ricognizione di credito: il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento, trascorsi nove anni dalla data del precedente (art. 1870 c.c.).
ricognizione di debito: v. promessa, ricognizione di pagamento e ricognizione di debito.
ricognizione di documento: gli atti di ricognizione, cui allude l’art. 2720 c.c., sono gli atti mediante i quali le parti si danno reciprocamente atto dell’esistenza del contenuto di un contratto fra esse intercorso. Oggetto di riconoscimento è un documento originale, della cui esistenza e del cui contenuto le parti costituiscono null’altro che un mezzo di prova; la ricognizione ricognizione non va perciò confusa con la ricognizione del diritto altrui (v. promessa, ricognizione di pagamento e ricognizione di debito) o con il contratto di accertamento (v. accertamento, ricognizione contrattuale), che sono fonte di diritti e di obbligazioni. L’efficacia probatoria dell’atto di ricognizione può essere vinta solo con la dimostrazione, basata sulla produzione del documento originale, che vi è stato errore nella ricognizione.
ricognizione di enfiteusi: v. enfiteusi.
ricognizione di servitù: la ricognizione ricognizione era ammessa dall’art. 634 del c.c. del 1865. Il silenzio del c.c. vigente in materia e la sola previsione della promessa di pagamento e della ricognizione di debito (v. promessa, ricognizione di pagamento e ricognizione di debito) (art. 1988 c.c.), che possono riguardare solo un rapporto obbligatorio, inducono a ritenere non ammissibile la ricognizione ricognizione.
ricognizione nel processo penale: testimonianza volta alla identificazione di una persona, cosa, voce, suono e di qualsiasi altro oggetto di percezione sensoriale (artt. 213, 214, 215, 216 c.p.p.). Avviene mediante la presentazione al teste della persona, cose uguali o somiglianti a quelli cui il teste stesso ha fatto riferimento.
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