prestazione accessoria: v. obbligazioni, prestazione accessorie.
prestazione caratteristica: v. contratto, prestazione caratteristica del prestazione.
prestazione di consegnare: la prestazione di dare o prestazione prestazione può consistere nel pagamento di una somma di danaro, quale oggetto di una obbligazione da contratto (ad esempio, il pagamento del compratore al venditore del prezzo di vendita di un bene) o quale oggetto di una obbligazione da fatto illecito (v. fatti illeciti) (il risarcimento del danno ad altri cagionato), oppure nella consegna di un bene (la consegna, ad esempio, del bene venduto dal venditore al compratore). Una sottospecie è la prestazione di restituzione, anch’essa configurabile come obbligazione da contratto o come obbligazione di fonte extracontrattuale: così chi ha ricevuto una somma di danaro a mutuo (v.) o una cosa in locazione (v.) dovrà eseguire, alla scadenza del contratto, quella specifica prestazione contrattuale di dare che è la restituzione della somma o della cosa ricevuta; così chi ha ricevuto un pagamento non dovuto deve restituire la somma indebitamente riscossa, in forza di quella fonte extracontrattuale di obbligazioni che è il pagamento dell’indebito (v. indebito, pagamento di prestazione) (artt. 2033 ss. c.c.). V. anche obbligazioni, prestazione di genere e di specie.
prestazione di contrattare: è la prestazione oggetto dell’obbligazione di concludere un contratto. L’obbligazione di concludere un contratto può sorgere da contratto, come il preliminare (v. contratto, prestazione preliminare) (art. 1351 c.c.) o come il mandato senza rappresentanza ad acquistare (v. mandato, prestazione con e senza rappresentanza), fonte dell’ obbligazione di trasferire al mandante la cosa acquistata in proprio nome dal mandatario (art. 1706, comma 2o, c.c.); ma può sorgere da altri fatti o atti, come l’obbligo a contrarre del monopolista (art. 2597 c.c.), l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (l. n. 990 del 1969), il collocamento obbligatorio di mano d’opera (l. n. 482 del 1968). Non la si può collocare entro le obbligazioni di dare o di fare (ne´ è sottoposta alle norme relative a queste): se ne deve, a rigore, parlare come d i un quarto genere di prestazioni. V. anche inadempimento, prestazione dell’obbligazione.
prestazione di dare: v. prestazione di consegnare; inadempimento, prestazione dell’obbligazione.
prestazione di fare: la prestazione può , a sua volta, dare luogo a due diverse sottospecie: ad una obbligazione di mezzi (v. prestazione di mezzi) oppure ad una obbligazione di risultato (v. prestazione di risultato). V. anche inadempimento, prestazione dell’obbligazione.
prestazione di garanzia: v. garanzia, prestazione di prestazione.
prestazione di mezzi: ricorre quando la prestazione, cui il debitore è obbligato, consiste in una determinata attività , idonea a realizzare il risultato che il creditore si attende, ma non anche la realizzazione di questo risultato. In tale caso il debitore è adempiente se ha svolto l’attività dedotta in obbligazione con il dovuto grado di diligenza (v.) (art. 1176 c.c.), quantunque il risultato che quell’attività era rivolta a realizzare non sia stato conseguito. La distinzione tra prestazione e obbligazioni di risultato (v. prestazione di risultato) importa una diversa distribuzione, tra debitore e creditore, del rischio per la mancata realizzazione del risultato: nel primo caso il rischio incombe sul creditore, nel secondo grava sul debitore. Ev una prestazione quella del professionista intellettuale (art. 2230 c.c.): il medico si obbliga a curare il malato, l’avvocato si obbliga a difendere il cliente, ma l’uno e l’altro non garantiscono la guarigione del malato o la vittoria della causa. Nella prima ipotesi rientra, ancora, l’obbligazione del prestatore di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.): questi si obbliga a prestare il proprio lavoro, manuale o intellettuale, alle dipendenze dell’imprenditore, ma non assume il rischio della mancata realizzazione del risultato produttivo che dal suo lavoro l’imprenditore si attende. La distinzione fra obbligazioni di mezzi e risultato non coincide