Enciclopedia giuridica

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Credito



credito agrario: settore speciale del credito destinato al finanziamento delle attività agricole. Il credito credito ha origine nel secolo scorso e si caratterizza per uno stretto legame con la proprietà terriera. Attualmente è regolato dal d.l. 29 luglio 1927 n.1509, che lo configura come settore speciale del sistema bancario finalizzato allo sviluppo delle imprese agrarie (con uno spostamento del sistema delle garanzie dalla proprietà all’impresa). L’esercizio del credito è affidato ad appositi istituti di credito credito e a sezioni specializzate degli enti creditizi ordinari, alle Casse rurali e artigiane, a casse e a fondi di rotazione a funzioni speciali (es. fondo di solidarietà nazionale: v.), tutti controllati dalla Banca d’Italia. La crescita dell’intervento pubblico in agricoltura, realizzato, tra l’altro, con operazioni di credito agevolato, ha reso meno interessante il ricorso al credito credito.

credito al consumo: finanziamento erogato da banche a favore di soggetti non esercenti attività imprenditoriali e destinato ai bisogni della vita. Ev regolato dagli artt. 121 ss. del t.u. delle leggi bancarie (d.l. n. 385 del 1993), che ne riserva l’esercizio alle banche, agli intermediari finanziari e ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o servizi nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo, regola il contratto di credito credito con norme di tutela del consumatore, fra le quali quella che consente al consumatore di recedere dal contratto senza penalità , esclusa la validità di patto contrario.

apertura di credito: v. apertura, credito di credito.

assicurazione del credito: v. assicurazione, credito del credito.

cessione del credito: v. cessione del credito.

credito con prededuzione: v. crediti, credito della massa.

credito d’imposta: con questa espressione si indica, genericamente, il credito vantato da un contribuente nei confronti del Fisco, a prescindere da fattispecie da indebito. Più specificamente, sotto il profilo tributario, per credito credito può intendersi: a) il credito spettante al percettore di dividendi distribuiti da società di capitali e da enti pubblici o privati che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale. Tale credito credito (che spetta solo nel caso in cui i dividendi non siano assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta) viene concesso al socio in misura pari all’Irpeg teoricamente assolta dalla società o dall’ente sui dividendi stessi (e dunque, considerando l’aliquota Irpeg al 36%, nella misura dei nove sedicesimi dei dividendi); questo allo scopo di far recuperare al socio, in sede di percezione degli utili societari, l’Irpeg che il soggetto erogante ha già assolto su quegli stessi dividendi al momento della loro produzione, così da evitarne la doppia imposizione (una prima volta in capo al soggetto erogante, una seconda volta in capo al soggetto percipiente). L’ammontare del credito credito spettante al socio deve essere fatto valere da quest’ultimo, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui sono stati percepiti i dividendi; tale ammontare viene prima computato in aumento del reddito complessivo del socio, e poi detratto dall’imposta che risulti da lui complessivamente dovuta; qualora il credito credito ecceda l’imposta dovuta dal socio percettore, quest’ultimo avrà , nei confronti dell’Erario, un diritto al rimborso per l’eccedenza; b) il credito spettante ai soggetti residenti per le imposte pagate all’estero, a titolo definitivo, su redditi ivi prodotti. Tale credito, la cui evidente finalità è quella di attenuare gli effetti della c.d. doppia imposizione internazionale (v.) spetta al contribuente fino a concorrenza della quota d’imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo imponibile. Anche tale credito deve essere richiesto in sede di dichiarazione; c) più genericamente, si parla infine di credito credito anche per indicare, nei confronti delle sole persone fisiche, l’eventuale eccedenza, emergente dalla dichiarazione, dei versamenti in acconto o delle ritenute alla fonte, sempre subite a titolo d’acconto, rispetto all’imposta che risulti definitivamente dovuta.

