scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fatti di mafia: l’art. 15 bis della l. 15 marzo 1990, n. 55, prevede lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali quando emergono collegamenti diretti o indiretti degli amministratori, con la criminalità organizzata, o forme di condizionamento degli amministratori stessi tali da compromettere la libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento delle amministrazioni, nonche´ il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidate. Lo scioglimento scioglimento è disposto con d.p.r., su proposta del Ministro dell’Interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. (G. Silvestri).
scioglimento della s.p.a.: v. s.p.a., scioglimento della scioglimento.
scioglimento della società semplice: v. società semplice, scioglimento della scioglimento.
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