Enciclopedia giuridica

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Servitù

Si definiscono, tradizionalmente, come un peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.). Il peso, nel quale la servitù consiste, è una limitazione della facoltà di godimento di un immobile, detto fondo servente, alla quale corrisponde un diritto del proprietario di un altro immobile, detto fondo dominante. Nel caso più elementare, quello della servitù di passaggio, il diritto reale su cosa altrui in cui consiste la servitù sta nel diritto del proprietario di un fondo di passare attraverso il fondo del vicino; ed il peso, di cui questo fondo è gravato, risiede nella limitazione del diritto del proprietario di impedire ad altri l’accesso al fondo. Non necessariamente fondo dominante e fondo servente sono contigui: si pensi alla servitù di acquedotto (v. acquedotto, servitù coattivo), che può gravare su una pluralità di fondi, situati fra la sorgente d’acqua e il fondo per la cui utilità l’acquedotto è stato costruito. L’utilità del fondo dominante, presente o futura (art. 1029 c.c.), è estremo essenziale della servitù: può consistere nella maggior comodità o amenità del fondo dominante (come la salvaguardia, a vantaggio di questo, di valori ambientali) e può anche essere inerente alla sua destinazione industriale (art. 1028 c.c.). Tuttavia, deve sempre essere utilità di un fondo, non quella personale del proprietario, oltre i limiti della obiettiva utilità del fondo. Perciò , il proprietario di uno stabilimento industriale, che abbia sul fondo del vicino la servitù di attingere acqua, non potrà attingerne in quantità superiore al fabbisogno della sua industria e trasportare l’eccedenza ad altri suoi stabilimenti industriali. Quando l’utilità riguardi la persona del proprietario, il diritto a questo attribuito altro non potrà essere se non un diritto personale di godimento (v. godimento, diritti reali di servitù). Le servitù vengono variamente classificate in: a) servitù positive e negative (v.); b) servitù continue e discontinue (v.); c) servitù apparenti e non apparenti (v.). L’estensione e le modalità di esercizio della servitù si desumono dal titolo o, in mancanza, dalle norme suppletive di cui agli artt. 1064 – 71 c.c. (art. 1063 c.c.). La servitù comprende le facoltà accessorie indispensabili per il suo esercizio (art. 1064 c.c.); nel dubbio vale il criterio di cui all’art. 1065 c.c.: la servitù deve ritenersi costituita in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente; il proprietario del fondo dominante non può apportare sul fondo servente innovazioni che ne rendano più gravosa la condizione (art. 1067 c.c.), pena la rimozione delle opere eventualmente eseguite; il proprietario del fondo servente non può trasferire altrove la servitù, salvo il caso di sopraggiunta maggiore onerosità della servitù nel luogo originario (art. 1068 c.c.). Anche per le servitù costituite per contratto oltre che per l’usufrutto (v.) vale la regola per cui il contratto costituisce il diritto reale fra cosa altrui e ne determina il contenuto; ma in ciò esso esaurisce la propria funzione: gli obblighi imposti al proprietario del fondo servente sono oneri reali (v.) offerenti il fondo, non prestazioni (v. prestazione) contrattuali; la loro violazione non è inadempimento contrattuale (v. inadempimento, servitù dell’obbligazione; responsabilità , servitù contrattuale), ma violazione del diritto reale del proprietario del fondo dominante. Le servitù, come ogni diritto reale, si possono acquistare a titolo derivativo (v. acquisto, servitù a titolo derivativo), per contratto o per testamento, e si possono altresì acquistare a titolo originario (v. acquisto, servitù a titolo originario), per usucapione (v.), ossia con l’esercizio di fatto, prolungato nel tempo, del diritto sulla cosa altrui. Non si possono, tuttavia, usucapire le servitù non apparenti (v. servitù apparenti e non apparenti) (art. 1061 c.c.): queste, come ad esempio la servitù di passaggio, non danno luogo ad opere visibili sul fondo altrui; non permettono, perciò , di rendere certo e incontrovertibile il possesso della servitù. Un modo di acquisto a titolo originario, proprio solo delle servitù, è la cosiddetta destinazione del padre di famiglia (v. servitù per destinazione del padre di famiglia). L’antico principio nemini res sua servit esprime l’ovvia esigenza di una alterità soggettiva fra proprietario del fondo servente e proprietario del fondo dominante. Questa esigenza è , peraltro, soddisfatta quando, in un edificio condominiale (v. condominio), venga costituita una servitù a vantaggio del condominio ed a carico dei singoli condomini. Il trasferimento del fondo dominante comporta trasferimento della servitù attiva: il trasferimento del fondo servente è trasferimento di un fondo gravato da servitù passiva. Se il titolo costitutivo della servitù era stato trascritto nei registri immobiliari (v. trascrizione immobiliare), a norma dell’art. 2643 n. 4 c.c., servitù attive e passive passano all’acquirente del fondo anche se non menzionate nell’atto di trasferimento: la precedente trascrizione della servitù vale a renderla opponibile all’acquirente del fondo dominante. In difetto di trascrizione del titolo costitutivo, servitù attive e passive passano solo se menzionate nell’atto di trasferimento. Si intende che la servitù si costituisce in forza del titolo, indipendentemente dalla trascrizione: il concedente ne è vincolato, nei confronti del concessionario, anche in difetto di trascrizione. Ma, se il concedente aliena il fondo gravato da servitù non trascritta (ne´ menzionata nell’atto di trasferimento), il terzo acquirente non sarà tenuto a rispettare la servitù. L’onere di provvedere alla trascrizione incombe, dunque, sul titolare della servitù: se non vi provvede, dovrà risarcire al suo concessionario il danno derivantegli dalla perdita della servitù.

