Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Sciopero

L’esercizio del diritto di sciopero si esprime in comportamenti, tra loro anche notevolmente diversi, di astensione collettiva di una pluralità di lavoratori dalla esecuzione della prestazione lavorativa, allo scopo di esercitare una pressione su una o più controparti (non necessariamente sul solo datore di lavoro) per la tutela di un interesse collettivo. L’art. 40 Cost. riconosce lo sciopero come un diritto, aggiungendo che tale diritto si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano: tuttavia, l’unica legge organica che ne disciplina particolari aspetti è la l. 12 giugno 1990, n. 146, relativa allo sciopero nei servizi pubblici essenziali (v.). A livello dei singoli rapporti di lavoro, l’esercizio del diritto di sciopero si risolve nella esenzione di una particolare categoria di debitori (i debitori di lavoro) dalla ordinaria responsabilità contrattuale per inadempimento: ma ciò non comporta anche una finalizzazione dello sciopero a rivendicazioni attinenti soltanto al rapporto contrattuale con il datore. Il ruolo assegnato al diritto di sciopero nel quadro costituzionale, ove si configura come uno strumento per la realizzazione di gradi più elevati di eguaglianza intesa in senso sostanziale (art. 3, comma 2o), consente alla giurisprudenza, soprattutto costituzionale, di riconoscerne legittimo l’esercizio anche quando è diretto, ad es., ad appoggiare rivendicazioni di altri lavoratori verso differenti datori di lavoro (v. sciopero di solidarietà ), oppure ad avanzare rivendicazioni di carattere generale (v. sciopero politico), il cui accoglimento, evidentemente, non è nelle mani di questo o di quel datore di lavoro; e si è così riconosciuta la legittimità dello stesso sciopero politico (v.) in senso stretto, rivolto cioè ad influire sull’indirizzo politico generale e sui relativi procedimenti decisionali. .

sciopero alla rovescia: lo sciopero sciopero consiste nell’attuazione o nella prosecuzione di fatto di un’attività lavorativa non richiesta, o addirittura rifiutata, dal proprietario (tipico, un tempo, il caso dei braccianti disoccupati che eseguono in un fondo altrui opere giudicate necessarie o opportune) o dall’imprenditore. Taluna giurisprudenza accorda allo scioperante alla rovescia almeno l’azione di arricchimento (v. azione, sciopero di arricchimento). Si discute, però , anche sulla possibilità , per la controparte, di ricorrere alle azioni possessorie (v. azione, scioperopossessoria) e, in particolare, all’azione di spoglio (v. azione, sciopero di spoglio). Ammessa da vari giudici, si obietta, da altre parti, la mancanza di definitività del comportamento altrui, ed il difetto, comunque, dell’elemento soggettivo, cioè dell’intenzione di sostituire, a quello di altri, un proprio potere di fatto sui beni e sull’organizzazione aziendale, che si esplichi in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di un altro diritto reale. Si possono porre, per altro, anche problemi che riguardano il verificarsi o meno, nei singoli casi, di fattispecie penalistiche, quali l’arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali, l’invasione di terreni o edifici, la violazione di domicilio (artt. 508, 633, 614 c.p.). .

