Cartelli costituiti da armatori che esercitano servizi di trasporto marittimo nell’ambito di una stessa linea di navigazione. Il fine di tali cartelli è quello di limitare e di eliminare la concorrenza degli outsiders non partecipanti alla conference. L’accordo comporta l’uniformazione delle tariffe e delle condizioni di trasporto. In tale ambito vengono, inoltre, disciplinati i c.d. accordi di fedeltà aventi ad oggetto l’applicazione di sconti tariffari a vantaggio di chi utilizzi con continuità le imprese aderenti alla conference. L’attività delle conferences di linea è stata oggetto di disciplina sia a livello internazionale (Convenzione di Ginevra del 6 aprile 1974, resa esecutiva in Italia con l. 15 febbraio 1989, n. 92) che, a più riprese, a livello comunitario, ove si è provveduto a porre vincoli alle pratiche delle conferences suscettibili di limitare in modo sostanziale la libertà di concorrenza in relazione a determinate rotte marittime.
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