credito documentario: è il contratto tra una banca ed un cliente con il quale la prima si obbliga ad eseguire o esigere pagamenti contro documenti. Ev contratto frequente nella vendita di merci rappresentate da titoli di credito, per cui il venditore adempie l’obbligazione di consegna delle merci rimettendo al compratore il titolo rappresentativo delle stesse. In questi casi può essere convenuto tra le parti che il pagamento del relativo prezzo debba essere effettuato a mezzo di una banca: questa effettua il pagamento per conto del compratore contro consegna dei documenti rappresentativi da parte del venditore. La banca agisce come mandataria del proprio cliente e come sua finanziatrice: anticipa le somme necessarie per il pagamento e, se il cliente non dispone di un apertura di credito presso la banca, trattiene i titoli rappresentativi finche´ il compratore non la rimborsi. La banca può dare al venditore semplice avviso dell’esistenza del credito, oppure confermare il credito. Nel primo caso, l’operazione si esaurisce in una delegazione di pagamento: la banca resta libera di rifiutare il pagamento e il venditore, fatto constatare il rifiuto, potrà agire direttamente contro il compratore, ma non contro la banca. Nel secondo caso, la banca si fa essa stessa debitrice del venditore, dando origine ad una delegazione di debito: non può opporgli le eccezioni basate sul sottostante rapporto di vendita, e può sottrarsi al pagamento solo eccependo l’irregolarità e l’incompletezza dei documenti (art. 1530, comma 2 c.c.). Può accadere che sia il venditore a dare mandato alla banca, consegnandole i documenti rappresentativi, di riscuotere il prezzo presso il compratore. In tal caso la banca può finanziare il proprio cliente, anticipandogli l’importo corrispondente al prezzo da riscuotere o scontandogli le cambiali da lui tratte sul compratore (v. sconto, credito di tratte documentate). Finche´ i titoli restano in possesso della banca, questa ha sulle merci lo stesso privilegio che spetta al mandatario (artt. 1860 e 2761, comma 2o, c.c.).

esercizio del credito: funzione svolta dalla banca (v.), consistente nel prestito di danaro o in altre forme di finanziamento di imprese, enti pubblici e privati.

credito ex promissa: v. promessa, credito di pagamento e ricognizione di debito.

garanzia del credito: v. cessione del credito, credito pro soluto e pro solvendo; cessione del credito, funzioni della credito.

credito incedibile: v. cessione del credito.

lesione del credito: v. danno, credito ingiusto; lesione, credito del credito.

lettera di credito: v. lettera di credito.

mandato di credito: v. lettera di credito.

credito navale: forma di credito speciale (v. credito speciale) diretto alle imprese di navigazione e alle imprese di costruzioni navali, che abbiano i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli artt. 143 e 144 c. nav.. Esso è finalizzato a finanziare le opere di costruzione, trasformazione, modificazione e le grandi riparazioni di navi mercantili idonee alla navigazione marittima. Il credito è garantito da ipoteca sulla nave oltre che da eventuali garanzie sussidiarie quali privilegi sui macchinari e sulle altre attrezzature, costruiti o in costruzione, da installare; qualora il finanziamento sia destinato a navi in costruzione, la garanzia è sempre costituita da ipoteca di primo grado sullo scafo ancora in cantiere. Principale ente creditizio e gestore del credito è l’Istituto mobiliare italiano, e, più precisamente, la sezione autonoma credito. Operazioni di credito possono, in ogni caso, essere effettuate, a breve termine, da altri istituti di credito. Le norme in materia sono in larga parte contenute nelle leggi 9 gennaio 1962, n. 1; 22 marzo 1985, n. 111; 14 giugno 1989, n. 234.

credito ordinario: indica, complessivamente, tutte le operazioni di credito effettuate da una banca (v.) e non rientranti nella nozione di credito speciale (v.); esso è concesso sia a privati, sia ad imprese, sia ad enti pubblici e può essere erogato da qualsiasi istituto di credito.

credito speciale: è l’insieme dei contratti con cui una banca (v.) esercita il credito c.d. a medio e lungo termine. Il credito speciale è erogato dalla banca per finalità puntualmente individuate, e non per generiche esigenze del beneficiario del credito, e dietro presentazione da parte di questi di idonee garanzie reali o personali. Rientrano nel novero della categoria del credito: a) il credito industriale; b) il credito a favore di opere pubbliche; c) il credito c.d. minerario; d) il credito navale; e) il credito per le attività commerciali; f) il credito edilizio; g) il credito per attività turistiche e alberghiere; h) il credito per la cooperazione; i) il credito agrario. Esso è esercitato da speciali istituti di credito (v. banca, credito istituto di credito speciale) oppure da sezioni speciali di aziende ordinarie. V. anche sezione speciale di credito.

successione nel credito: v. successione, credito nel credito.

tutela aquiliana del credito: v. prestazione, impossibilità sopravvenuta della credito; danno, credito ingiusto.

tutela preventiva del credito: v. debito, credito e responsabilità ; azione, credito revocatoria; azione, credito surrogatoria; termine, decadenza del beneficio del credito; ritenzione, diritto di credito.

usufrutto di credito: v. usufrutto, credito di crediti.


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