Ev l’evento avverso che può colpire i beni o il patrimonio di una persona, o la persona stessa, e per l’eventualità del quale viene stipulato il contratto di assicurazione (v.).
avviso del sinistro: nell’assicurazione contro i danni (v.) è la comunicazione inviata dall’assicurato all’assicuratore dell’avveramento di un sinistro a carico del primo. L’avviso del sinistro deve essere dato entro il termine di tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza (art. 1913 c.c.). Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore interviene entro detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro (art. 1913 c.c.).
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