Ev il contratto con il quale una parte, il mandatario, si obbliga nei confronti dell’altra, il mandante, a compiere uno o più atti giuridici per conto di quest’ultima (art. 1703 c.c.). Il suo oggetto è una prestazione di fare, il compimento di un servizio, nel senso più ampio di questa espressione. Presenta qualche analogia, sotto questo aspetto, con il contratto d’opera (v. contratto, mandato d’opera), che ha per oggetto il compimento di un’opera o di un servizio a favore di un committente. Differisce dal contratto d’opera per la specifica natura del servizio che il mandatario si obbliga a compiere, il quale non consiste, come nel contratto d’opera, nello svolgimento di una qualsiasi attività materiale o intellettuale, ma nel compimento di atti giuridici per conto altrui. Sono atti giuridici agli effetti dell’art. 1703 c.c., i comportamenti che vengono in considerazione non per le modificazioni che apportano alla realtà naturale, ma solo per le loro conseguenze giuridiche: così la conclusione di contratti, che trasferiscono o costituiscono diritti o producono obbligazioni: così gli atti unilaterali (v.), siano essi dichiarazioni di volontà o dichiarazioni di scienza o comunicazioni. Ma il concetto di atto giuridico va qui inteso in un senso più ampio di quello sopra indicato e risultante dall’art. 2 c.c.: comprende l’esecuzione di pagamenti, la riscossione di crediti, e via di seguito, ossia comportamenti definibili, ad altri effetti, come fatti giuridici (v.) (umani). Essi sono atti giuridici, nel senso dell’art. 1703 c.c., perche´ posti in essere solo per gli effetti giuridici che producono, come la liberazione del mandante debitore, nel caso del mandato a pagare, o come la liberazione del terzo debitore, nel caso del mandato a riscuotere. Il mandatario si obbliga a compierli per conto altrui: egli conclude contratti, esegue pagamenti, riscuote crediti ecc., non nel proprio interesse, ma nell’interesse del mandante. Il mandato può essere con o senza rappresentanza (v. mandato con e senza rappresentanza), generale (v. mandato generale) o speciale (v. mandato speciale), gratuito o oneroso (v. mandato oneroso e gratuito). Il mandatario deve eseguire l’incarico secondo le istruzioni impartitegli dal mandante o con il contratto di mandato o, successivamente, con unilaterali determinazioni. Egli non gode della facoltà di stabilire, secondo propri criteri, ciò che meglio soddisfa l’interesse del mandante: in caso di incertezza, deve domandare istruzioni al mandante, e deve eseguire le istruzioni ricevute anche se, a suo giudizio, sono pregiudizievoli all’interesse del dominus. Solo se sopraggiungono circostanze ignote al mandante, e tali da non potergli essere comunicate in tempo, il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute, ma sempre che le circostanze lo inducano a ritenere ragionevole che il mandante, se informato, avrebbe dato la sua approvazione (art. 1711, comma 2o, c.c.). Questo in linea di principio: può però accadere che il mandato attribuisca autonomia decisionale al mandatario, come quando il contratto gli conferisca il potere di agire al meglio. In ogni caso, se l’esecuzione del mandato inerisce all’attività professionale del mandatario, questi gode di discrezionalità tecnica: il cliente potrà , ad esempio, impartire istruzioni al banchiere sulle operazioni da compiere e sulle condizioni alle quali compierle, ma non sulle modalità tecniche della loro esecuzione. I rischi relativi all’esecuzione del mandato incombono sul mandante. Questi deve, anzitutto, somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato (art. 1719 c.c.); deve, quindi, rimborsargli le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte (art. 1720, comma 1o, c.c.); deve, infine, tenerlo indenne dei danni subiti a causa dell’incarico (art. 1720, comma 2o, c.c.). La formula legislativa, che si esprime in termini di risarcimento dei danni, può essere fuorviante: qui non si tratta di responsabilità per inadempimento, ma di attribuzione al mandante dei rischi relativi all’esecuzione del mandato. Solo se il mandatario abbia ecceduto i limiti del mandato (o violato le istruzioni ricevute), l’atto resta a suo carico (art. 1711, comma 1o, c.c.).