servitù apparenti e non apparenti: le servitù vengono classificate in servitù servitù, a seconda che sul fondo servente esistano o meno opere visibili e permanenti destinate al servizio del fondo dominante. Sono apparenti, ad esempio, le servitù di acquedotto, di elettrodotto, di oleodotto, di strada; sono non apparenti la servitù di attingere acqua, la servitù di non edificare o di non sopraelevare, la servitù di passaggio, salvo che non si sia formato un sentiero naturale. V. anche possesso.

servitù coattive: la servitù può essere costituita volontariamente; ma può anche essere costituita coattivamente. Alla costituzione coattiva si dà luogo nei casi in cui la legge riconosce al proprietario di un fondo, tenuto conto di specifiche circostanze, il diritto di ottenere una servitù dal proprietario di un altro fondo, e quest’ultimo si rifiuti di costituirla volontariamente (art. 1032 c.c.). Un diritto alla costituzione coattiva della servitù è previsto dalla legge in una serie di casi, fra i quali: 1) acquedotto coattivo (artt. 1033 ss. c.c.): è la servitù di far passare acque attraverso il fondo, o i fondi, altrui (escluse le case e i giardini) per soddisfare il bisogno di acqua del proprio fondo, siano essi i bisogni della vita del proprietario (acqua per l’alimentazione e per gli usi domestici in genere), oppure quelli inerenti alla destinazione del fondo ad usi agricoli o industriali (acqua per l’irrigazione dei campi, per il funzionamento delle macchine industriali ecc.). La servitù di scarico coattivo è analoga: la si chiede non per addurre le acque ad un fondo, ma per scaricare da un fondo le acque sovrabbondanti. Si ha diritto a scaricare anche acque impure, se è possibile farlo con accorgimenti idonei ad evitare danno al vicino (art. 1043 c.c.); 2) passaggio coattivo (art. 1051 c.c.): è la servitù di passaggio sul fondo, o sui fondi, altrui (escluse sempre le case e i giardini) che spetta al proprietario del cosiddetto fondo intercluso, ossia del fondo che non ha un accesso diretto sulla strada pubblica o che potrebbe realizzarlo solo con eccessivo dispendio o disagio; e l’interclusione non va intesa in modo assoluto quando il fondo sia destinato ad usi agricoli o industriali (art. 1052 c.c.): il proprietario di questo ha diritto al passaggio coattivo sul fondo altrui anche se ha un proprio accesso sulla strada pubblica, ma si tratta di un accesso insufficiente ai bisogni agricoli o industriali del suo fondo. Può accadere di restare interclusi per effetto di alienazione (o di divisione): si ha allora diritto verso l’altro contraente, a norma dell’art. 1054 c.c., di ottenere una servitù di passaggio senza alcuna indennità . Chi abbia bisogno, per la coltivazione di un fondo o per l’industria che su di esso esercita, di collegarlo con l’esterno a mezzo di una funivia o funicolare aerea può ottenere la servitù di passaggio coattivo di funicolare aerea. I proprietari dei terreni situati tra il fondo e il luogo cui ci si vuole collegare debbono permettere che su quei terreni passino, in alto, le gomene della funicolare e si facciano, nel suolo, le opere necessarie al suo funzionamento (pali di sostegno delle gomene ecc.). La servitù è disciplinata dall’art. 1057 c.c. e dalla l. 13 giugno 1907, n. 403; può essere chiesta per un periodo di tempo non maggiore di vent’anni, salvo rinnovarla per un altro ventennio. Non si deve confondere fra questa servitù, che si costituisce per usi privati, e la funicolare aerea destinata a servizi pubblici (trasporto di passeggeri), regolata dalla l. 23 giugno 1927, n. 1110, e dal d.p.r. 28 giugno 1955, n. 771; 3) elettrodotto coattivo (art. 1056 c.c.) e, inoltre, acquedotto pubblico, metanodotto, oleodotto, passaggio di linee telefoniche, installazione di antenne televisive ecc.: è la servitù che spetta all’ente o alla società che gestisce il servizio di erogazione al pubblico dell’energia elettrica o dell’acqua potabile o del metano, o che esercita il servizio telefonico ecc., su tutti i fondi che sono situati lungo il percorso della linea elettrica, dell’acquedotto e così via. Il fondo dominante è , in questi casi, quello sul quale sono situati gli impianti di erogazione della energia elettrica, le centrali telefoniche ecc.. Le servitù sono, di regola, costituite con sentenza dall’autorità giudiziaria, su domanda dell’interessato; e la sentenza determina anche l’indennità dovuta al proprietario del fondo servente. Finche´ il primo non paga l’indennità il secondo può opporsi all’esercizio della servitù. Nei casi espressamente previsti dalla legge, che sono in sostanza quelli di cui al precedente n. 3, la servitù coattiva può essere costituita con provvedimento dell’autorità amministrativa (art. 1032 c.c.); ed il provvedimento di questa assume carattere analogo all’espropriazione per pubblica utilità (v.), con la particolarità che il provvedimento dei pubblici poteri lascia qui permanere la proprietà privata del bene, ma lo grava coattivamente di una servitù. Così, ad esempio, per gli impianti telefonici e telegrafici la materia è regolata dal t.u. approvato con d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156: le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti sul suolo, nel sottosuolo o sull’area sovrastante sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario, con decreto del prefetto, previa corresponsione di una indennità al proprietario, calcolata in base all’effettiva diminuzione del valore del fondo.

competenza per territorio per le servitù: è propria del giudice del luogo dove è posto l’immobile; qualora esso sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si provi parte dell’immobile.

competenza per valore per le servitù: in materia di servitù si determina moltiplicando il reddito domenicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato, alla data della proposizione della domanda, per 50 con riferimento al fondo servente.

servitù continue e discontinue: le servitù vengono classificate in servitù servitù: per l’esercizio delle prime non è necessario il fatto dell’uomo (così si gode della servitù di non edificare senza necessità di fare alcunche´ ); per le seconde è , invece, necessario (come nella servitù di attingere acqua) il comportamento attivo del titolare della servitù.

servitù di non edificare: v. servitù positive e negative.

servitù di non fare concorrenza: si è talora ammesso che la possibile inerenza dell’utilità alla destinazione industriale del fondo giustifichi la costituzione di una servitù servitù. Sembra preferibile la tesi per cui il non fare concorrenza possa formare oggetto solo di obbligazione, ai sensi dell’art. 2596 c.c. (v. concorrenza, patti di non servitù) e nei limiti, anche temporali, da questo previsti. Un vincolo di natura reale sarebbe lesivo della libertà di iniziativa economica (art. 41, comma 1o, Cost.).

servitù di passaggio: v. servitù coattive.

servitù di passaggio coattivo: v. servitù coattive.

servitù discontinue: v. servitù continue e discontinue.

