Ev il segno distintivo dei locali dell’impresa (v.). Essa svolge la funzione economica di collettore di clientela (v. clientela, collettore della insegna) soprattutto a favore di quegli imprenditori che ospitano i clienti nei locali dell’impresa. Poiche´ l’imprenditore acquista sull’insegna un diritto di utilizzazione esclusiva, occorre che possegga capacità distintiva; pertanto l’insegna deve differenziarsi dalla denominazione generica dell’oggetto dell’impresa. Essa può essere nominativa, cioè consistere in un’espressione del linguaggio, o emblematica, cioè consistere in un’immagine. Se l’insegna di un imprenditore è uguale o simile a quella usata da altri imprenditori e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui essa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla (art. 2568 c.c.). La dottrina ritiene che l’insegna possa essere trasferita solo con il trasferimento dell’azienda; si ritiene necessario, anche in caso di trasferimento dell’intera azienda, il consenso dell’alienante al trasferimento dell’insegna.
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