mandato a comprare: v. commissione.
mandato a donare: è nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l’oggetto della donazione. Ev peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso. Ev del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti (art. 778 c.c.).
mandato a vendere: v. commissione.
mandato collettivo: è il mandato conferito da più persone ad un unico mandatario per un affare di interesse comune (ad esempio, i comproprietari di un bene danno mandato ad un terzo per la vendita del bene comune): in tal caso la revoca del mandato deve provenire da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa (art. 1726 c.c.). La revoca da parte del singolo provocherà allora l’estinzione dell’intero mandato.
mandato congiuntivo e disgiuntivo: se il mandato è conferito a più persone, ciascun mandatario può da solo concludere l’affare (cosiddetto mandato disgiuntivo), salvo che nel contratto non sia detto che i mandatari debbono agire insieme (mandato congiuntivo). In questa seconda ipotesi il mandato si estingue anche se la causa di estinzione (morte, revoca) riguarda uno solo dei mandatari (artt. 1716, 1730 c.c.).
mandato con e senza rappresentanza: la procura è l’atto mediante il quale il rappresentato investe il rappresentante del potere di agire in suo nome (v. rappresentanza). Essa è atto unilaterale (v. atti unilaterali) del rappresentato, in forza del quale il rappresentante si legittima come tale di fronte ai terzi. Non riguarda l’interno rapporto fra il rappresentato e il rappresentante: questo interno rapporto è regolato da un contratto, dal quale nasce l’obbligazione del rappresentante di agire in nome e nell’interesse del rappresentato. Fonte di questa obbligazione può essere un contratto di lavoro (la conclusione di contratti può essere, come nel caso dei dirigenti di azienda, attività inerente alle loro mansioni); può essere un contratto di agenzia (l’agente, per l’art. 1752 c.c., può essere investito della rappresentanza del preponente); può essere, infine, un contratto di mandato. Questa è l’ipotesi di portata generale: quando l’interno rapporto in base al quale un soggetto riceve una procura da un altro soggetto non è altrimenti qualificabile (non c’è un contratto di lavoro, non c’è un contratto di agenzia ecc.), si dovrà concludere di essere in presenza di un mandato, ossia del contratto con il quale un soggetto, il mandatario, si obbliga nei confronti di un altro, il mandante, a compiere uno o più atti giuridici per conto di questo (art. 1703 c.c.). mandato e procura svolgono funzioni diverse: in forza del mandato, che può essere mandato espresso oppure tacito (che si desume, cioè , dal comportamento delle parti), il mandatario è obbligato ad agire per conto del mandante, e questi, a sua volta, è obbligato a corrispondergli il compenso; in virtù della procura, il mandatario è altresì legittimato ad agire, di fronte ai terzi, in nome del mandante (art. 1704 c.c.). Ev però possibile che un soggetto conferisca ad un altro un mandato, e non anche una procura, secondo il modello del mandato senza rappresentanza. In questo caso, il mandatario agirà per conto del mandante, ma in nome proprio, con la conseguenza che lui, e non il mandante, acquisterà i diritti ed assumerà le obbligazioni derivanti dal contratto concluso con il terzo (art. 1705 c.c.). L’interno contratto di mandato, che lo lega al mandante comporterà questa conseguenza: egli è obbligato a ritrasferire al mandante, con un nuovo contratto, i diritti che ha acquistato (se non lo fa, il mandante potrà agire nei suoi confronti secondo le regole sulla esecuzione (v. esecuzione forzata) in forma specifica dell’obbligazione di contrattare); ed ha diritto di essere rimborsato dal mandante per quanto, essendosi obbligato in proprio nome, ha dovuto pagare al terzo contraente. Del mandato senza rappresentanza si suole parlare anche come di rappresentanza indiretta, alludendo al fatto che, indirettamente, si perviene (attraverso il duplice contratto del terzo con il mandatario e del mandatario con il mandante) ad un risultato corrispondente a quello della rappresentanza. Si parla anche di interposizione reale di