aspettativa in generale: è la posizione attiva avente carattere preliminare, strumentale e conservativo rispetto al venire in essere di un’altra situazione giuridica soggettiva piena in fieri. Si tende ad escluderne la configurabilità nell’ambito del diritto pubblico, e del diritto amministrativo in particolare, sia in relazione ad interessi legittimi, sia comunque con riferimento all’esercizio di potestà pubbliche. Nondimeno, si danno casi in cui è riconosciuta in via positiva la rilevanza giuridica di consimili posizioni in diritto amministrativo. Un esempio può ravvisarsi nell’art. 28 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1755 (t.u. disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici) che prevede il rinnovo della concessione di acque pubbliche qualora persistano i fini che giustificarono la precedente concessione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse. Ma la rilevanza dell’aspettativa può anche trarsi dai principi generali (segnatamente di imparzialità e buon andamento), per cui ogni qualvolta un soggetto sia già stato destinatario di un provvedimento amministrativo ampliativo delle proprie facoltà (concessione, autorizzazione ecc.), al medesimo soggetto deve riconoscersi una posizione di aspettativa qualificata alla reiterazione del provvedimento favorevole di cui l’amministrazione, nell’esercitare il proprio potere discrezionale, dovrà tenere conto, salvo che non ostino superiori ragioni di pubblico interesse. Ulteriori profili di aspettativa in ambito amministrativo potrebbero evidenziarsi con riferimento alle nuove previsioni in tema di accordi tra privato e P.A. di cui all’art. 11 l. 7 agosto 1990, n. 241.
aspettativa nel pubblico impiego: l’aspettativa aspettativa è una modificazione temporanea del rapporto di pubblico impiego consistente nella sospensione della prestazione lavorativa. L’aspettativa è disposta su domanda o d’ufficio, non rende disponibile il posto e non fa venir meno gli altri obblighi del dipendente pubblico, ne´ i suoi diritti. Si distinguono varie specie di aspettativa: a) aspettativa per servizio militare (art. 67 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3). Si ha aspettativa per servizio di leva e aspettativa per richiamo alle armi. Regole comuni sono la validità del periodo di aspettativa ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza; il periodo di aspettativa non è invece valido ai fini del congedo ordinario e del periodo di prova. Durante l’aspettativa per servizio di leva il dipendente è considerato in congedo straordinario per i primi due mesi e, per il restante periodo, in aspettativa e percepisce lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare; b) aspettativa per infermità (art. 68 d.p.r. n. 3 del 1957; art. 22, commi 24o e 25o, l. 23 dicembre 1994 n. 724). Ev disposta, a domanda (corredata da certificato medico) o d’ufficio (per impossibilità del dipendente malato di presentarsi in ufficio ovvero per omissione della domanda), quando sia accertata l’esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio (non è più prevista la possibilità di aspettativa per infermità per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche). In entrambi i casi l’amministrazione dispone preventivamente che il dipendente sia sottoposto a visita di controllo presso gli organi di medicina legale della u.s.l.; il dipendente può farsi assistere alla visita di accertamento da un medico di fiducia. In ogni caso, il dipendente che non abbia fruito dell’intero periodo di congedo straordinario può essere collocato in aspettativa soltanto per assenze cumulative di durata superiore a sette giorni lavorativi. L’aspettativa per motivi di salute non può durare per più di diciotto mesi e, ove si tratti di più periodi con interruzioni, non può superare in ogni caso i due anni e mezzo nel quinquennio, pena la dispensa per infermità dell’impiegato che non abbia ripreso servizio alla fine del periodo massimo. Durante l’aspettativa il dipendente ha diritto all’intero stipendio per i primi dodici mesi e alla metà per il restante periodo. Sono comunque conservati gli assegni per i carichi di famiglia e il periodo è integralmente computato ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza; c) aspettativa per motivi di famiglia (art. 69 d.p.r. cit.). Ev disposta dietro motivata domanda del dipendente. L’amministrazione deve provvedere motivatamente entro un mese: può respingere la domanda ovvero fissare un termine di decorrenza o di durata diverso da quello indicato dal dipendente. L’aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere l’anno, se ininterrotta; due periodi si sommano se tra essi non intercorrono almeno sei mesi di servizio attivo; tale aspettativa si somma altresì a quella per infermità ai fini del limite massimo di due anni e mezzo nel quinquennale. L’aspettativa per motivi di famiglia può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio, non dà diritto ad alcun assegno e non vale ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici e del trattamento di previdenza e quiescenza; d) aspettativa per mandato elettivo presso il Parlamento nazionale, il Parlamento europeo e i consigli regionali (art. 71 d.leg. 3 febbraio 1993, n. 29). Fondamento di tale aspettativa è l’art. 51, comma 3o, Cost.. I dipendenti pubblici eletti sono collocati d’ufficio in aspettativa senza assegni per la durata del mandato (incompatibilità tra mandato elettivo e rapporto di pubblico impiego). I dipendenti possono optare per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza (che rimane a carico di questa) in luogo dell’indennità corrisposta ai parlamentari e ai consiglieri regionali. Il trattamento e l’indennità non sono in ogni caso cumulabili. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Durante il periodo di aspettativa i dipendenti non possono ottenere promozioni se non per anzianità (art. 98 Cost.), ma, cessato il mandato, hanno diritto alla c.d. ricostruzione della carriera; e) aspettativa per mandato amministrativo presso enti locali (l. 23 dicembre 1985, n. 816). Sempre in base all’art. 51 Cost., tale aspettativa spetta ai dipendenti eletti a cariche politicoaspettativaamministrative presso enti locali aventi una determinata popolazione e loro aziende. L’aspettativa per mandato amministrativo è facoltativa (a domanda dell’interessato) e non retribuita (comporta un’indennità di carica, se deliberata dall’ente locale). Il periodo di aspettativa è computato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato nell’amministrazione di appartenenza, alla quale sono imputati gli oneri per il trattamento di quiescenza e previdenza. Il dipendente amministratore di un ente locale che non voglia avvalersi dell’aspettativa può usufruire di permessi, retribuiti e non; f) aspettativa per mandato sindacale (artt. 45 e 46 l. 18 marzo 1968 n. 249; art. 54 d.l. 3 febbraio 1993, n. 29). Sono collocati in aspettativa, previa domanda da presentare tramite l’organizzazione sindacale, i dipendenti pubblici che ricoprono cariche elettive presso le proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. Tale personale gode, a carico dell’amministrazione da cui dipende, di tutti gli assegni, escluse le indennità relative alla prestazione effettiva del servizio (lavoro straordinario e altre prestazioni speciali). Dagli assegni sono detratti quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità a titolo di rimborso spese. L’aspettativa è utile a tutti gli effetti, salvo a fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. Con apposito accordo, la contrattazione collettiva determina i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali. L’accordo è stipulato tra il Presidente del Consiglio dei ministri e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed è recepito con d.p.c.m. (art. 54 d.l. n. 29 del 1993 che detta norme per la fissazione dei predetti limiti massimi e per la ripartizione delle aspettative tra le organizzazioni sindacali in proporzione alla loro rappresentatività ); g) aspettativa per riunione al coniuge in servizio all’estero (l. 11 febbraio 1980, n. 28). Spetta, a domanda, all’impiegato il cui coniuge (dipendente civile o militare della P.A.) presti servizio all’estero, qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge. L’aspettativa non è retribuita e non è valida ne´ ai fini della progressione giuridica ed economica, ne´ ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza. La durata dell’aspettativa è pari al periodo di tempo in cui persiste la permanenza all’estero del coniuge del richiedente.
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