servitù internazionali: limitazioni della sovranità di uno Stato a favore di altri Stati, per garantire il godimento di particolari vantaggi. Per la creazione di tali servitù servitù sono necessari alcuni atti costitutivi tra i quali la circoscrizione della servitù in un territorio determinato, oltre ad un accordo esplicito tra lo Stato territoriale e lo Stato estero, in relazione alla costituzione della servitù stessa. Si distinguono in servitù militari e servitù economiche. Quelle militari hanno lo scopo di tutelare la sicurezza degli Stati a favore dei quali sono costituite: fra di esse è ascrivibile la servitù di passaggio delle forze armate nel territorio di un altro Stato. Le servitù economiche sono, invece, quelle rivolte a scopo industriale o commerciale. Esempi sono costituiti dalla servitù per l’uso di un porto o per la pesca territoriale. Si escludono dalla categoria di servitù servitù le servitutes iuris gentium naturales, previste da principi generali internazionali, quali ad esempio il diritto di passaggio inoffensivo.

servitù militari: con tale termine ci si riferisce ad una serie di limitazioni che per esigenze di carattere militare possono subire i diritti di proprietà nel territorio dello Stato. La materia è regolata dalle leggi 3 giugno 1935, n. 1095 (modificata dalla l. 22 dicembre 1939, n. 2207), 24 dicembre 1976, n. 898, e 2 maggio 1990, n. 104. In vicinanza di opere ed installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti ed installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati e depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro, il diritto di proprietà può essere soggetto a limitazioni secondo le norme della l. n. 898 del 1976. Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni, salvo eventuali successive proroghe quinquennali, e debbono essere imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa (art. 1 l. n. 898 del 1976). Le limitazioni possono consistere: a) nel divieto di: fare elevazioni di terra o di altro materiale; costruire condotte o canali sopraelevati; impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili; scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm; aprire o esercitare cave di qualunque specie; installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmittenti; fare le piantagioni e le operazioni campestri che saranno determinate con regolamento; b) nel divieto di: aprire strade; fabbricare muri o edifici; sopraelevare muri o edifici esistenti; adoperare nelle costruzioni alcuni materiali (art. 2 l. n. 898 del 1976. Per la costituzione di tali limitazioni è previsto un apposito procedimento amministrativo (v.) che si svolge in contraddittorio con i titolari dei diritti interessati (artt. 3 ss. l. n. 898 del 1976). Nel territorio dei comuni militarmente importanti indicati nella tabella A annessa alla l. n. 898 del 1976, la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri, le edificazioni, l’uso di grotte e cavità sotterranee e i rilevamenti per qualsiasi scopo effettuati, ad eccezione di quelli catastali, non possono avere luogo senza autorizzazione del comandante territoriale. Nel territorio dei comuni costieri militarmente importanti indicati nella tabella B annessa alla l. n. 898 del 1976, le edificazioni ed i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del comandante territoriale. Per le strade, per le edificazioni e per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici, l’autorizzazione del comandante territoriale non è richiesta se sono previsti dai piani urbanistici approvati nel loro complesso su conforme parere del comandante territoriale e se sono eseguiti in conformità dei piani stessi. Per i progetti delle opere stradali intercomunali deve essere sentita l’autorità militare, che dovrà esprimere il proprio parere nel termine di 90 giorni; decorso tale termine la mancata pronuncia equivale alla espressione del parere favorevole. Nelle zone costiere, e nelle isole indicate nella tabella C annessa alla l. n. 898 del 1976, l’uso delle grotte, gallerie e altre cavità sotterranee, entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, non può aver luogo senza autorizzazione del comandante territoriale (art. 16, commi 1o, 2o, 3o, 4o e 5o, l. n. 898 del 1976). Qualora le esigenze della difesa lo consentano, il Ministro della difesa può dichiarare, con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al regime previsto dall’art. 16 l. n. 898 del 1976 nell’ambito dei territori e delle zone costiere, indicati nelle annesse tabelle A, B e C, le aree che non siano direttamente o indirettamente interessate ad opere o installazioni di difesa (art. 16, comma 6o, l. n. 898 del 1976). Deve essere richiesto il parere del comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonche´ per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di oli minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute. Il parere deve essere espresso nel termine di novanta giorni. Qualora il comandante territoriale non si pronunci entro il predetto termine, la mancata risposta equivale all’espressione del parere favorevole (art. 17 l. n. 898 del 1976). Tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili siti nelle zone delle province di confine terrestre e nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell’interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, devono essere sottoposti all’autorizzazione del prefetto della provincia. L’autorizzazione è necessaria anche per l’aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva. L’autorizzazione non è necessaria per gli atti d’alienazione totale o parziale dei predetti immobili a cittadini italiani o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonche´ ad ogni altra persona giuridica, pubblica o privata, di nazionalità italiana. In mancanza di tale autorizzazione, gli atti sopraindicati sono privi di efficacia giuridica. Il prefetto, previo parere dell’autorità militare, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni, trascorsi inutilmente i quali, il parere si intende favorevolmente dato, deve emanare il decreto di autorizzazione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. L’autorizzazione non può essere data in difformità del parere dell’autorità militare. L’autorizzazione del prefetto deve essere allegata in originale all’atto di alienazione e perde efficacia qualora non si proceda alla stipulazione dell’atto entro sei mesi dal giorno in cui è stata concessa. I conservatori dei registri immobiliari (v. registri, servitù immobiliari) non possono procedere alla trascrizione degli atti soggetti ad autorizzazione in mancanza dell’autorizzazione stessa. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato. Gli atti compiuti per interposta persona, in violazione delle norme che prescrivono la predetta autorizzazione, sono nulli (artt. 18 l. n. 898 del 1976, modificato dall’art. 9 l. n. 104 del 1990 e artt. 1 e 2 l. n. 1095 del 1935, modificata dalla l. n. 2207 del 1939).