persona per distinguere questa ipotesi da quella della simulazione per interposizione fittizia di persona (v. interposizione, mandato fittizia di persona). L’interposizione è qui reale perche´ il mandatario senza rappresentanza è un reale contraente (che acquista efficacemente) e non, come nella interposizione fittizia, un contraente simulato (il cui acquisto può essere dichiarato inefficace). In entrambi i casi, tuttavia, si crea una interposizione: un soggetto (il mandante o il contraente interponente) frappone tra è e i terzi un altro soggetto (il mandatario senza rappresentanza o il contraente interposto); e lo scopo è, spesso, lo stesso: il mandante si avvale del mandatario senza rappresentanza come prestanome, per lo svolgimento di attività che, per legge o per contratto, gli sono vietate, oppure è un imprenditore occulto, che esercita l’impresa sotto nome altrui per sottrarre il proprio patrimonio ai rischi derivanti da una attività commerciale; ciò che ottiene se si nasconde dietro un prestanome nullatenente, al quale fa sottoscrivere i contratti relativi all’attività commerciale. Il terzo contraente non può , in nessun caso, agire nei confronti del mandante e pretendere da lui l’adempimento del contratto concluso dal mandatario senza rappresentanza, neppure se ha avuto conoscenza del mandato (art. 1705 c.c.): neppure, cioè , se sapeva, o se ha scoperto successivamente, che il suo diretto contraente agiva per conto altrui. Diversa regola vale nel diritto anglosassone: il terzo può agire nei confronti del principal anche se l’agent non ha contrattato in suo nome. L’interesse del mandante è , invece, intensamente protetto. Per le cose mobili acquistate dal mandatario senza rappresentanza non occorre neppure un contratto di ritrasferimento: il mandante può direttamente rivendicarle come proprie anche nei confronti dei terzi, salvi naturalmente i diritti del terzo possessore di buona fede (v. acquisto, mandato a non domino) (art. 1706, comma 1o, c.c.). Al mandante è , inoltre, concesso di esigere direttamente i crediti derivanti dal contratto concluso dal mandatario senza rappresentanza (art. 1705, comma 2o, c.c.). Il diritto del mandante sui beni mobili acquistati per suo conto dal mandatario senza rappresentanza è , infine, protetto contro le pretese dei creditori del mandatario, i quali non possono agire su di essi, se il mandato risulta da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento (art. 1707 c.c.). Sotto questi limitati aspetti operano nel nostro sistema principi corrispondenti a quelli dell’agency: il mandante acquista la proprietà delle cose mobili acquistate per suo conto, anche se non in suo nome, dal mandatario. Le norme degli artt. 1705, comma 2o, c.c., e 1706, comma 1o, c.c., si presentano, nel nostro sistema, come il prodotto della combinazione dei principi sul mandato senza rappresentanza con il principio consensualistico, codificato all’art. 1376 c.c.. Gli uni comportano che il mandante non può esercitare i diritti che derivano dal contratto concluso, in proprio nome, dal mandatario: non può , in particolare, agire per la risoluzione del contratto, come non può agire per il suo annullamento. L’altro principio permette, tuttavia, allo stesso contratto di mandato di produrre l’effetto traslativo, dal mandatario al mandante, dei diritti che il primo ha acquistato per conto del secondo: un effetto che, come nei casi di vendita obbligatoria (v. vendita, mandato obbligatoria) (art. 1476 n. 2 c.c.), è ritardato ad un momento successivo alla espressione del consenso contrattuale (nella vendita obbligatoria, al momento in cui il venditore di cosa altrui si procura la proprietà della cosa, o il compratore con riserva di proprietà paga l’ultima rata del prezzo, e così via), ma che, quando è in grado di prodursi (nel nostro caso quando il mandatario ha acquistato), si produce per effetto del consenso. Perciò le azioni ex contractu spettano al mandatario, ed a lui soltanto; le azioni ex re spettano al mandante, come appunto l’azione di rivendica. Se altrettanto non accade nel mandato ad acquistare beni immobili o beni mobili registrati, ciò è per la contraddizione nella quale