con la distinzione fra obbligazioni che hanno per oggetto l’esecuzione di servizi e obbligazioni che hanno per oggetto l’esecuzione di opere. Può essere obbligazione di risultato anche quella che abbia per oggetto la prestazione di servizi, dovendosi in tal caso avere riguardo al risultato che il creditore si propone di ritrarre dal servizio: così il vettore (v. trasporto) (art. 1678 c.c.) non si obbliga solo ad una diligente attività di trasporto di persone o di cose da un luogo ad un altro, ma si obbliga a realizzare il risultato desiderato dal creditore cioè a portare effettivamente a destinazione le persone o le cose, ed a portarvi incolumi le persone e intatte le cose. Le imprese che eseguono servizi di montaggio di impianti industriali o che prestano servizi di manutenzione si impegnano a soddisfare il bisogno del committente, e ciò è quanto basta per definire la loro obbligazione come obbligazione di risultato. Tutto ciò non significa che il mancato raggiungimento del risultato sia del tutto irrilevante nelle obbligazioni di mezzi; esso può assumere grande rilievo sotto l’aspetto della prova della diligenza osservata dal debitore nell’esecuzione della prestazione: può, in particolare, essere assunto quale circostanza che fa presumere (v. presunzione), fino a prova contraria (art. 2727 c.c.); la negligente esecuzione della prestazione dovuta e, quindi, l’inadempimento. Una simile presunzione può essere: 1) una presunzione del giudice, della quale si ritrovano in giurisprudenza diverse applicazioni. Così, nelle prestazioni medicoprestazionechirurgiche di routine, in rapporto alle quali opera il dato di esperienza per cui l’applicazione diligente di regole tecniche assicura, nella quasi totalità dei casi, il raggiungimento del risultato sperato, il mancato raggiungimento di questo fa presumere la negligenza o l’imperizia del sanitario; così il pagamento da parte della banca di assegno (v.) con falsa firma di traenza fa presumere il negligente controllo della firma da parte del banchiere e rende questo inadempiente nei confronti del correntista, e ciò quantunque le norme sul conto corrente bancario (v. conto corrente, prestazione bancario) richiamino quelle sul mandato (v.) (art. 1856 c.c.) e la prestazione del mandatario sia una prestazione di mezzi; 2) una presunzione contrattuale, risultante da clausole del contratto che prevedano, a carico del debitore di una prestazione di mezzi, determinati minimi di rendimento. Così la prestazione dell’agente di commercio (v. agenzia), obbligato a promuovere la conclusione di contratti in zona determinata (art. 1742 c.c.), resta una obbligazione di mezzi anche se il contratto preveda un livello minimo di produzione, non raggiungendo il quale l’agente è considerato inadempiente. Così, per lo stesso contratto di lavoro, nel quale sia stato pattuito un livello minimo di rendimento, il mancato raggiungimento di questo è valutabile come scarso rendimento e, quindi, come negligente esecuzione della prestazione di lavoro. Può sorgere il dubbio che, con la presunzione in parola, i giudici o le parti contraenti convertano l’obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato. Una differenza, tuttavia, permane: il debitore di una obbligazione di risultato. Si libera da responsabilità per inadempimento solo con la prova che la prestazione è diventata impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.), ossia provando che un caso fortuito (v.) o una forza maggiore (v.) o il fatto del terzo (v. inadempimento, prestazione dell’obbligazione) o dello stesso creditore o il factum principis ha reso impossibile la prestazione. Per contro, nelle obbligazioni di mezzi con colpa presunta del debitore che non abbia realizzato il risultato il debitore può liberarsi anche con la prova del proprio comportamento diligente, perito, prudente. Le cause incognite sono, nel primo caso, a carico del debitore; restano, nel secondo caso, a carico del creditore. V. anche appaltatore, garanzia dell’prestazione per vizi dell’opera; attività , prestazione sanitarie; contratto, prestazione d’opera intellettuale; mandato; computer, contratto per l’utilizzazione del prestazione.
