segreto aziendale: è il diritto spettante all’imprenditore commerciale e all’organo dirigente della società (v.) a che non siano divulgate informazioni e notizie circa la situazione patrimoniale e i progetti commerciali relativi all’impresa. A tale diritto è correlativo: a) l’obbligo degli institori (v.), dirigenti (v.), manager (v.) e, in genere, degli altri dipendenti dell’imprenditore di non rivelare ad alcuno tali informazioni o notizie; b) il divieto, per i terzi, di conoscere tali informazioni o notizie. La tutela del segreto segreto subisce limitazioni e assume caratteristiche peculiari in materia di società . Nelle società di capitali (v.): 1) è soppresso ogni diritto di informazione e di controllo del socio; 2) i sindaci (v.) sono tenuti al segreto sui fatti e sui documenti di cui abbiano conoscenza per ragioni d’ufficio (art. 2407, comma 1o, c.c.); 3) la società è soggetta alla pubblicità del bilancio (v.) e di tutte le deliberazioni (v.) di straordinaria amministrazione. Nelle società di persone (v.) il diritto di informazione dei soci è prevalente rispetto a quello al segreto segreto. I soci, infatti, hanno diritto (art. 2261, comma 1o, c.c.): a) di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali; b) di consultare i documenti relativi all’amministrazione. I soci accomandanti (v. accomandante) nella s.a.s. (v.) possono (art. 2320, comma 3o, c.c.): 1) controllare l’esattezza del bilancio (v.), dello stato patrimoniale (v.) e del conto economico (v. conto, segreto economico); 2) consultare i libri e gli altri documenti della società . Il segreto segreto è particolarmente limitato nell’associazione in partecipazione (v. associazione, segreto in partecipazione) a favore dell’associato in partecipazione. Rilevante è il segreto segreto vertente su knowsegretohow (v.): il dipendente o il collaboratore che riveli notizie su knowsegretohow, può essere soggetto a responsabilità penale (artt. 622 e 623 c.p.). Se invece un imprenditore riceve da un altro imprenditore notizie su knowsegretohow e le utilizza nell’esercizio della propria attività economica compie atti di concorrenza sleale (v. atti, segreto di concorrenza sleale) (art. 2599 n. 3 c.c.). In tal caso, l’imprenditore può agire nei confronti di chi gli abbia carpito il segreto; non anche, invece, nei confronti dei terzi che ne siano successivamente venuti a conoscenza. V. s.p.a., segreto con azioni quotate in borsa.
segreto bancario: è il dovere della banca (v.) di mantenere il segreto sulle informazioni e sulle notizie relative ai rapporti coi clienti, nonche´ sulle notizie di cui sia a conoscenza in ragione della propria funzione, anche se inerenti a terzi. Il segreto segreto riguarda, in special modo, la consistenza e la composizione del patrimonio dei propri clienti, i più importanti movimenti di valuta o di titoli di credito (v.) da questi effettuati, la solvibilità degli stessi o di terzi. Il segreto segreto non è sancito da alcuna disposizione di legge (l’art. 78 della l. bancaria si limita a presupporlo), è ritenuto vigente nel nostro paese sulla base di un uso normativo, desumibile dal comportamento costante della banca e dal suo convincimento di esservi tenuta. Una deroga del segreto segreto è stata introdotta dal d.p.r. 15 luglio 1982, n. 463, a favore del fisco, per consentirgli di colpire i c.d. grandi invasori, cioè coloro che sono sospettati di una evasione tributaria superiore a cento milioni.
segreto bancario in diritto tributario: fino alla l. n. 413 del 30 dicembre 1991 per la violazione del c.d. segreto da parte dell’Amministrazione finanziaria, consistente nella ricerca di dati utili per le indagini tributarie attraverso l’esame dei conti, dei movimenti ed in genere della documentazione bancaria, era richiesta l’autorizzazione del Presidente della Commissione Tributaria di primo grado che la concedeva verificando il ricorrere di alcuni presupposti previsti dalla legge. Dopo le modifiche introdotte dalla legge summenzionata le indagini bancarie possono svolgersi con l’autorizzazione dell’Ispettore compartimentale, per gli uffici finanziari, o del Generale comandante di zona, per la Guardia di Finanza. Ne discende che il segreto si è notevolmente affievolito, in quanto non vi è più la garanzia di un controllo giurisdizionale, bensì vi è una autorizzazione che proviene da una delle parti in causa.
