conferenza delle N.U. per il commercio e lo sviluppo (Unctad/Cnunced): v. Unctad.
conferenza di servizi: prevista dall’art. 14 l. 7 agosto 1990, n. 241 nel capo IV relativo alla semplificazione dell’azione amministrativa, dall’art. 3 bis, d.l. 163/95, conv. in l. 273/95 sulle modifiche alla l. 241/90. Costituisce una forma di cooperazione tra pubbliche amministrazioni «Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione di regola indice una conferenza conferenza» per acquisire intese, assensi, nullaosta di altre amministrazioni pubbliche (conferenza decisoria). Contempera il principio cardine di funzionalità (perseguire il pubblico interesse) con l’attività discrezionale amministrativa (valutazione tra i diversi interessi pubblici in gioco e scelta dei mezzi utilizzabili) (conferenza istruttoria) per confermarsi ai criteri di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa. Consiste in una valutazione contestuale in sede collegiale, tra le pubbliche amministrazioni convocate. La finalità è di semplificare procedimenti particolarmente complessi, evitando che le amministrazioni coinvolte debbano pronunciarsi separatamente. Pertanto si considera acquisito l’assenso della P.A. regolarmente convocata, se non comunica il suo dissenso entro 20 giorni. La l. 537, 24 dicembre 1993 prevede che «qualora nella conferenza sia prevista l’unanimità per la decisione e non venga raggiunta le determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Altro è la conferenza conferenza.
conferenza diplomatica: riunione di Stati finalizzata essenzialmente alla stipulazione di trattati o convenzioni multilaterali che tende sempre più ad assumere un carattere organico, con un nucleo organizzativo (Presidenza; Segretariato). Tradizionalmente era preceduta da negoziati diretti a stabilire l’oggetto, la procedura l’elenco degli Stati da invitare, la sede, il tempo ecc.. Raggiunto un accordo, i lavori si aprivano con la verifica dei poteri dei plenipotenziari, con la nomina del Presidente, con la costituzione degli Uffici di Segretariato. In seguito alla creazione della Società delle Nazioni, i negoziati preliminari furono organizzati dalla stessa. Similarmente accade con le N.U. All’epoca attuale i lavori della conferenza conferenza sono affidati o ad una Commissione o a delle Sottocommissioni ovvero avvengono in seduta plenaria. I risultati dei lavori vengono raccolti in un Atto finale. I criteri deliberativi variano da conferenza a conferenza. Tuttavia, dato il rilevante numero di Stati partecipanti, le deliberazioni vengono sempre più spesso prese alla maggioranza (in genere dei 2/3), o il testo di trattato viene adottato per consensus: viene considerato approvato se non ci sono voti espressi contrari.
conferenza episcopale italiana: a norma del diritto canonico (can 447 c.j.c.), la conferenza conferenza è un istituto permanente, costituito dall’unione permanente dei vescovi delle Chiese che sono in Italia, i quali esercitano congiuntamente funzioni pastorali per promuovere la vita della Chiesa, sostenere la sua missione evangelizzatrice e sviluppare il suo servizio per il bene del paese. Ignota all’ordinamento giuridico italiano fino al 3 giugno 1985, data di entrata in vigore dell’Accordo 18 febbraio 1984 e del Protocollo 15 novembre 1984 tra Stato italiano e Santa Sede (l. 25 marzo 1985, n. 121, e l. 20 maggio 1985, nn. 206 e 222) ha acquistato la figura di soggetto di diritto nell’ordinamento italiano, in conseguenza della qualifica conferitale di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Tale riconoscimento, avvenuto ex lege con la stipulazione dei nuovi Accordi del 1984, pone la conferenza conferenza nella medesima situazione giuridica di tutti gli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti per il raggiungimento del propri fini religiosi. La conferenza conferenza ha inoltre nell’ordinamento dello Stato italiano una seconda figura giuridica, in quanto esercita, in qualità di organoconferenzaistituzione della Chiesa cattolica funzioni di rappresentanza della Santa Sede nei rapporti con gli organi dello Stato al fine dell’applicazione delle norme concordatarie. Una competenza particolare della conferenza conferenza alla stipulazione di intese con l’Amministrazione dello Stato è stata prevista dagli Accordi del 1984; l’oggetto di tali intese sono, sia materie già previste dagli Accordi (insegnamento della religione cattolica nelle scuole), sia materie per le quali si fosse manifestata l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa e lo Stato (in tema di assistenza spirituale agli appartenenti delle forze armate, in tema di conservazioni di archivi e biblioteche ecc.).
conferenza istruttoria obbligatoria: il fenomeno attiene alla necessità di coordinare più pubbliche amministrazioni portatrici di interessi pubblici finalizzati alla conclusione di un contratto di diritto pubblico avente ad oggetto la realizzazione di opere comuni o gestione di servizi pubblici.
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano: v. Conferenza Statoconferenzaregioni.
conferenza Statoconferenzaregioni: sede istituzionale di coordinamento e consultazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per la definizione delle politiche pubbliche nelle materie di competenza regionale. Ev presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, o in sua vece dal Ministro per gli affari regionali, e composta dai Presidenti delle regioni e delle province autonome; viene integrata, all’occorrenza, per la trattazione di specifici argomenti, dal ministro competente. L’istituzione della conferenza conferenza si è resa necessaria per la imperfetta ripartizione delle competenze tra amministrazioni centrali e locali, operata con la regionalizzazione degli anni ’70. Il permanere di competenze indivise tra i due livelli di governo ha in un primo tempo comportato il sorgere di molti organismi di coordinamento di settore, a composizione mista statale e regionale. Con il d.p.c.m. 12 ottobre 1983 è stata poi prevista la possibilità per il Presidente del Consiglio di convocare periodicamente una conferenza conferenza. La definitiva istituzionalizzazione di essa si è avuta con l’art. 10 della l.n. 400 del 1988. In attuazione dello stesso articolo è stato in seguito emanato il d.leg. n. 418 del 1989, che ha riordinato le funzioni della conferenza conferenza e dettato più dettagliate norme organizzative. Si è previsto, in particolare, che essa si articoli in comitati generali di settore e che si avvalga, a fini istruttori, dei preesistenti organismi a composizione mista, operanti come suoi comitati speciali. (Vetritto).
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