sciopero articolato: si intende, talvolta, per sciopero sciopero, una forma di programmazione della lotta sindacale nel tempo, mediante pacchetti di ore di astensione dal lavoro scaglionate in un determinato periodo. Più spesso, come sciopero sciopero si designa l’astensione dal lavoro che colpisce, a fasi alterne, solo questo o solo quello dei reparti o stabilimenti di cui si compone l’impresa (sciopero a scacchiera), oppure l’astensione attuata contemporaneamente da tutti gli scioperanti, ma frazionata nel tempo in modo intermittente (sciopero a singhiozzo). Si ritiene oggi che l’ampiezza dell’astensione dal lavoro (se estesa a tutto il nucleo aziendale ovvero limitata a suoi determinati settori, se continuativa oppure intermittente) non sia rilevante ai fini della qualificazione come legittimo dello sciopero posto in essere. Si discute, invece, quali effetti questo possa produrre sul debito retributivo. Gli orientamenti della giurisprudenza sono divisi: sembra prevalente quello secondo cui l’imprenditore non è tenuto a retribuire i dipendenti non scioperanti o disponibili a lavorare negli intervalli di tempo, qualora la prestazione dei medesimi non sia efficacemente utilizzabile; altre volte, si affronta la questione, se sussista per il datore di lavoro, a stregua dell’art. 1206 c.c., l’impossibilità di accettare le prestazioni offertegli dai lavoratori, ad es., durante i giorni del turno non interessati dallo sciopero, ovvero una mera difficoltà , nel qual caso il rifiuto del datore non sarebbe legittimo; in altri casi ancora, ci si rifiuta di giustificare l’iniziativa imprenditoriale di totale sospensione dell’attività , con le relative conseguenze sulla retribuzione, quando l’interruzione parziale (a scacchiera) o temporanea (a singhiozzo) abbia comportato solo una diminuzione quantitativa della produzione giornaliera, un maggior impiego di materie prime e, quindi, un aumento di costi per l’imprenditore, non essendosi però comprovato alcun evento di pericolo o di danno per l’integrità o la funzionalità degli impianti e nessun pregiudizio per la produttività , cioè per le attitudini produttive dell’impresa e quindi, in ultima analisi, per al possibilità dell’imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica (art. 41 Cost.). .

sciopero bianco: si ha sciopero sciopero quando gli scioperanti permangono nel luogo di lavoro: ciò che avviene ben spesso, ad es., in occasione di quelle forme di sciopero articolato (v.) che si traducono in astensioni frazionate nel tempo in modo intermittente (sciopero a singhiozzo); o anche in alcuni scioperi puramente dimostrativi, magari di brevissima durata. .

sciopero dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche: la libertà sindacale, e di conseguenza il diritto di sciopero, sono oggi riconosciuti a tutte le categorie dei pubblici dipendenti. Al fine di limitare il disagio che può derivare ai cittadini dallo sciopero dei servizi pubblici, l’art. 11 della l. quadro (l. 29 marzo 1983, n. 93, così come modificata dall’art. 15 della l. 12 giugno 1990, n. 146) impone però ai sindacati di munirsi di codici di autoregolamentazione (v. autoregolamentazione del diritto di sciopero), e la legge stessa fa obbligo al governo di verificare che le organizzazioni sindacali li abbiano adottati. Sono previste sanzioni per i pubblici impiegati e per i sindacati che non rispettino (nei comparti in cui vengono erogati servizi pubblici essenziali) le norme di regolamentazione dello sciopero di cui alla citata l. n. 146 del 1990 (v. sciopero nei servizi pubblici essenziali). Nel caso di mancato preavviso (v.) e di mancata garanzia della soglia minima dell’utenza, vengono così applicate sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. Allo scopo di assicurare la soglia minima dell’utenza, può essere adottata la precettazione (v.). Lo sciopero determina una sospensione nella effettuazione del rapporto di pubblico impiego solo con riferimento alla prestazione dell’attività lavorativa dell’impiegato ed alla corresponsione della retribuzione (v.) da parte dell’amministrazione. Non incide, invece, almeno in linea di principio, sugli altri diritti ed obblighi connessi con il rapporto. In particolare, il periodo di sciopero non incide sulla anzianità (v.) e sul diritto al congedo ordinario. Le amministrazioni erogatrici di servizi pubblici essenziali hanno non solo il diritto, ma anche il dovere di operare le ritenute per le giornate di sciopero e di renderne pubblico l’ammontare complessivo (art. 5 della l. n. 146 del 1990). Nel caso di scioperi brevi, e cioè aventi durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute vanno commisurate alla effettiva durata dello sciopero e non già estese all’intera giornata, salvo le deroghe da effettuarsi con la procedura di cui all’art. 171 della l. 11 luglio 1980, n. 312, quando, trattandosi di un’interdipendenza funzionale tra settori, reparti o uffici, lo sciopero, per quanto limitato ad una o più ore lavorative, produca effetti materialmente più prolungati. Per esplicita menzione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali permane una legislazione speciale, che per alcune categorie di dipendenti pubblici, quali gli addetti agli impianti nucleari (v.) (d.p.r. 13 febbraio 1964, n. 185) e ai servizi di assistenza al volo (l. 23 maggio 1980, n. 242) (v. sciopero nei servizi di assistenza al volo) prescrive particolari modalità di esercizio del diritto. Per altre categorie, come i militari (l. 11 luglio 1978, n. 382) e gli appartenenti alla polizia di Stato (l. 1o aprile 1981, n. 121), persiste il divieto assoluto di sciopero.

