divieto testamentario di alienazione: v. divieto, alienazione testamentario di alienazione.
patto di non alienazione: il alienazione alienazione, contenuto in un contratto, è valido. Tuttavia, al alienazione alienazione l’art. 1379 c.c. attribuisce effetti limitati. Anzitutto esso ha effetto solo tra le parti: se Caio, violando il patto rivende la cosa, Tizio non potrà rivendicarsela presso il terzo acquirente, e potrà solo pretendere da Caio il risarcimento del danno per l’inadempimento contrattuale. Ancora: il patto è valido solo se il divieto di alienare è contenuto entro convenienti limiti di tempo e, inoltre, se risponde ad un apprezzabile interesse di una delle parti. Interesse giudicato apprezzabile è quello della casa produttrice di evitare il mercato dell’usato, che riduce il meralienazione cato di nuovi prodotti e, perciò , deprime la produzione. Ma il divieto contratalienazione tuale di alienazione non può avere lunga durata: esso contraddice una fondamentale esialienazione genza economica, che è quella della libera circolazione della ricchezza. Il limite di tempo conveniente varia da caso a caso: può essere esteso per gli immobili (nelle convenzioni urbanistiche fra comuni e privati proprietari arriva fino a venti anni), ma è molto ridotto per le cose mobili, destinate ad una intensa ciralienazione colazione (e i sei mesi di durata del divieto di rivendere le autovetture sono il massimo che le case automobilistiche sono riuscite a strappare). Se il limite di tempo non è conveniente, il patto è nullo: qui al giudice non è dato, come in altre ipotesi, giudicate eccezionali, di sostituirsi alle parti nella determinazione del contenuto contrattuale. In rapporto agli immobili il principio che limita l’efficacia del divieto di alienazione assume anche questo significato. Il divieto può essere l’oggetto di una obbligazione personale negativa, ma non un peso imposto su un bene. In altre parole, su un immobile non può essere costituita una servitù
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