prestazione di non fare: la prestazione detta anche prestazione negativa, ricorre, per esempio, nel caso dell’imprenditore che si obbliga, verso un altro imprenditore, a non fargli concorrenza (v. concorrenza, patti di non prestazione); oppure al caso dell’agente di commercio (v. agente, prestazione di commercio), obbligato a non trattare affari, nella zona assegnatagli dall’imprenditore preponente, per conto di altri imprenditori concorrenti con il preponente (art. 1743 c.c.). V. anche inadempimento, prestazione dell’obbligazione.
prestazione di restituzione: v. prestazione di consegnare.
prestazione di risultato: ricorre quando il debitore è obbligato, verso il creditore, a realizzare il risultato che il creditore stesso si attende. Il debitore della prestazione è inadempiente se, nonostante la diligenza riposta, non realizza il risultato. La distinzione tra prestazione di mezzi (v.) e prestazione prestazione importa una diversa distribuzione, tra debitore e creditore, del rischio per la mancata realizzazione del risultato: nel primo caso il rischio incombe sul creditore; nel secondo grava sul debitore. Rientra alla categoria delle prestazioni di risultato la maggior parte delle obbligazioni di fare: così l’appaltatore (v.) (art. 1655 c.c.) o il prestatore d’opera (v. contratto, prestazione d’opera) (art. 2222 c.c.) si obbliga ad eseguire un’opera (come la costruzione di un edificio) o un servizio (come i servizi di montaggio di impianti industriali da altri prodotti, i servizi di manutenzione di macchinari), e la sua prestazione non consiste solo in una diligente attività di esecuzione dell’opera o del servizio, ma comprende il risultato dell’attività , ossia la realizzazione dell’opera o l’apporto utile del servizio. La distinzione fra obbligazioni di mezzi e di risultato non coincide con la distinzione fra obbligazioni che hanno per oggetto l’esecuzione di servizi e obbligazioni che hanno per oggetto l’esecuzione di opere. Può essere obbligazione di risultato anche quella che abbia per oggetto la prestazione di servizi, dovendosi in tal caso avere riguardo al risultato che il creditore si propone di ritrarre dal servizio: così il vettore (v. trasporto) (art. 1678 c.c.) non si obbliga solo ad una diligente attività di trasporto di persone o di cose da un luogo ad un altro, ma si obbliga a realizzare il risultato desiderato dal creditore cioè a portare effettivamente a destinazione le persone o le cose, ed a portarvi incolumi le persone e intatte le cose. Le imprese che eseguono servizi di montaggio di impianti industriali o che prestano servizi di manutenzione si impegnano a soddisfare il bisogno del committente, e ciò è quanto basta per d efinire la loro obbligazione come obbligazione di risultato. V. anche inadempimento, prestazione dell’obbligazione.
prestazione di specie: v. obbligazioni, prestazione di genere e di specie.
prestazione d’opera intellettuale: la prestazione prestazione è l’oggetto, ai sensi dell’art. 2230 c.c., del contratto d’opera intellettuale e rientra nel genus del lavoro autonomo, caratterizzandosi, anche rispetto al contratto d’opera manuale, principalmente per il fatto che il prestatore deve eseguire appunto una prestazione senza l’obbligo di produrre un risultato distinto dall’attività eseguita (c.d. obbligazione di mezzi), per il carattere intellettuale della prestazione e cioè l’impiego prevalente, sull’uso del lavoro manuale, dell’intelligenza e della cultura ed infine per la discrezionalità di cui gode il lavoratore nell’esecuzione dell’attività . La prestazione prestazione deve essere eseguita personalmente dal lavoratore che può (art. 2232 c.c.) valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti ed ausiliari se la collaborazione di altre persone è consentita dal singolo contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione. La responsabilità nell’esecuzione della prestazione prestazione è limitato al dolo (v.) o alla colpa grave (v.), qualora la stessa implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e presupponga quindi una preparazione superiore al normale. Mentre il cliente può , ex art. 2237 c.c., recedere dal contratto avente ad oggetto una prestazione prestazione semplicemente rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta, il recesso del prestatore deve comunque essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente ed è (normalmente) limitato alla sussistenza di una giusta causa a pena della responsabilità per i danni arrecati. In caso di giusta causa egli ha diritto al rimborso delle spese fatte ed al compenso per l’opera svolta che deve essere determinato con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Al prestatore d’opera è infine attribuito un diritto di ritenzione delle cose e dei documenti ricevuti dal cliente per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali. Il compenso deve essere adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione ed è determinato dalle parti nel contratto oppure, in mancanza, secondo le tariffe o gli usi. Se ciò non è possibile, è fissato, ai sensi dell’art. 2233 c.c., dal giudice sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. Qualora parte del contratto sia un avvocato, un procuratore oppure un patrocinatore, allora l’art. 2233 c.c. vieta, sotto pena di nullità e dei danni, la stipulazione di patti c.d. di quota lite e di ogni altro patto relativo agli oggetti della controversia affidata al loro patrocinio. Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve, art. 2234 c.c., anticipare al prestatore d’opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso. L’esercizio di una professione protetta da parte di chi non è iscritto all’albo professionale non gli dà , ai sensi dell’art. 2231 c.c., azione per il pagamento della retribuzione, il contratto d’opera intellettuale è nullo per difetto di capacità e si pensa che il professionista possa, al più , ripetere le anticipazioni che ha fatto per conto del cliente.