sciopero di solidarietà: lo sciopero sciopero è quello compiuto per sostenere le rivendicazioni di altri lavoratori, di diversa categoria e di diversa impresa, che già sono in sciopero, o per reagire alla lesione di interessi di un singolo o più lavoratori. Anche questo tipo di sciopero è stato giudicato legittimo dalla giurisprudenza costituzionale. Si deve solo aggiungere che, in omaggio al principio dell’autogoverno dei rapporti collettivi, soltanto il gruppo organizzato può valutare, in concreto, la sussistenza o meno e l’intensità di una comunanza di interessi con altri gruppi o categorie, tale da giustificare uno sciopero sciopero.

sciopero e crumiraggio: si distingue, in primo luogo, tra crumiraggio diretto ed indiretto. Quello diretto è crumiraggio praticato da quei lavoratori che non intendono scendere in sciopero, bensì svolgere il loro normale lavoro. Certo, non va disconosciuto, neppure di fronte allo sciopero, il diritto al dissenso, ma il problema si pone, nella pratica, prevalentemente a proposito del rapporto tra tale diritto e quello, anch’esso costituzionalmente tutelato, all’autotutela collettiva, e quindi a proposito del picchettaggio (v.). Relativamente al crumiraggio indiretto, si opera una distinzione ulteriore: crumiraggio interno è quello posto in essere dal datore di lavoro utilizzando personale non scioperante in mansioni diverse da quelle usuali, esterno quello attuato (quando una certa durata dello sciopero lo consenta di fatto) mediante assunzioni di nuovo personale. Le valutazioni della dottrina e della giurisprudenza sono assai discordanti. In linea di massima, il primo di essi sembra lecito nei limiti dei principi, che, in tema di categorie e qualifiche dei lavoratori e di esercizio del potere direttivo (v. potere, sciopero direttivo dell’imprenditore), vietano di destinare il prestatore di lavoro a mansioni non equivalenti professionalmente alla posizione acquistata (art. 2103 c.c.). Anche il secondo può apparire, in astratto, lecito, ovviamente nel rispetto delle regole giuridiche poste in tema di procedure di avviamento al lavoro, di legittimità dei contratti a termine ecc. Tuttavia, si sottolinea spesso l’aspetto diretto, come si esprime l’art. 28 dello statuto dei lavoratori, a limitare l’esercizio del diritto di sciopero con la conseguente configurazione del comportamento imprenditoriale come condotta antisindacale. Le risposte date in giurisprudenza sono tuttavia, su questo punto, contrastanti.

inadempimento per sciopero: v. inadempimento, sciopero dell’obbligazione.

