Lo stato di infermità mentale può non essere talmente grave da giustificare la totale privazione della capacità di agire: le medesime persone legittimate alla domanda di interdizione (v.) possono, allora, chiedere l’inabilitazione (art. 415, comma 1o, c.c.), e lo stesso tribunale, al quale sia stata chiesta l’interdizione dell’infermo di mente, può ritenere più congruo limitarsi a dichiararlo inabilitato (art. 418 c.c.). Si deve pur tuttavia trattare di infermità mentale abituale: la differenza rispetto al presupposto dell’interdizione sta solo nella minore gravità dell’infermità . Possono essere inabilitati anche i prodighi, ossia coloro che sperperano il proprio patrimonio in modo obiettivamente futile o frivolo, e coloro che fanno abitualmente abuso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti; ma l’inabilitazione di costoro, che non necessariamente sono infermi di mente, richiede un presupposto specifico: occorre che essi espongano se´ o la famiglia a grave pregiudizio economico (art. 415, comma 2o, c.c.). All’inabilitato è nominato un curatore: la sua posizione corrisponde a quella del minore emancipato (v.) (art. 424 c.c.). Un discorso a se´ va fatto per il sordomuto e per il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia. Essi sono, in linea di principio, pienamente capaci di agire (salva la preclusione per il cieco, in quanto non può leggere, di fare testamento segreto (v. testamento, inabilitazione segreto): art. 604, comma 3o, c.c.; l. n. 18 del 1975, art. 2). Tuttavia, la loro minorazione fisica può , in mancanza di una adeguata educazione, influire negativamente sullo sviluppo psichico e renderli in parte o, addirittura, in tutto incapaci di provvedere ai loro interessi. Essi possono allora essere inabilitati o, se si o
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