Enciclopedia giuridica

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Sindaco



elezioni del sindaco: in base alla l. 25 marzo 1993, n. 81, che ha modificato radicalmente il precedente sistema, il sindaco è eletto direttamente dal corpo elettorale. La sua elezione avviene contestualmente a quella del consiglio comunale e la procedura varia a seconda del numero degli abitanti. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti (art. 5) ogni candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale. Ev proclamato sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (art. 6), ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato ad una o più liste presentate per l’elezione del consiglio. Ev proclamato eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad un secondo turno elettorale, cui sono ammessi i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In tal caso, i partecipanti al ballottaggio hanno facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle a cui erano collegati al primo turno. Il sindaco dura in carica per una periodo di quattro anni.

funzioni del sindaco: il sindaco, titolare di funzioni di direzione e di coordinamento dell’esecutivo comunale, è l’organo monocratico di vertice del comune, responsabile dell’amministrazione dell’ente. Oltre alle competenze che gli sono attribuite dallo statuto e dal regolamento comunale, il sindaco svolge le funzioni di rappresentanza dell’ente nei rapporti interni ed esterni, di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, di convocazione e presidenza della giunta e del consiglio (quando non è previsto il presidente del consiglio), di sovrintendenza all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al comune. Al sindaco è altresì attribuita la competenza a coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonche´ gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici di tutte le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della disciplina regionale e degli indirizzi determinati dal consiglio comunale. Nella sua qualità di ufficiale di governo, il sindaco svolge i compiti assegnati al comune nella gestione dei servizi di competenza statale (servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare); provvede alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, sanità ed igiene pubblica; svolge, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, le funzioni affidategli dalla legge; vigila su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto; può adottare provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

mozione di sfiducia del sindaco: introdotta dall’art. 18 della l. 25 marzo 1993, n. 81, sostituisce l’istituto della sfiducia costruttiva, prevista dalla l. n. 142 del 1990 allo scopo di assicurare maggiore stabilità al governo locale. Nel ribadire che la mancata approvazione di una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta la rinnovazione del governo locale, tale norma stabilisce che la mozione di sfiducia, se approvata, impone un nuovo ricorso agli elettori (e non già l’alternanza dell’esecutivo, effetto connesso all’istituto della sfiducia costruttiva). La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri e poi approvata, con votazione per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Essa determina la cessazione dalla carica del sindaco o del presidente della provincia e delle rispettive giunte, e comporta inoltre lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario.

rimozione, sospensione e decadenza del sindaco: v. consiglio comunale, rimozione, sospensione e decadenza del sindaco.


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