esatta esecuzione della prestazione: v. adempimento.
identità della prestazione: v. prestazione in luogo dell’adempimento.
impossibilità oggettiva della prestazione: v. inadempimento, prestazione dell’obbligazione.
impossibilità sopravvenuta della prestazione: v. impossibilità sopravvenuta della prestazione; risoluzione del contratto, prestazione per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
prestazione indivisibile: v. obbligazione, prestazione indivisibile.
prestazione in luogo dell’adempimento: il debitore è liberato solo se esegue la prestazione dovuta; non è liberato se esegue una diversa prestazione, anche se di valore uguale o maggiore. Il creditore può , tuttavia, consentire che egli esegua una prestazione diversa da quella dovuta: è l’ipotesi, frequente per il debitore che si trovi in difficoltà finanziarie, della prestazione (art. 1197 c.c.), nota come datio in solutum. Così può accadere che l’imprenditore in crisi finanziaria chieda ai creditori più pressanti di accettare, in sostituzione del danaro dovuto loro, le merci del proprio magazzino, oppure gli immobili o i preziosi di sua proprietà. Il debitore è liberato non nel momento in cui il creditore acconsente a ricevere una diversa prestazione, ma solo quando la diversa prestazione è eseguita o, se in luogo della prestazione è stato ceduto un credito (v. cessione del credito), solo quando il credito è riscosso (art. 1198 c.c.). Altra, ancor più frequente, ipotesi di datio in solutum è il pagamento mediante assegni, bancari (v. assegno bancario) o circolari (v. assegno circolare), di debiti aventi per oggetto una somma di danaro. Questi, a norma dell’art. 1277 c.c., si estinguono con moneta; sicche´ la dazione di assegni, che pure hanno la funzione di mezzi di pagamento, è considerata da una incontrastata giurisprudenza quale prestazione prestazione, con la conseguenza che la loro dazione non estingue il debito e che il creditore può rifiutarli ed esigere il pagamento in contanti. Il rigore del principio è stato però mitigato alla stregua del dovere di correttezza imposto anche al creditore dall’art. 1175 c.c. (v. buona fede): il creditore che desideri il pagamento in moneta deve tempestivamente avvisare il debitore e, ove il pagamento mediante assegni fosse usuale nei rapporti fra le parti, egli non può rifiutare un nuovo pagamento eseguito allo stesso modo, salvo che non adduca specifici motivi; in mancanza di tempestivo avviso o, nella seconda ipotesi, di giustificato rifiuto, la dazione di assegno si considera estintiva dell’obbligazione.
luogo di esecuzione della prestazione: v. luogo, prestazione dell’adempimento.
prestazione negativa: v. prestazione di non fare.
offerta della prestazione: v. costituzione in mora, prestazione del debitore.