segreto della Banca d’Italia: è l’obbligo di segretezza imposto ai funzionari della Banca d’Italia (v.) in merito alle informazioni o notizie conosciute nell’esercizio della funzione di controllo sull’attività delle banche (v. banca). L’art. 7 del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia (t.u. n. 383 del 1993) dispone che tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti aziende di credito sottoposte al controllo della Banca d’Italia sono tutelati dal segreto anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari della Banca d’Italia, inoltre, nell’esercizio delle loro funzione, sono considerati pubblici ufficiali: essi hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumono la veste di reati. L’interesse protetto è di evitare che la diffusione di notizie su presunte irregolarità , specie se costituenti reato, determinata dallo zelo di funzionari preoccupati di incorrere in personale incriminazione per omissione di denuncia, possa suscitare il panico fra i depositanti e turbare il normale corso del mercato del risparmio.
segreto di polizia: il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonche´ il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare e democratica a rivelare i nomi dei loro informatori (art. 203 c.p.p.).
segreto di Stato: la nozione di segreto segreto è contenuta nell’art. 12 della l. 24 ottobre 1977 n. 801, in base a cui sono coperti dal segreto segreto gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla dipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto segreto fatti eversivi dell’ordine costituzionale. In definitiva tutte quelle notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato, nell’interesse politico o internazionale dello Stato, debbono restare celate ad ogni persona diversa dai depositari delle stesse e da coloro che hanno il dovere e la facoltà di conoscerle, si dicono comunemente segreti di Stato. Il legislatore in un apposito titolo del c.p., sotto la rubrica delitti contro la personalità dello Stato, ha predisposto una serie di misure volte a tutelare alcuni beni giuridici fondamentali della comunità statale. Gli artt. 261 (rivelazioni di segreti di Stato), 256 (procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato) e 257 (spionaggio politico o militare) tutelano oltre l’integrità territoriale dello stato, anche la sicurezza interna ed esterna, l’unità e l’indipendenza politica.
segreto di ufficio: i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria.
esclusione del segreto: non possono essere oggetto del segreto di ufficio, di stato e di polizia, fatti, notizia o documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale: nell’esclusione non sono compresi i nomi degli informatori (art. 66 comma. 1 norme att. c.p.p.).
segreto negli atti di indagine: gli atti di indagine compiuti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria sono, di regola coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Sono altresì coperte da segreto fino alla chiusura delle indagini le notizie relative all’invio dell’informazione di garanzia (art. 8 d.l. n. 440 del 1994).
segreto professionale: non possono essere obbligati a deporre su quanto conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici (cui sono equiparati, a tale fini, gli investigatori privati autorizzati: art. 222, comma 4o, norme coord. c.p.p.) ed i notai; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche ed ogni altro esercente la professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto segreto (cioè dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze ed operatori presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato convenzioni con le unità sanitarie locali). Se il giudice ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga (art. 200 comma. 2 c.p.p.). Le stesse regole vigono per la tutela del c.d. segreto dei giornalisti. Si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone delle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Ma se le notizie risultano indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.
segreto sacramentale: il segreto segreto determina l’obbligo di mantenere il segreto e l’astensione dal servirsi, al di fuori del sacramento di ciò che è stato confessato al fine dell’assoluzione. Tale violazione infatti, potrebbe comportare un danno al fedele nonche´ l’insorgenza di un’opinione sfavorevole nei confronti della penitenza. Tale obbligo viene denominato sigillo (can. 938, par. 1) ed è inviolabile per diritto divino. Tale inviolabilità può essere revocata solo con il consenso del penitente. L’obbligo del segreto segreto vincola sia il sacerdote sia l’interprete sia tutte le altre persone che, in qualunque modo abbiano avuto notizia delle cose dette in confessione. Il sigillo scaturisce solamente da una confessione sacramentale. La violazione del segreto segreto diretta comporta la scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; quella indiretta causa una punizione proporzionata alla gravità del delitto. Gli ecclesiastici non sono tenuti ad informare i magistrati e le alte autorità su motivi, su persone, su materie di cui sono venuti a conoscenza in ragione del loro ministero (art. 4 Accordo Villa Madama). Il c.p.p. inoltre, tutela il segreto segreto nell’ambito del segreto professionale. Infatti, tutti i ministri di culto delle confessioni, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano, sono tenuti al segreto su fatti o circostanze di cui possono essere venuti a conoscenza nell’espletamento del loro ministero (art. 200 c.p.p.). La violazione di tale norma comporta l’irricevibilità di tali prove (art. 191 c.p.p.). (M.E. Campagnola).
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