incorrerebbe un mandato senza rappresentanza sottoposto all’onere della pubblicità ; esso perderebbe la sua ragion d’essere, che sta nella segretezza dell’incarico, se dovesse procedersi alla sua trascrizione nei pubblici registri. Per i beni mobili registrati non vale neppure la segnalata norma che, all’art. 1707 c.c., sottrae le cose mobili all’azione esecutiva dei creditori del mandatario: se per le cose mobili la norma si spiega per la considerazione che esse non sono nel patrimonio del mandatario, per gli immobili e mobili registrati è coerente l’ulteriore norma dell’art. 1707 c.c. che sottrae le cose all’azione dei creditori del mandatario solo per l’epoca successiva alla trascrizione dell’atto di ritrasferimento o della relativa domanda giudiziale. Non solo la procura è un atto (unilaterale) distinto dal (contratto di) mandato; la diversa funzione dell’una e dell’altro fa sì che possa configurarsi, oltre che un mandato senza procura, anche una procura senza mandato. Le condizioni di validità della procura sono diverse da quelle del mandato: così, è annullabile il mandato conferito ad un minore, secondo i principi generali sui contratti, se in suo nome non lo aveva concluso il suo legale rappresentante; ma l’annullamento del mandato per incapacità di uno dei contraenti non pregiudica la validità della procura, se il minore aveva la capacità naturale di intendere e di volere, e non fa del rappresentante un falsus procurator: il che val quando dire che la validità della procura è indipendente dalla esistenza di un (valido) rapporto sottostante fra rappresentato e rappresentante, e giustifica l’illazione che anche in ogni altro caso di invalidità del mandato la procura resti valida e sorregga i poteri di rappresentanza. Il difetto di (valido) mandato produce queste conseguenze: il rappresentante ha, in forza della procura, il potere di agire in nome del rappresentato; ma, in mancanza di un sottostante rapporto di mandato, non sarà obbligato ad agire per il rappresentato, non risponderà per inadempimento se omette di agire ne´ , se agisce, avrà diritto al compenso.
mandato del cliente alla banca: v. conto corrente, mandato bancario; libretto, mandato di assegni; lettera di credito.
mandato disgiunto: v. mandato congiuntivo e disgiuntivo.
effetti del fallimento sul mandato: v. fallimento, contratti pendenti nel mandato.
estinzione del mandato: il mandato si estingue per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell’affare per il quale è stato conferito; per revoca (v. revoca del mandato) da parte del mandante, per rinunzia del mandatario (v. rinuncia al mandato), per morte, interdizione (v.), inabilitazione (v.), del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio dell’impresa non si estingue, se l’esercizio dell’impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi (art. 1722 c.c.).
mandato generale: è il mandato che investe, globalmente, la cura di tutti gli interessi del mandante o di tutti gli interessi di un dato tipo (come l’amministrazione di un immobile, la gestione di un’impresa) o di tutti gli interessi relativi ad una data zona (come la cura degli interessi del mandante in un dato paese straniero). Il mandato comprende però solo gli atti di ordinaria amministrazione; quelli di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dal mandatario generale solo se sono espressamente menzionati nel mandato (art. 1708, comma 2o, c.c.). Ev , ad esempio, atto di ordinaria amministrazione il dare in locazione l’immobile del mandante; è atto di straordinaria amministrazione venderlo o ipotecarlo.
mandato gratuito: v. mandato oneroso e gratuito.
mandato in rem propriam: è il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi (v. revoca del mandato).
mandato oneroso e gratuito: il mandato è , di regola, un contratto a titolo oneroso: il compenso spettante al mandatario, se non è fissato dal contratto, e non si ricava dalle tariffe professionali o dagli usi, è determinato dal giudice (art. 1709 c.c.). Le parti possono però pattuire che il mandato sia gratuito.
mandato post mortem: v. fiducia, mandato testamentaria.
procura senza mandato: v. mandato con e senza rappresentanza.
