Enciclopedia giuridica

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Consenso



consenso del contraente ceduto: v. cessione del contratto.

effetto traslativo del consenso: nel sistema del c.c. il contratto è fonte di obbligazioni (art. 1373 c.c.) ed è anche modo di acquisto o, guardando il fenomeno dal punto di vista dell’alienante, modo di trasferimento della proprietà (art. 922 c.c.) e degli altri diritti reali o di credito (art. 1376 c.c.). Si parla di effetti obbligatori del contratto quando si fa riferimento alle obbligazioni che dal contratto derivano: così, l’obbligazione del venditore di consegnare la cosa venduta e quella del compratore di pagare il prezzo sono effetti obbligatori della vendita. Si parla di effetti reali del contratto quando si fa riferimento agli effetti traslativi prodotti direttamente dal contratto, al momento stesso della formazione dell’accordo delle parti; così il trasferimento della proprietà dal venditore al compratore è un effetto reale della vendita, un effetto che si produce all’atto stesso della conclusione del contratto di vendita. Alcuni contratti sono solo fonte di obbligazioni delle parti, di una di esse o di entrambe (così la locazione, il mandato, il comodato ecc.); li si classifica come contratti con effetti obbligatori. Altri contratti, invece, producono l’effetto di trasferire la proprietà o altri diritti (donazione, vendita, permuta ecc.), oltre ad essere, al tempo stesso, fonti di obbligazioni (l’obbligazione di consegnare la cosa donata o venduta, l’obbligazione di pagare il prezzo ecc.): a questi contratti si dà , perciò , il nome di contratti con effetti reali. Il nostro sistema legislativo è retto, in materia di contratti traslativi, dal cosiddetto principio consensualistico, espresso dall’art. 1376 c.c.: nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. Si diventa proprietari di ciò che si è comperato o permutato o ricevuto in donazione ecc. al momento stesso del contratto, per effetto dell’accordo che perfeziona il contratto; e, se la consegna della cosa è differita nel tempo, al compratore viene consegnata cosa che è già sua; se il pagamento del prezzo è differito nel tempo, egli paga il prezzo di una cosa che è già nel suo patrimonio. In virtù del principio consensualistico il nostro sistema differisce sia da antichi sistemi, come quello del diritto romano, per il quale la proprietà passava, di regola, solo al momento della consegna della cosa (il contratto era solo titulus adquirendi, cui doveva fare seguito la consegna, quale modus adquirendi), sia da sistemi contemporanei, come quello dei paesi dell’area germanica, il quale è rimasto fedele all’antica regola del diritto romano. Ovunque è superfluo, agli effetti del trasferimento della proprietà , l’avvenuto pagamento del prezzo. La legge protegge l’alienante non pagato in altro modo: nella alienazione di beni immobili con pagamento del prezzo posticipato il venditore può iscrivere ipoteca legale (v.) sul bene venduto a garanzia delle obbligazioni che derivano dal contratto (art. 2817 n. 1 c.c.); altrettanto può fare il venditore di autoveicoli e, in generale, di beni mobili iscritti in pubblici registri (art. 2810, commi 2o e 3o, c.c.). Per gli altri beni mobili manca una analoga garanzia per il venditore: le parti possono però adottare le forme di vendita con riserva della proprietà (v. vendita, consenso a rate con riserva di proprietà ), per le quali il compratore acquista la proprietà della cosa solo con il pagamento dell’ultima rata del prezzo (art. 1523 c.c.). Nel caso di fallimento il venditore di cosa non pagata dal compratore fallito è protetto dal cosiddetto stoppage in transitu (v.) (art. 75 l. fall.). Il principio consensualistico non è di generale applicazione: 1) non si applica a tutti i diritti, sottraendosi ad esso i diritti reali di garanzia, che si costituiscono, come nel caso del pegno (v.), in forza della consegna della cosa (art. 2786 c.c.) o, come nel caso dell’ipoteca (v.), in virtù dell’effetto costitutivo dell’iscrizione, che degrada l’atto del datore di ipoteca a semplice titolo per