sciopero nei servizi di assistenza al volo: il servizio di assistenza al volo rientra in quelle categorie di lavoro, come il lavoro nautico (v.) o quello negli impianti nucleari (v.), a cui il legislatore ha dedicato una specifica disciplina, trattandosi di categorie di lavoro in cui l’esercizio del diritto di sciopero può mettere in pericolo la sicurezza e la vita delle persone. L’art. 4 della l. 23 maggio 1980, n. 242, pertanto, stabilisce che deve essere assicurata in ogni caso, in base alle norme e agli ordini di servizio, l’assistenza per i voli di Stato sia nazionali che esteri, in essi compresi quelli militari comunque operanti, e devono essere salvaguardati altresì i servizi di emergenza e i collegamenti con le isole. A tal fine gli organi del commissariato o dell’azienda, consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (v. sindacato maggiormente rappresentativo) debbono determinare i contingenti necessari, con l’indicazione nominativa delle persone incaricate. dandone comunicazione al Ministero dei trasporti. La disciplina legale è stata integrata dal codice di autoregolamentazione (v. autoregolamentazione del diritto di sciopero) per il settore dei trasporti pubblici del 1986, sottoscritto sia dai sindacati confederali sia da quelle autonomi, dal protocollo del luglio 1987 e dalla l. n. 146 del 1990 sullo sciopero (v. sciopero nei servizi pubblici essenziali). Per espressa disposizione dell’art. 20 di quest’ultima, la legislazione speciale in materia di sciopero sciopero resta comunque vigente per gli aspetti che nella stessa sono disciplinati in modo diverso da quanto la l. n. 146 del 1990 dispone.

sciopero nei servizi pubblici essenziali: lo sciopero sciopero è disciplinato dalla l. 12 giugno 1990, n.146. Questa legge si applica, indipendentemente dal regime giuridico (pubblicistico o privatistici) che disciplina il rapporto di lavoro, ai servizi pubblici essenziali che sono identificati in quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione. La legge istituisce una commissione di garanzia (v.) dell’attuazione della legge e delle procedure in ordine alla individuazione delle prestazioni indispensabili. Tre sono gli obblighi imposti dalla legge: un preavviso minimo di dieci giorni, la preventiva indicazione della durata dello sciopero, la garanzia delle prestazioni indispensabili. L’esenzione dai primi due obblighi è prevista solo nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Alla contrattazione collettiva (v.) in primo luogo spetta la concreta determinazione delle prestazioni indispensabili che devono assicurare l’effettività , nel loro contenuto essenziale, dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, realizzando il contemperamento tra questi ultimi e il diritto di sciopero. La legge detta anche un elenco a carattere non tassativo dei servizi da ritenersi essenziali, articolato secondo cinque tipologie di diritti. Nel primo gruppo con riguardo alla tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio storicoscioperoartistico; sono indicati i seguenti servizi: della sanità, dell’igiene pubblica, della protezione civile, della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi, le dogane (limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili), l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonche´ la gestione e la manutenzione dei relativi impianti (limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi), l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonche´ ai processi penali con imputati in stato di detenzione, i servizi di protezione ambientale e di vigilanza su beni culturali. Nel secondo gruppo, con riguardo alla tutela della libertà di circolazione, sono indicati i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole. Nel terzo gruppo, per quanto concerne l’assistenza e la previdenza sociale, nonche´ gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti, sono indicati i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario. Nel quarto gruppo, che riguarda l’istruzione, si fa particolare riferimento all’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonche´ lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami e all’istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Nel quinto gruppo, infine, si ha riguardo alla libertà di comunicazione con particolare riferimento alle poste, alle telecomunicazioni e all’informazione radiotelevisiva pubblica. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, sentite le organizzazioni degli utenti, concordano nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla l. 29 marzo 1983, n. 93, nonche´ nei regolamenti di servizio da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del personale le prestazioni indispensabili. In caso di disaccordo la legge prevede l’intervento della commissione di garanzia. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi sono tenute (ai sensi dell’art. 2, comma 6o) a dare comunicazione agli utenti almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero ed a garantire la pronta riattivazione del servizio quando l’astensione sia terminata. Obblighi particolare gravano sul servizio pubblico radiotelevisivo, nonche´ sulle concessionarie private nazionali o locali e sui giornali quotidiani che si valgano di finanziamenti o pubbliche agevolazioni, tenuti a dare complete e tempestive informazioni sulle modalità degli scioperi e sui servizi garantiti e i relativi orari. Ove proclamino uno sciopero in violazione delle disposizioni di cui all’art. 2 (preavviso e modalità concordate di esercizio dello sciopero), i sindacati sono soggetti alla ablazione dei contributi (v.) a favore dell’Inps. L’art. 4, comma 3o, utilizza anche la sanzione sindacale: i soggetti collettivi che proclamano lo sciopero o vi aderiscono in violazione delle regole legali e contrattuali sono esclusi, su indicazione della commissione di garanzia, dalla trattative per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento. Una sanzione amministrativa pecuniaria (e, in caso di reiterata violazione, la sospensione fino a sei mesi dal servizio) colpisce i preposti alle amministrazioni pubbliche e quelli delle unità produttive erogatrici di servizi pubblici, nonche´ i legali rappresentanti di queste ultime, per la mancata osservanza delle disposizioni di cui al rammentato comma 2o dell’art. 2. Sono state abrogate le disposizioni del c.p. in materia: artt. 330 e 333, resta invece configurabile il reato di cui all’art. 340 (v. interruzione di funzioni e servizi pubblici). Altro elemento qualificante della nuova normativa è l’istituto della precettazione (v.). In virtù della legge sullo sciopero sciopero la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro è estesa anche a talune delle controversie che hanno ad oggetto il comportamento antisindacale (v.) posto in essere dall’amministrazione statale o da un ente pubblico.

