Enciclopedia giuridica

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Accordi



accordi commerciali e tariffari della Cee: accordi previsti dagli artt. 113 e 114 del Trattato Cee, ai fini dell’attuazione della politica commerciale comune. In proposito, qualora si debbano negoziare accordi con Stati terzi, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio che l’autorizza ad aprire i negoziati. Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. Gli accordi così negoziati sono poi conclusi, a nome della Comunità dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Per tali accordi, non è quindi prevista alcuna consultazione del Parlamento europeo; tuttavia, dopo le pressioni avanzate dallo stesso, è stata messa a punto la procedura Westerterp, in base alla quale il testo dell’accordo in oggetto viene comunicato, a titolo riservato e prima della firma, alle competenti commissioni del Parlamento. La Cee ha stipulato, seguendo le procedure sopra descritte, numerosi accordi commerciali con diversi Stati europei ed extraeuropei. Per contro, all’esistenza di tali accordi, si contrappone la circostanza che gli Stati membri non sono più liberi di concludere accordi commerciali con Paesi terzi.

accordi dell’Euratom: previsti dall’art. 101 del Trattato dell’Euratom, possono essere stipulati sia con uno Stato che con una organizzazione internazionale. Essi sono negoziati dalla Commissione, secondo le direttive del Consiglio e sono conclusi dalla Commissione con l’approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.

accordi di associazione della Cee: sono previsti nell’art. 238 del Trattato Cee e, differenza degli accordi commerciali, determinano la nascita di una associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari. Gli accordi in esame vengono conclusi dal Consiglio operante all’unanimità dopo avere acquisito il parere conforme del Parlamento che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono. Il quadro istituzionale di tali accordi si impernia su di un Consiglio di associazione composto da rappresentanti della Comunità e dello Stato associato, che è competente ad emanare decisioni anche vincolanti; da un Comitato di associazione che ha il compito di assicurare la continuità di cooperazione necessaria ad assicurare il buon funzionamento dell’accordo e di preparare le deliberazioni del Consiglio e da una Commissione o Conferenza parlamentare dell’associazione, composta su base paritetica di rappresentanti del Parlamento europeo e di rappresentanti dei parlamenti di Stati associati, organo avente essenzialmente funzioni di controllo. La Cee ha concluso molti accordi di associazione, spesso denominati accordi di cooperazione; in tali casi però , la loro base giuridica non è più o non è esclusivamente l’art. 238, ma anche talora l’art. 113.

accordi fra imprese: v. intese, accordi fra imprese.

accordi internazionali della Comunità europea: possono essere stipulati dalla Comunità europea, in quanto dotata di una propria capacità giuridica internazionale, con Stati terzi ed organizzazioni internazionali. La competenza a stipulare accordi internazionali, in taluni casi è espressamente prevista dai trattati istitutivi, in altri casi, invece, è stata implicitamente dedotta; ciò anche al fine di eliminare le incertezze sussistenti circa la reale estensione della competenza esterna comunitaria in oggetto. V. anche competenza, parallelismo tra accordi interna ed esterna; adesione; Convenzioni di Lomè .

accordi misti della Ceca: nella Ceca, le attribuzioni espresse sono pochissime (art. 14 e s. della Convenzione sulle disposizioni transitorie); pertanto si è sviluppata la prassi degli accordi misti conclusi con lo Stato terzo sia dalla Ceca che dagli Stati membri.

accordi misti della Cee: ad essi partecipano insieme alla Cee anche gli Stati membri. La formula della doppia partecipazione consente indubbiamente di risolvere situazioni delicate sul piano internazionale. Non è detto comunque che accanto alla Comunità debbano ad essi partecipare tutti gli Stati membri, bensì alcune volte hanno partecipato solo gli Stati membri che avevano interesse all’accordo (ad es. Convenzione di Barcellona del 1976 sulla protezione del Mediterraneo dall’inquinamento cui partecipano soltanto gli Stati mediterranei della Cee).


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