patrimonialità della prestazione: l’oggetto dell’obbligazione, ossia la prestazione dovuta dal debitore al creditore, deve avere carattere patrimoniale, cioè deve essere suscettibile di valutazione economica (art. 1174 c.c.): deve consistere o nel pagamento di una somma di danaro o in un diverso comportamento del debitore che sia, tuttavia, traducibile in una somma di danaro che ne rappresenti il valore economico. Se per la prestazione è previsto un corrispettivo in danaro (ad esempio, la retribuzione della prestazione di lavoro), è questo corrispettivo in danaro il suo valore economico; ma un corrispettivo in danaro può mancare, come nel caso in cui ci si obblighi a titolo gratuito ad una prestazione di fare (mandato gratuito, deposito gratuito ecc.): la valutazione economica della prestazione è qui resa possibile alla stregua del costo che essa comporta. Quando poi una prestazione di fare (v.) trova corrispettivo in un’altra prestazione di fare, o una prestazione di non fare (v.) trova corrispettivo in un’altra prestazione di non fare, sarà l’interesse patrimoniale di ciascuna delle parti alla prestazione dell’altra ad attribuire carattere patrimoniale alla propria prestazione. Così, nei patti parasociali (v.), l’obbligazione reciproca assunta dai soci di assumere in assemblea determinati comportamenti ha per oggetto prestazioni rese suscettibili di valutazione economica dall’interesse patrimoniale perseguito dai partecipanti al patto: un interesse patrimoniale che, in caso di violazione del patto, si tradurrà nel diritto delle parti adempienti al risarcimento del danno che ne avranno subito (come il danno derivante dalla perdita del controllo della società ). Del pari, quando due imprenditori, si sono reciprocamente obbligati, per contratto, a non farsi concorrenza (v. concorrenza, limiti contrattuali alla prestazione) (art. 2596 c.c.), il valore economico della prestazione (nella specie, di non fare) consiste nel maggior profitto che ciascuno dei due imprenditori può realizzare per effetto della non concorrenza dell’altro. Se uno dei due viola l’obbligazione assunta e compie atti di concorrenza, l’altro potrà chiedere il risarcimento del danno, ossia una somma di danaro corrispondente al mancato maggior profitto. Se la prestazione del debitore, in se´ considerata, deve avere carattere patrimoniale, non è però necessario che sia di tale carattere l’interesse del creditore alla prestazione: questo può essere (come negli esempi precedenti) un interesse economico o patrimoniale, ma può anche essere, l’art. 1174 c.c. precisa, un interesse non patrimoniale. Se andiamo al cinema o a teatro, riceviamo una prestazione (la proiezione del film o la rappresentazione teatrale) che è suscettibile di valutazione economica; tant’è che paghiamo una somma di danaro come corrispettivo (il prezzo del biglietto). Ma il nostro interesse alla prestazione non ha natura patrimoniale: è un interesse culturale o di svago. Ugualmente, i contributi (v. associazione, contributi annui all’prestazione) che gli associati si obbligano, per statuto, a versare periodicamente alla propria associazione consistono, di regola, in somme di danaro e sono, dunque, prestazioni patrimoniali; tuttavia, l’associazione persegue scopi ideali, non è mossa da interessi di natura economica. Il carattere patrimoniale della prestazione che forma oggetto dell’obbligazione è l’equivalente, in materia di obbligazioni, del corrispondente carattere, il valore economico delle cose, che è proprio dei beni (v.) (l’art. 814 c.c. lo precisa per le energie), cioè delle cose che possono formare oggetto della proprietà e degli altri diritti reali. In ciò è l’elemento comune al diritto reale e al diritto di obbligazione: l’uno e l’altro compongono, nel loro insieme, la categoria dei diritti patrimoniali, quali diritti su una cosa o ad una prestazione avente valore economico. Il carattere patrimoniale di questi diritti vale, da un lato, a distinguere il diritto reale da altri diritti che, come il diritto reale, sono diritti assoluti, cioè spettanti nei confronti di tutti, ma che difettano, tuttavia, del carattere della patrimonialità : sono i diritti della personalità (v.), come il diritto alla vita, all’integrità fisica, al nome, all’onore, alla riservatezza e così via. Sempre il carattere patrimoniale vale, d’altro lato, a distinguere il diritto di obbligazione da altri diritti