sciopero politico: lo sciopero sciopero è quello posto in essere per fine politico, cioè quello effettuato allo scopo di incidere sull’indirizzo generale del governo. Si differenzia, pertanto, dallo sciopero di imposizione economicoscioperopolitica, che è , più in particolare, diretto ad ottenere dall’autorità o comunque dai pubblici poteri, legislativo od amministrativo, provvedimenti determinati che attengono alle condizioni socioscioperoeconomiche della classe lavoratrice, ovvero (anche) dei cittadini in genere. Così, ad es., sciopero di imposizione economicoscioperopolitica è quello attuato per il riordinamento degli istituti previdenziali e pensionistici, o anche per riforme sociali di più ampio raggio (organizzazione della sanità o dei trasporti ecc.), mentre lo sciopero sciopero è indetto, come ci insegna la nostra esperienza, per manifestare di fronte ad una formula governativa che si ritiene di carattere involutivo o contro un attentato ad un uomo politico e via di seguito. La giurisprudenza costituzionale ha da tempo chiarito la legittimità del primo, ed ha poi provveduto a dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 503 c.p., che incriminava il secondo, precisando però che è ancora punibile, ai sensi della medesima norma, lo sciopero che sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale o ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare. Malgrado il riconoscimento della sua normale liceità sul piano penale, lo sciopero sciopero si configurava, nell’interpretazione data dalla cennata giurisprudenza, non tanto quale esercizio di un diritto soggettivo, quanto come una pura e semplice libertà , sanzionabile pertanto (almeno in astratto: a pena cioè , pur sempre, di cadere in una condotta antisindacale: v.) alla stregua di un inadempimento contrattuale. Oggi, però, in una considerazione sistematica, anche questo limite va giudicato superato, in virtù dell’art. 8, comma 7o, della l. 12 giugno 1990, n. 146, che esenta espressamente dall’obbligo di preavviso minimo e di indicazione della durata, da osservarsi nei pubblici servizi essenziali, l’astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, e pone quindi lo sciopero sciopero (salvi i due casi dianzi ricordati nei quali sopravvive la sua incriminazione) sul medesimo piano sul quale si svolgono tutti gli altri tipi di sciopero anche per quel che riguarda i suoi riflessi sul rapporto di lavoro individuale. .


Scioglimento      |      Scippo


 
.