Enciclopedia giuridica

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Dirigenti



dirigenti sindacali: con tale espressione vengono identificati quei lavoratori cui sono affidati incarichi direttivi in seno al sindacato. Lo statuto dei lavoratori offre una tipologia differenziata di lavoratori che ricoprono cariche sindacali. Gli artt. 23, 24 statuto dei lavoratori riguardano, come oggetti beneficiari di particolari privilegi, i dirigenti interni, ossia coloro che hanno poteri direttivi all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali (v.). In base a tali norme, la carica di dirigenti aziendali dà diritto a permessi sindacali (v. permessi ed aspettativa sindacale pubblica) retribuiti (art. 23) e a permessi non retribuiti (art. 24). I primi sono concessi ai dirigenti interni per l’espletamento del loro mandato, intendendo con tale espressione l’insieme delle attività e funzioni inerenti alla sfera di competenza delle strutture sindacali aziendali, quali organismi interni all’unità produttiva. A tali prerogative sono posti alcuni limiti: è legislativamente fissato il numero delle ore di permesso usufruibili e inoltre il numero dei soggetti beneficiari è condizionato dalle dimensioni dell’unità produttiva. Permessi non retribuiti sono invece concessi per la partecipazione a trattative sindacali o congressi e convegni di natura sindacale: con la formula esemplificativa contenuta nell’art. 24 statuto dei lavoratori, il legislatore ha voluto rendere possibile l’esercizio di varie attività di natura sindacale tipicamente extraziendali, che danno luogo ad una ipotesi di non esecuzione della prestazione non imputabile al lavoratore. A favore dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali è prevista una serie di guarentigie in materia di licenziamento (art. 18, commi 4odirigenti7o, statuto dei lavoratori) e trasferimenti (v. mobilità dei lavoratori nell’impresa) (art. 22 statuto dei lavoratori). In ordine al licenziamento, i dirigenti interni ricevono una tutela privilegiata di carattere processuale: il lavoratore licenziato può essere reintegrato nel posto di lavoro con ordinanza in ogni stato e grado del giudizio di merito, qualora il giudice ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro (art. 18, comma 4o, statuto dei lavoratori). Inoltre se il datore non ottempera all’ordine giudiziale di reintegra, è tenuto oltre a versare la normale retribuzione a favore del dirigente, per ogni giorno di ritardo anche, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore (comma 7o). Quanto ai trasferimenti, l’art. 22 statuto dei lavoratori pone un penetrante limite al potere imprenditoriale di effettuare trasferimenti di lavoratori, in quanto stabilisce che il trasferimento dei dirigenti interni, dei candidati e dei membri di commissioni interne (v.) può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza (comma 1o). Accanto ai dirigenti interni, gli artt. 3 e 31 statuto dei lavoratori individuano i c.d. dirigenti esterni, cioè i lavoratori che svolgono compiti direttivi in seno a strutture sindacali esterne. In particolare è stabilito che i componenti degli organi direttivi nazionali e provinciali dei sindacati maggiormente rappresentativi hanno diritto a permessi retribuiti secondo le norme dei contratti di lavoro per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti (art. 30 statuto dei lavoratori). I lavoratori che ricoprono cariche sindacali provinciali e nazionali possono inoltre essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato (art. 31 statuto dei lavoratori). In questo secondo caso è necessario notare che i soggetti beneficiari dell’aspettativa sono individuati senza alcun riferimento alla rappresentatività dell’organizzazione in cui operano.

dirigenti tecnici ed amministrativi: con tale espressione si designa il personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (art. 2 n. 2 r.d. n. 1955 del 1923). Originariamente compresi tra gli impiegati con funzioni direttive, furono riconosciuti come categoria con la l. sindacale del 1926, con cui si stabilì che essi dovessero essere organizzati separatamente dagli impiegati ed aggregati alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. I dirigenti dirigenti sono tuttora associati in organizzazioni di mestiere distinte da quelle di altri lavoratori. Circa l’identità della figura nonche´ l’esatta individuazione delle mansioni dirigenziali, si registrano sostanziali incertezze. In mancanza di definizione ex lege, dato il rinvio, operato dall’art. 2095 c.c., alla contrattazione collettiva (v.), i criteri elaborati dalla giurisprudenza identificano il dirigente come l’alter ego dell’imprenditore, come il soggetto cui spetta, sempre nell’ambito delle direttive generali del datore, il potere di orientare con le proprie decisioni l’intera vita dell’impresa o di uno dei maggiori rami o settori di essa, in modo da incidere con le proprie autonome scelte sull’intero complesso produttivo. Ev tuttavia necessario prendere atto dell’evoluzione registratasi nella prassi aziendale nel senso di una esasperata proliferazione dell’attribuzione di titoli dirigenziali non sempre giustificata da svolgimento di effettive mansioni direttive: ciò ha portato ad un allargamento della categoria fino a ricomprenderli lavoratori del tutto privi di poteri direzionali. Pertanto, l’identificazione dei dirigenti dirigenti deve risultare da una analisi delle funzioni presenti in una data organizzazione di impresa in comparazione fra loro e con funzioni di imprese simili, per individuare l’esatta scala classificatoria da adottare. Ai dirigenti dirigenti è riservato un trattamento giuridico particolare, per molti aspetti distinto da quello di altri lavoratori subordinati. In primo luogo, ai dirigenti dirigenti non si applicano le norme in materia di: riposi settimanali (l. n. 370 del 1934); orario di lavoro (v.) (l. n. 692 del 1923); non valgono inoltre i limiti posti al potere dell’imprenditore di licenziamento (v.) (l. n. 604 del 1966); nonche´ i limiti alla possibilità di concludere il contratto di lavoro a tempo determinato (art. 4. l. n. 230 del 1962). In secondo luogo, la contrattazione collettiva ha stabilito condizioni tradizionalmente vantaggiose per i dirigenti dirigenti: si pensi alla retribuzione (v.), al preavviso (v.), ai cosiddetti fringe benefits, al trattamento previdenziale.


Direzione      |      Dirigenti di aziende industriali


 
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