l’iscrizione (art. 2808, comma 2o, c.c.); 2) non si applica a tutte le cose, essendo rimasto ad esso estraneo (anche se il punto è controverso) il trasferimento dei titoli di credito (v.); 3) non si applica a tutti gli effetti del trasferimento, giacche´ l’acquirente di cosa mobile che non ne consegua il possesso (di buona fede) rischia di perderne la proprietà per effetto dell’acquisto a titolo originario del successivo acquirente che in buona fede ne consegua il possesso (art. 1155 c.c.). Si deve ancora considerare che, perche´ operi il principio consensualistico, occorre che il contratto abbia per oggetto il trasferimento di una cosa determinata (art. 1376 c.c.). Se si tratta, invece, di cose determinate solo nel genere (tot barili di petrolio), la proprietà non può , ovviamente, passare al momento del contratto: passerà solo al momento dell’individuazione (quei dati barili di petrolio), fatta d’accordo fra le parti o nei modi da queste stabiliti (art. 1378 c.c.). L’individuazione avviene, generalmente, all’atto della consegna dell’alienante all’acquirente. Se oggetto del contratto è una massa di cose (ad esempio, tutta la merce contenuta in un dato magazzino del venditore), la proprietà passa secondo il principio consensualistico, e non occorre l’individuazione delle singole cose (nel nostro esempio, l’inventario della merce contenuta nel magazzino), anche se a determinati effetti (come per determinarne il prezzo) le cose debbano essere numerate, pesate o misurate (art. 1377 c.c.). Quando oggetto del contratto sono merci da trasportare da un luogo ad un altro, l’individuazione, e quindi il passaggio di proprietà, avviene al momento dellaconsegna al vettore o allo spedizioniere (art. 1378 c.c.).Il che, tuttavia, presuppone che il contratto si fosse già perfezionato prima della consegna: diverso è il caso in cui la consegna stessa operi come tacita accettazione dell’altrui proposta contrattuale. Si dovrà allora distinguere: se il contratto si forma a norma dell’art. 1327 c.c., in forza dell’inizio dell’esecuzione senza risposta dell’accettante, la consegna al vettore o allo spedizioniere vale a perfezionare il contratto, oltre che a trasferire la proprietà . Se, invece, il contratto è suscettibile di perfezionamento solo secondo i principi generali di cui all’art. 1326 c.c., il contratto è concluso solo nel luogo e nel tempo in cui la merce è recapitata al proponente, non nel luogo e nel tempo della consegna al vettore o allo spedizioniere, giacche´ solo il finale recapito porta a conoscenza del proponente l’accettazione dell’altra parte. Anche la proprietà della merce, di conseguenza, passerà solo al momento del recapito. Stabilire il momento in cui la proprietà passa è rilevante agli effetti del rischio del perimento della cosa: il rischio incombe su chi ne è proprietario; sul venditore, se ne è ancora proprietario, sul compratore se ne è già proprietario (res perit domino). Perciò , se è stata venduta una cosa determinata, già passata di conseguenza in proprietà del compratore al momento del contratto (art. 1376 c.c.), e la cosa perisce, prima della consegna al compratore, per causa non imputabile al venditore, il rischio incombe sul compratore, che dovrà ugualmente pagarne il prezzo (art. 1465, comma 1o, c.c.). Se si tratta di cosa di genere, occorrerà accertare se, al momento del perimento, sia già avvenuta l’individuazione: se questa è già avvenuta, anche mediante la consegna al trasportatore, il rischio grava sul compratore, che era già proprietario delle cose al momento del loro perimento, e il compratore dovrà , anche in questo caso, pagare il prezzo (art. 1465, comma 3o, c.c.). Nel caso in cui il vettore trasporti merci alla rinfusa, appartenenti a soggetti diversi, ciascuno di costoro conserva la proprietà , a norma dell’art. 939, comma 1o, c.c., delle proprie merci ed avrà diritto di ottenerne la separazione alla fine del viaggio.

vizi del consenso: v. vizi, consenso del consenso.


Consegna del passaporto ad un agente diplomatico      |      Consenso dell’avente diritto


 
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