Nel linguaggio legislativo (artt. 2, 428, 1173, 1324 c.c.) con il termine di atti giuridici si intendono i comportamenti umani volontari destinati a produrre effetti giuridici sia che si tratti di comportamenti che producono determinati effetti giuridici solo in quanto voluti, cosiddetti atti o dichiarazioni di volontà (v. dichiarazioni di volontà come atti giuridici), sia che si tratti di comportamenti umani volontari che producono effetti giuridici a prescindere dalla volontà di produrre gli effetti stessi, come nel caso delle dichiarazioni di scienza, delle comunicazioni e delle partecipazioni (rientrano in tale categoria quelli che la dottrina più antica definiva come atti giuridici in senso stretto, tra i quali si annoverano gli atti sopra citati).
atti giuridici a causa di morte: sono quegli atti giuridici che producono effetto dopo la morte del loro autore e che hanno la funzione di regolare la sua successione (v.). Ne è esempio tipico il testamento (v.). Si differenziano dagli atti post mortem, come il mandato post mortem (v. fiducia, atti giuridici testamentaria), per i quali la morte del disponente è solo condizione di efficacia dell’atto.
atti giuridici come comunicazioni: le comunicazioni o partecipazioni sono quegli atti giuridici che hanno la funzione di portare a conoscenza di determinati soggetti determinati fatti. Rientrano tra le comunicazioni o partecipazioni le dichiarazioni permissive, quelle proibitive (opposizioni), quelle determinative (ad esempio le istruzioni del mandante al mandatario ex art. 1711, comma 2o, c.c.), le notificazioni (ad esempio la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto ex art. 1264 c.c.), le denuncie (come la denuncia dei vizi della cosa venduta ex art. 1495 c.c.), le diffide (v. risoluzione del contratto) ex art. 1454 c.c.).
atti giuridici come partecipazioni: v. atti giuridici come comunicazioni.
atti giuridici dichiarativi: sono quegli atti giuridici che hanno la funzione di accertare l’esistenza di un preesistente rapporto giuridico, già prodotto da altra fonte, come il contratto di accertamento (v. accertamento, contratto di atti giuridici) o la promessa di pagamento (v.) e la ricognizione di debito (v.) (art. 1988 c.c.).
dichiarazioni di scienza come atti giuridici: le dichiarazioni di scienza sono quegli atti giuridici con i quali un soggetto dichiara di avere conoscenza di determinati fatti giuridici. Rientrano in tale categoria la quietanza (v.), la confessione (v.), il riconoscimento dei figli naturali (v. riconoscimento, atti giuridici di figlio naturale).
dichiarazioni di volontà come atti giuridici: rientrano nella categoria degli atti giuridici anche i cosiddetti atti o dichiarazioni di volontà che dalla dottrina tradizionale, sono designati con il termine di negozi giuridici, quali ad es. il contratto (v.), il testamento (v.), la procura (v.), la promessa al pubblico (v. promessa, atti giuridici al pubblico), l’accettazione dell’eredità (v. accettazione, atti giuridici dell’eredità ), la rinuncia all’eredità (v.).
atti giuridici di diritto familiare: sono quegli atti giuridici posti in essere nell’ambito della famiglia (v.), come ad esempio il matrimonio (v.), che, poiche´ privi di contenuto patrimoniale, ricevono una regolazione giuridica diversa da quella degli atti giuridici patrimoniali quali il contratto (v.) e gli atti unilaterali di cui all’art. 1324 c.c..
atti giuridici di scienza: v. dichiarazioni di scienza come atti giuridici.
atti giuridici dispositivi: gli atti giuridici atti giuridici sono quegli atti che costituiscono, regolano o estinguono rapporti giuridici patrimoniali; si contrappongono agli atti dichiarativi i quali si limitano a dichiarare o ad accertare un preesistente rapporto giuridico patrimoniale, già prodotto da altra fonte (v. accertamento, atti giuridici contrattuale).
atti giuridici di volontà: v. dichiarazione di volontà come atti giuridici.
atti giuridici e negozi giuridici: v. negozio giuridico.
atti giuridici fra vivi: v. atti unilaterali, atti giuridici fra vivi.
atti giuridici personalissimi: sono quegli atti giuridici, come il matrimonio (v.), il riconoscimento di figlio naturale (v. riconoscimento, atti giuridici di figlio naturale), il testamento (v.) o l’iscrizione ad un partito politico (v. partiti), che implicano scelte assolutamente personali e che non possono essere compiuti da soggetti diversi da coloro che devono compiere tale scelta; tali atti, di conseguenza, non possono essere compiuti mediante un rappresentante (v.), legale o volontario.
atti giuridici post mortem: sono quegli atti giuridici destinati a produrre effetti giuridici dopo la morte del loro autore, come il mandato post mortem (v. fiducia, atti giuridici testamentaria) o la confessione (v.) (art. 2735, comma 1o, c.c.) contenuta in un testamento: da questa categoria si distinguono gli atti giuridici a causa di morte (v.), che hanno la funzione di regolare la successione (v.) del loro autore.
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