servitù negative: v. servitù positive e negative.

servitù non apparenti: v. servitù apparenti e non apparenti.

servitù per destinazione del padre di famiglia: un modo di acquisto a titolo originario (v.), proprio solo delle servitù, è la cosiddetta destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.): è il rapporto di servizio stabilito fra due fondi appartenenti ad un medesimo proprietario (su uno dei due fondi, ad esempio, c’è una sorgente d’acqua, e il loro proprietario ha costruito un acquedotto per portare l’acqua all’altro fondo). Se i due fondi cessano di appartenere al medesimo proprietario (perche´ ha venduto uno dei due o perche´ , morendo, ha lasciato i due fondi a eredi diversi), il preesistente rapporto di servizio si trasforma, automaticamente, in una servitù di un fondo a favore dell’altro (nel nostro esempio in una servitù di acquedotto). Si intende che medesimo proprietario non significa necessariamente medesimo proprietario solitario: l’art. 1062 c.c. opera anche nel caso di comproprietà (v.) del fondo. Non opera, invece, quando all’originario proprietario solitario siano succeduti coeredi per quote indivise, e la situazione di assoggettamento di fatto fra le varie porzioni del fondo si sia determinata a seguito di divisione ereditaria. Questo modo di acquisto della servitù vale, come l’usucapione (v.), solo per le servitù apparenti (v. servitù apparenti e non apparenti) (art. 1061 c.c.).

servitù positive e negative: le servitù vengono classificate in servitù servitù: le prime sono quelle che promettono al proprietario del fondo dominante forme di diretta utilizzazione del fondo servente (servitù di passaggio, di attingere acqua ecc.), e l’obbligo gravante sul proprietario del fondo servente consiste semplicemente in un lasciare fare, nel sopportare l’altrui attività ; le seconde sono, invece, servitù che consistono in un obbligo di non fare del proprietario del fondo servente, come la servitù di non edificare, la servitù di non sopraelevare (utili al proprietario dell’immobile dominante, per non perdere la vista del paesaggio, per conservare luce o spazi verdi intorno alla propria costruzione ecc.). V. anche possesso della servitù.

possesso delle servitù: dalla giurisprudenza è ammesso il possesso (v.) delle servitù, quando la situazione di fatto corrispondente al diritto venga posta in essere dal proprietario di fondo definibile come fondo dominante. Lo si ammette per le servitù apparenti (v. servitù apparenti e non apparenti) e per le servitù positive (v. servitù positive e negative) anche se discontinue (v. servitù continue e discontinue); ma si è finito con l’ammettere anche il servitù servitù non apparenti e negative, pur richiedendo per queste ultime un comportamento del proprietario del fondo servente che sia apprezzabile come osservanza della proibizione (proibizione di costruire, nella servitus non aedificandi) del proprietario del fondo dominante, e non veramente causale.

