Ev il contratto con il quale un soggetto, il vettore, si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo all’altro, incolumi le prime e intatte le seconde, verso il pagamento di corrispettivo pagato dal viaggiatore, nel trasporto di persone, o dal mittente, nel trasporto di cose (art. 1678 c.c.). In entrambi i casi, l’obbligazione del vettore è un’obbligazione di risultato. Infatti il vettore si obbliga: a) a portare le persone o le cose alla destinazione convenuta; b) a portare le stesse a destinazione nel tempo convenuto; c) a portare a destinazione incolumi le persone e intatte le cose. Pertanto, egli è inadempiente: 1) per la mancata esecuzione del trasporto; 2) per il ritardo nell’esecuzione del trasporto; 3) per il sinistro subito dalle persone o per la perdita o avaria subita dalle cose trasportate. I termini e le condizioni di responsabilità del vettore sono diversi a seconda che si tratti di trasporto di persone (v.) o di trasporto di cose (v.).
trasporto aereo: è il contratto di trasporto nel quale l’esecuzione del trasporto è realizzato con un aeromobile (v. navigazione, trasporto aerea). La responsabilità del vettore aereo è simile a quella del vettore terrestre di persone, e molto più rigorosa di quella del vettore marittimo. Sia nel trasporto trasporto di persone (art. 942 c.nav.), sia in quello di cose (art. 951 c.nav.) il vettore risponde: a) dell’inadempimento o del ritardo nell’esecuzione del contratto di trasporto; b) dei sinistri che colpiscono la persona dei passeggeri; c) della perdita o dell’avaria delle cose trasportate. Il vettore non risponde solo se prova che egli e i suoi dipendenti e i suoi preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno. Nel trasporto trasporto di cose la responsabilità è attenuata: il vettore si libera dalla responsabilità se il danno è dipeso da colpa nautica lieve. La responsabilità del vettore aereo è illimitata se il danno è dovuto a colpa grave sua e dei suoi dipendenti o preposti; altrimenti è limitata, nel trasporto di persone, ad una cifra massima predeterminata per legge (art. 943 c.nav.) e nel trasporto di cose, al valore delle cose trasportate dichiarato dal mittente anteriormente alla caricazione (art. 952 c.nav.).
trasporto amichevole: detto anche trasporto di cortesia, è l’attività di colui che per mera cortesia accetta di far salire altri sul proprio automezzo senza obbligarsi a trasportare quest’ultimo e senza pretendere alcun corrispettivo. A differenza del trasporto gratuito (v.), in questo caso non si forma alcun contratto tra le parti e, pertanto, non sussiste alcuna obbligazione e il conducente può , in ogni momento, costringere il trasportato a scendere dal proprio mezzo. Se il trasportato subisce un sinistro, il trasportatore è obbligato nei suoi confronti solo a titolo di responsabilità extracontrattuale.
trasporto charter: v. voli charter.
trasporto contro assegni: è il contratto di trasporto di cose nel quale il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento di assegni (art. 1689, comma 2o, c.c.). In questo tipo di trasporto il vettore è anche mandatario incaricato della riscossione degli assegni ed è responsabile verso il mittente dell’importo degli assegni (art. 1692 c.c.).
trasporto di cortesia: v. trasporto amichevole.
trasporto di cose: è il contratto di trasporto avente ad oggetto beni. Il vettore è responsabile della perdita o dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve al momento in cui le consegna al destinatario, a meno che la perdita o l’avaria non sia derivata (art. 1693, comma 1o, c.c.): a) da caso fortuito; b) da vizi della cosa trasportata; c) da fatto del mittente; d) da fatto del destinatario. La responsabilità del vettore non è dovuta se la diminuzione di peso o di misura delle cose sia dovuta ad un calo naturale (art. 1695 c.c.). Per liberarsi da responsabilità , il vettore deve fornire la prova positiva che identifichi la specifica causa, a lui non imputabile, della perdita o del danno, pertanto sono a suo rischio le cause ignote. Il contratto di trasporto trasporto può prevedere ipotesi di caso fortuito presunto (art. 1694 c.c.), cioè può disporre che il vettore non risponda dell’inadempimento per le specifiche cause che lo hanno determinato. Per il trasporto di merci su strada, la legge prevede che, salvo patto contrario, il vettore non risponde per somma superiore ad un massimo di lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato (l. n. 450 del 1985).
trasporto di idrocarburi: accanto alla disciplina degli aspetti pubblicistici dell’intervento dello Stato costiero in alto mare, la comunità internazionale ha adottato un regime risarcitorio dei danni da inquinamento improntato a criteri di responsabilità oggettiva dell’owner della nave da cui provenga il versamento in mare di prodotti inquinanti. Si tratta comunque di una responsabilità limitata e caratterizzata dall’obbligo di assicurazione (Convezione di Bruxelles del 29 novembre 1969, usualmente nota con la sigla C.L.C. 1969, International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, attuata in Italia con d.p.r. 27 maggio 1978, n. 504). Successivamente alla predisposizione di tale disciplina, si è provveduto alla istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni conseguenti ad inquinamento da idrocarburi (la International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, adottata a Bruxelles il 18 settembre 1971 e nota con la sigla I.F.C. o anche Fund Convention, attuata in Italia con d.p.r. 27 maggio 1978, n. 504). Il Fondo è finanziato da ogni Stato contraente con contributi corrisposti dai soggetti che nel corso dell’anno abbiano ricevuto una quantità di idrocarburi superiore alle centocinquantamila tonnellate. L’Italia ha aderito alle due menzionate convenzioni internazionali ed ha altresì adottato con l. del 31 dicembre 1982, n. 979, una propria disciplina interna per la difesa del mare con la quale viene, tra l’altro, regolamentato il regime di responsabilità in relazione agli eventi di inquinamento marino (destinata a trovare applicazione nell’ipotesi di trasporto di sostanze inquinanti diverse dagli idrocarburi) e vengono istituite le riserve marine.
