene ipotecato, ha azione di regresso nei confronti del debitore per essere da questo indennizzato (art. 2866 c.c.). In quanto creditore per il regresso egli può avvalersi della surrogazione ipotecaria (v. surrogazione, regresso ipotecaria di pagamento) a norma dell’art. 1203 n. 1 c.c. (art. 2866, comma 2o, c.c.), ma non in danno dei creditori che abbiano una iscrizione anteriore alla trascrizione del suo titolo di acquisto (art. 2866, comma 3o, c.c.). Il terzo datore di ipoteca si trova in posizione analoga: egli non può invocare, nei confronti del creditore procedente, il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto (art. 2868 c.c.); è direttamente esposto all’azione esecutiva e, per evitare la vendita forzata del suo bene, deve pagare i creditori ipotecari; anch’egli, se subisce l’esecuzione forzata o se paga i creditori, ha azione di regresso verso il debitore e diritto di surrogazione nell’ipoteca del creditore (art. 2871 c.c.).

regresso contro il debitore principale: l’azione di regresso spetta al fideiussore (v. fideiussione) che ha pagato il credito in alternativa alla surrogazione (v.) nei diritti del creditore verso il debitore principale. Il fideiussore ha azione di regresso regresso benche´ il debitore non fosse consapevole della prestata fideiussione (art. 1950, comma 1o, c.c.); ma perde il regresso se, avendo omesso di dare notizia dell’avvenuto pagamento al debitore principale, questi ha ugualmente pagato il debito (art. 1952 c.c.).

regresso e surrogazione: v. surrogazione, regresso legale.

regresso nei titoli cambiari: è l’azione cambiaria spettante al portatore di una cambiale tratta (v. tratta) o di un pagherò cambiario (v.) o di un assegno bancario (v.) verso tutti gli obbligati cambiari, escluso il debitore principale. L’esercizio dell’azione di regresso presuppone che sia stato levato protesto per mancata accettazione (v.) (solo nella cambiale tratta e nel pagherò cambiario) o per mancato pagamento: la constatazione formale del rifiuto del debitore principale di adempiere alle obbligazioni cambiarie autorizza il portatore ad agire verso gli obbligati secondari. Nella cambiale tratta e nel pagherò cambiario il regresso può essere esercitato alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo, oppure prima della scadenza nei seguenti casi: 1) se l’accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte; 2) in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato; in caso di cessazione dei pagamenti anche se non dichiarata con sentenza; in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni; 3) in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile (art. 50 r.d. n. 1669 del 1933). Il portatore deve comunicare al proprio girante e al traente la mancata accettazione o il mancato pagamento del trattario entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della presentazione se vi è la clausola senza spese. Ogni girante deve, poi, inviare analogo avviso al precedente girante nei due giorni feriali successivi (art. 52 l. camb.). Tutti gli obbligati cambiari rispondono in solido verso il portatore. Quest’ultimo può agire contro di essi individualmente o congiuntamente e non è tenuto a rispettare l’ordine nel quale si sono obbligati. Il portatore che agisce contro taluno degli obbligati predetti può successivamente agire contro altri obbligati, anche se posteriori a colui contro il quale si è proceduto in precedenza (art. 54 r.d. n. 1669 del 1933). Oggetto dell’azione di regresso sono: 1) l’ammontare della cambiale tratta non accettata e non pagata con gli eventuali interessi, qualora siano indicati; 2) gli interessi maturati alla scadenza in misura uguale a quella indicata nel titolo o, in mancanza, al tasso legale; 3) le spese per il protesto, gli avvisi e le altre spese (art. 55 r.d. n. 1669 del 1933). Colui che ha pagato la cambiale in via di regresso può , a sua volta, agire verso coloro che hanno sottoscritto il titolo prima di lui (non può, pertanto, valersi di tale facoltà il traente), chiedendo: a) la somma integrale sborsata; b) gli interessi sulla somma in misura uguale a quella indicata nel titolo o, in mancanza, al tasso legale, decorrenti dal giorno in cui ha pagato la cambiale; c) le spese sostenute (art. 56 r.d. n. 1669 del 1933). L’obbligato cambiario, contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso, può esigere la consegna della cambiale con il protesto e il conto di ritorno quietanzato (art. 57, comma 1o, r.d. n. 1669 del 1933). Il portatore decade dal diritto di esercitare l’azione di regresso se è scaduto il termine: a) per la presentazione di una cambiale a vista o a certo tempo vista; b) per levare protesto, per mancata accettazione o mancato pagamento; c) per la presentazione al pagamento se vi sia la clausola senza spese (art. 60 r.d. n. 1669 del 1933).


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