Enciclopedia giuridica

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Principi



principi generali del diritto: espressione nella quale devono ricomprendersi sia i principi principi internazionale che i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri. Quanto ai primi, l’applicazione delle norme consuetudinarie e dei principi principi internazionale è accettata dalla dottrina ed ammessa dalla Corte di giustizia. Più in particolare, in una sentenza del 1972 (International Fruit Cy.) la Corte ha riconosciuto che il diritto internazionale vincola la Comunità sia che si tratti di norme convenzionali che di norme generali. Quanto ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, ad essi si riferisce espressamente l’art. 215 del Trattato Cee, in materia di responsabilità extracontrattuale. Comunque, si ammette generalmente che questo riferimento espresso sia l’applicazione di una norma più generale secondo la quale la Comunità è vincolata dai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri. La funzione a questi ultimi riconosciuta si riconnette al carattere necessariamente incompleto dell’ordinamento giuridico comunitario. Il giudice comunitario, in ogni caso, non deve ricercare, in assenza di una norma espressa dei trattati o del diritto derivato, il massimo denominatore comune dei sistemi giuridici nazionali per dedurne la norma applicabile, bensì individuare la soluzione che ritiene migliore in funzione degli imperativi dell’ordinamento comunitario. Da una analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia è possibile individuare taluni principi che essa ha seguito: quello della buona fede, del ne bis in idem, della non retroattività degli atti comunitari, del rispetto dei diritti della difesa, del legittimo affidamento.

principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili: l’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia (Cig) annovera tra le fonti i principi principi. Con tale formula si vogliono indicare quei principi giuridici generalmente riconosciuti negli ordinamenti interni degli Stati. Poiche´ sono indicati dopo gli accordi e le consuetudini, il ricorso a questo tipo di principi generali viene considerato una sorta di analogia juris destinata a colmare le lacune del diritto pattizio e consuetudinario. Si tratta per lo più di principi di logica giuridica e di giustizia manifesta espressi con brocardi latini quali: nemo judex in re sua, in claris non fit interpretatio, ne bis in idem; nulla esclude tuttavia che si possano formare anche principi principi a contenuto materiale, allorquando: essi siano uniformemente applicati nell’ambito della più gran parte degli ordinamenti statali; e siano sentiti come obbligatori e necessari anche dal punto di vista del diritto internazionale. Si tratta dunque di principi generali, accolti dagli Stati in foro domestico, che sono resi applicabili sul piano internazionale al fine di integrare, ove necessario, sia il diritto pattizio che quello consuetudinario. L’espressione nazioni civili, contenuta nel citato art. 38, appare certamente anacronistica. Oggi è stata sostituita nell’art. 15 § 2 del Patto delle N.U. sui diritti civili e politici del 1966, dall’espressione principi generali di diritto riconosciuti dall’insieme delle nazioni.

principi informatori dell’ordinamento internazionale: espressione dei valori profondi della Comunità internazionale in un determinato momento storico, possono essere distinti in principi principi tradizionali e nuovi principi, nati nell’ambito del tentativo di istituzionalizzazione della Comunità internazionale, con la costituzione della Organizzazione delle N.U. e, pertanto, destinati a funzionare nell’ambito di essa. I principi tradizionali sono: l’effettività, l’eguaglianza sovrana degli Stati e la libertà . I nuovi principi informatori, coincidono per lo più con il diritto cogente: divieto dell’uso della forza e coesistenza pacifica; rispetto della dignità umana; autodeterminazione dei popoli e divieto di compiere atti che possano pregiudicare irrimediabilmente l’economia di altri Stati, in particolare degli Stati in via di sviluppo. Tali principi fondamentali sanciti dalla Carta sono assurti a livello di norma consuetudinaria valevole per qualsiasi membro della società internazionale. A rafforzare tale tesi possono citarsi le numerose risoluzioni dell’Assemblea generale delle N.U. (es.: ris. 42/22 del 1987) oltre a varie sentenze della Corte internazionale di giustizia.


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