che, come il diritto di obbligazione, sono diritti relativi, ossia spettanti nei confronti di persone determinate, ma che mancano del carattere della patrimonialità: sono i diritti, e i correlativi obblighi, dei rapporti di famiglia, come il diritto e il correlativo obbligo dei coniugi alla reciproca assistenza (v.) morale e materiale, come il diritto dei figli e l’obbligo correlativo dei genitori al mantenimento ed alla educazione della prole (v. coniugi, diritti e doveri dei prestazione); ed il termine obbligo, in luogo di obbligazione, vale qui a segnalare lessicalmente la diversità fra le due situazioni. Il requisito della prestazione prestazione vale così a delimitare l’ambito di applicazione delle norme sulle obbligazioni, le quali non si applicano quando manca quel requisito, ossia quando si è in presenza non di obbligazioni, bensì di obblighi. Al requisito della prestazione prestazione si suole, tuttavia, attribuire un’ulteriore funzione: lo si considera anche quale requisito di giuridicità del vincolo obbligatorio; lo si utilizza per distinguere fra impegni che, avendo ad oggetto prestazioni patrimoniali, assumono carattere giuridicamente vincolante ed impegni che, per difetto della patrimonialità della prestazione, non assumono un tale carattere, restando impegni di natura solo morale o sociale (v. obbligazioni, prestazione naturali). La questione è, tuttavia, mal posta: non attiene all’obbligazione, ma alla fonte dalla quale questa deriva; non riguarda la giuridicità del vincolo obbligatorio, bensì la validità del contratto che lo contempla. Così, quando si discute intorno all’impegno, assunto per contratto, di adottare (v. adozione) una persona, il problema non sta nel domandarsi se una simile prestazione sia suscettibile di valutazione economica e possa, perciò , formare oggetto di obbligazione a norma dell’art. 1174 c.c.; sta, invece, nel chiedersi se il contratto, che una tale prestazione preveda, possa dirsi avere un oggetto giuridicamente possibile, ai sensi dell’art. 1346 c.c. (v. oggetto del contratto, prestazione possibile). L’art. 1174 c.c. ha la sola funzione, sopra segnalata, di definire l’obbligazione e di delimitare l’ambito di applicazione delle norme ad essa relative. Altro discorso vale per quell’ulteriore requisito che l’art. 1174 c.c. sembra esigere allorche´ dispone che la prestazione che forma oggetto della obbligazione deve corrispondere ad un interesse del creditore. Per alcuni autori questa necessità di un interesse apprezzabile del creditore alla prestazione opera quale requisito per la valida costituzione del rapporto obbligatorio; opera, inoltre, quale requisito per la permanenza del rapporto, il quale si estinguerebbe ove l’interesse del creditore alla prestazione, presente al momento del sorgere dell’obbligazione, venisse successivamente meno. Ma qui è stato il legislatore a confondere i piani: l’obbligazione sorge, per l’art. 1173 c.c., a seguito di atti (v. atti giuridici) o di fatti (v. fatti giuridici) idonei a produrla; e solo su questo terreno possono essere ricercati i requisiti di esistenza dell’obbligazione. L’art. 1174 c.c. ha trasferito sul terreno dell’obbligazione un requisito che opera, invece, sul terreno delle sue fonti (v. fonti, prestazione delle obbligazioni) e, in particolare, sul terreno del contratto. L’interesse del creditore alla prestazione, di cui parla l’art. 1174 c.c., altro non è, a ben vedere, se non quell’interesse meritevole di tutela che, ai sensi dell’art. 1322, comma 2o, c.c., deve essere valutato in sede di giudizio di validità del contratto atipico (v. contratto, prestazione atipico) o di validità di clausole atipiche di un contratto tipico. Sicche´ la formula racchiusa nell’art. 1174 c.c. è solo una formula riassuntiva di un requisito delle obbligazioni da contratto, frutto della trasposizione di un requisito proprio di una fonte delle obbligazioni, e sia pure della fonte preminente. Quanto poi al successivo venir meno dell’interesse del creditore, esso potrà essere apprezzato come causa di estinzione dell’obbligazione solo in quanto operi come causa di sopraggiunta inefficacia della fonte generatrice dell’obbligazione.
prestazione principale: v. obbligazioni, prestazione accessorie; risoluzione del contratto, prestazione per inadempimento.
prestazione senza termine: v. tempo dell’adempimento.
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