servitù prediali: v. servitù .

prescrizione delle servitù: le servitù, come gli altri diritti reali su cosa altrui, si estinguono per prescrizione ventennale. Di particolare, in materia, c’è il diverso momento dal quale la prescrizione (v.) comincia a decorrere, a seconda che si tratti di servitù positiva o negativa (v. servitù positive e negative) (art. 1073 c.c.). La servitù servitù positive comincia a decorrere dal momento in cui cessa l’attività di godimento del fondo altrui (cessa, ad esempio, il passaggio attraverso questo); quella delle servitù negative solo dal momento in cui si verifica un fatto che impedisce l’esercizio della servitù (così la servitù di non sopraelevare comincia a prescriversi solo dal momento in cui il vicino dà inizio alla sopraelevazione, senza che il titolare della servitù insorga per impedirglielo).

prestazioni accessorie alle servitù: un carattere proprio delle servitù è che esse non consistono mai in un fare, o in un dare, ma solo in un non fare o in un sopportare che altri faccia. Il principio è espresso dall’art. 1030 c.c.: il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l’esercizio della servitù da parte del titolare (si dice, tradizionalmente, che servitus in faciendo consistere nequit). Sennonche´ lo stesso art. 1030 c.c. aggiunge: salvo che la legge o il titolo non disponga altrimenti: sono le cosiddette prestazioni accessorie alla servitù, consistenti in un fare o in un dare che il contratto o la legge impone al proprietario del fondo servente, con funzione strumentale rispetto all’esercizio della servitù. Un esempio di prestazione accessoria previsto dalla legge è nell’art. 1091 c.c.; e si pensi, quanto alle prestazioni accessorie previste dal contratto costitutivo della servitù, a quella che può essere imposta al proprietario di un fondo gravato da una servitù di passaggio di provvedere alle opere di manutenzione necessarie per assicurare il passaggio altrui.

servitù pubblica: diritto reale (v. diritti reali) vantato dall’amministrazione su di un bene altrui per l’utilità di un bene pubblico (v. beni, servitù privati di interesse pubblico). Il diritto in questione non si differenzia, quanto al contenuto, dall’analogo diritto di natura civilistica: si hanno così servitù di passaggio, di scolo, di scarico e di soprapassaggio. Quanto al regime giuridico, l’art. 825 c.c.. prevede, invece, che i diritti costituiti per l’utilità di un bene demaniale seguano il regime dei beni del demanio (v.); si ha dunque, in questo caso, una disciplina particolare in ordine ai modi di costituzione (essendo possibile l’imposizione autoritativa) ed ai poteri di autotutela (potendosi giungere a provvedimenti ablatori di natura espropriativa). (Vetritto).

servitù reciproche: sono comunemente ammesse, anche se la legge non le prevede, le servitù servitù: più proprietari di aree edificabili costituiscono, a favore e a carico di ciascuno di essi, servitù di identico contenuto, generalmente implicanti limitazioni al diritto di costruire (v. diritto, servitù di edificare) (determinate dimensioni e determinati requisiti per le costruzioni, determinate distanze minime fra le costruzioni ecc.). Ciascun fondo viene così a trovarsi nella condizione, ad un tempo, di fondo dominante e di fondo servente: in quanto fondo dominante, riceve l’utilità che gli deriva dai limiti al diritto di costruire gravanti sugli altri fondi; in quanto fondo servente è gravato, per l’utilità degli altri fondi, da corrispondenti limitazioni del diritto di costruire. Le servitù servitù hanno la funzione di assicurare, per volontà privata, il mantenimento di un dato assetto urbanistico del territorio: spesso la loro costituzione è imposta dai comuni al momento della approvazione di un piano di lottizzazione (si approva il piano a condizione che il proprietario richiedente inserisca nel contratto di vendita di ciascun lotto una servitù a favore degli altri lotti); talvolta sono gli stessi privati proprietari, interessati al mantenimento dell’assetto urbanistico di un territorio turistico, a procedere spontaneamente alla costituzione di queste servitù (consorzi di urbanizzazione). V. autodisciplina urbanistica.

usucapione delle servitù: l’servitù servitù è ammessa solo per le servitù apparenti (art. 1061 c.c.).


Serrata      |      Servitus non aedificandi


 
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