rappresentanza senza mandato: v. mandato con e senza rappresentanza.
revoca del mandato: il mandante può , in ogni momento, revocare il mandato (art. 1723 c.c.), ossia recedere dal contratto risarcendo i danni al mandatario se si trattava di mandato oneroso (art. 1725 c.c.). Con la revocabilità del mandato si coordina la regola dell’art. 1710, comma 2o, c.c., secondo la quale il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato. Occorre però una giusta causa di revoca, ossia una giusta causa di recesso del mandante, se si tratta di mandato qualificato dalle parti come irrevocabile (art. 1723, comma 1o, c.c.) o di mandato conferito anche nell’interesse del mandatario (cosiddetto mandato in rem propriam) o di terzi (art. 1723, comma 2o, c.c.). Ricorre quest’ultimo caso quando esiste, fra mandante e mandatario, oppure fra mandante e terzo, un ulteriore rapporto, in base al quale il mandatario o il terzo è creditore del mandante. Questi, ad esempio, deve una somma di danaro e, per estinguere l’obbligazione, dà mandato al creditore o, con il consenso di questo, ad un terzo di vendere un proprio bene, perche´ il creditore possa, con il ricavato della vendita, soddisfare il proprio credito. Qui c’è un interesse, anche del mandatario, o del terzo, alla esecuzione del mandato, e il mandante non può, a suo piacimento, revocare il mandato. Occorre una giusta causa, che può essere, ad esempio, l’avvenuto accertamento giudiziario della inesistenza del suo debito.
rinuncia al mandato: il mandatario può rinunciare al mandato; ma risponde dei danni che il suo recesso provoca al mandante, salvo che ricorra una giusta causa di rinuncia (art. 1727 c.c.).
mandato senza procura: v. mandato con e senza rappresentanza.
mandato senza rappresentanza: v. mandato con e senza rappresentanza.
mandato speciale: è il mandato che riguarda il compimento di uno o più atti giuridici specifici (la conclusione di quel dato contratto, la riscossione di quel dato credito). L’art. 1708, comma 1o, chiarisce che il mandato mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari per il loro compimento: così il mandato a vendere comprende la conclusione del preliminare di vendita. L’art. 1708, comma 2o, c.c., esclude dal mandato generale gli atti di straordinaria amministrazione che non siano indicati espressamente: la giurisprudenza ritiene sufficiente l’indicazione del tipo o categoria di atti, senza ulteriori specificazioni, salvo che si tratti di mandato a donare (v.), nel qual caso è necessaria la espressa indicazione dell’oggetto della donazione e della persona del donatario (art. 778 c.c.).
sub mandato: il mandato è un contratto intuitu personae (v. contratto, mandato intuitu personae), che si basa sulla fiducia del mandante nella persona del mandatario. Ne deriva che il mandatario non può farsi sostituire da altri nell’esecuzione del mandato, salvo che non sia stato autorizzato dal mandante o che la sostituzione sia resa necessaria dalla natura dell’incarico, come nel caso di cui all’art. 1856, comma 2o, c.c. (v. conto corrente, mandato bancario); altrimenti risponde di persona dell’operato del sostituto (art. 1717, comma 1o, c.c.). La sostituzione in parola è un contratto (fra mandatario e sostituto) a favore di terzo, il mandante (v. contratto, mandato a favore del terzo); solo a questo modo si spiega la regola, di cui all’art. 1717, comma 4o, c.c., secondo la quale il mandante può agire direttamente contro il sostituto del mandatario. Altro dalla sostituzione è il mandato: nella prima il sostituto agisce pur sempre per conto del mandante; nel secondo il submandatario agisce per conto del submandante, e la regola di cui all’art. 1717, comma 4o, c.c., non trova applicazione.
successione nel mandato: il mandato si estingue per morte del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue, se l’esercizio dell’impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi (art. 1722 n. 4 c.c.). V. anche estinzione del mandato.
mandato tacito: è il mandato che si desume dal comportamento concludente delle parti (v. accordo delle parti, mandato tacito).
Mandatario | | | Mandato di credito |