trasporto di linea: è l’attività di trasporto, di persone di cose, esercitata per concessione amministrativa da imprese private, nella quale il vettore ha l’obbligo di accettare le richieste di trasporto fine al limite della compatibilità con i mezzi ordinari dell’impresa (art. 1679 c.c.). In tale ipotesi, il c.c. impone al vettore un obbligo di contrarre, in ragione della qualità di servizio pubblico dell’attività di trasporto e del suo esercizio in condizioni di monopolio (v.). I trasporti devono essere eseguiti secondo l’ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore (art. 1679, comma 2o, c.c.).
trasporto di persone: è il contratto di trasporto avente ad oggetto le persone. Il vettore è responsabile del sinistro occorso alle persone salvo che non provi di avere adottato tutte le misure per evitare il danno (art. 1681 c.c.); per la mancata esecuzione del trasporto o per il ritardo, il vettore risponde salvo che non provi che ciò è dovuto ad impossibilità dovuta a causa a lui non imputabile. Nel caso di sinistro alle persone, il vettore è chiamato a rispondere anche di fronte ad eventi fortuiti che, nel trasporto di cose (v.), lo esonererebbero da responsabilità . Per ottenere il risarcimento del danno, al viaggiatore è sufficiente provare l’esistenza di un contratto di trasporto e del danno subito durante il viaggio: è il vettore, invece, a dovere provare la mancanza di un rapporto di causalità tra la sua attività di trasportatore e il danno subito dal viaggiatore. Il rischio del sinistro, addossato al vettore, è ripartito tra tutti gli utenti: esso si traduce in un maggior costo di gestione dell’impresa vettrice e, pertanto, in una tariffa più alta per gli utenti. Il vettore può essere chiamato a rispondere del sinistro occorso al viaggiatore e del danno alle sue cose anche a titolo di responsabilità contrattuale.
trasporto ferroviario: è l’attività di trasporto eseguita con veicoli circolanti con guida di rotaie che hanno carattere di vere e proprie strade ferrate. La l. (l. n. 754 del 1977) adegua le condizioni di trasporto trasporto ad una convezione internazionale del 1966, resa esecutiva in Italia con l. n. 810 del 1975. A norma di tali disposizioni, l’imprenditore esercente l’impresa ferroviaria si libera da responsabilità ove provi che il danno al viaggiatore o alle cose è avvenuto per causa a lui non imputabile. La normativa precedente stabiliva che l’esercente di impresa ferroviaria non rispondeva di ogni danno derivante da causa rientrante nella normalità del servizio, mentre rispondeva dei danni derivanti dalla anormalità del servizio, salvo la prova che questa dipendesse da caso fortuito o di forza maggiore.
trasporto gratuito: è il contratto di trasporto, solitamente accessorio ad altri contratti (ad es. alla locazione di camere in albergo, a particolari contratti d’opera intellettuali) consistente nel trasporto di una persona compiuto da soggetto non qualificato come vettore e senza la previsione di alcun corrispettivo. Trattasi di un vero e proprio contratto, la cui mancata esecuzione dà luogo ad inadempimento da parte del trasportatore: ciò distingue il contratto di trasporto trasporto dal trasporto amichevole (v.).
trasporto marittimo: è l’attività di trasporto via acqua di persone o cose per mezzo di un’imbarcazione. Il contratto di trasporto trasporto è disciplinato dal c. nav. regolato in modo sensibilmente diverso da quello terrestre. Nel trasporto trasporto di persone (artt. 396 ss. c.nav.) il vettore risponde dei sinistri alla persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi durante il trasporto, oppure dell’inesecuzione o del ritardo del trasporto, a meno che non provi che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile (artt. 408 ss. c.nav.). Nel trasporto trasporto di cose il vettore risponde della perdita o dell’avaria della merce trasportata o del ritardo nel trasporto solo se dipendente da sua colpa manifestatasi prima dell’inizio del viaggio (art. 421 c.nav.) o durante il viaggio, da colpa commerciale (v. colpa, trasporto commerciale) dell’equipaggio. Il vettore non risponde, invece, per i vizi occulti della nave non accertabili, prima della partenza, con l’ordinaria diligenza e per colpa nautica (v. colpa, trasporto nautica) dell’equipaggio. Non risponde, inoltre, per i c.d. pericoli eccettuati (v.) (art. 422 c.nav.). Il vettore può , di fronte a un pericolo eccettuato, essere chiamato a rispondere delle perdita e dell’avaria del carico o del ritardo nel trasporto solo se l’altro contraente, detto caricatore (v.), provi la colpa del vettore (art. 422, comma 2o, c.nav.). Il vettore risponde del danno in misura non superiore al valore della merce dichiarato dal caricatore al momento dell’imbarco; egli non risponde del danno, se prova che la dichiarazione del caricatore è inesatta (art. 423 c.nav.). Il trasporto trasporto di cose può essere di carico totale o parziale, cioè di una quantità di merce che riempia tutta la stiva della nave o una parte soltanto della stiva, oppure di cose determinate. Nel primo caso, se la merce non viene consegnata o ritirata entro i termini pattuiti, detti stallie, il capitano della nave deve aspettare, ma il caricatore deve un compenso al vettore. Nel secondo caso, se entro il termine di carico il mittente non consegna la merce o se, entro il termine di scarico, nessuno si presenta a ritirarla, il capitano può partire (artt. 439 ss. c.nav.). Il vettore marittimo emette, su richiesta del caricatore, un titolo rappresentativo della merce trasportata detto polizza di carico (v.).
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