Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Funivia

Chi abbia bisogno, per la coltivazione di un fondo o per l’industria che su di esso esercita, di collegarlo con l’esterno a mezzo di una funivia o funicolare area può ottenere la servitù di passaggio (v.) coattivo di funicolare area. I proprietari dei terreni situati tra il fondo e il luogo cui ci si vuole collegare debbono permettere che su quei terreni passino, in alto, le gomene della funivia e si facciano, nel suolo, le opere necessarie al suo funzionamento (pali di sostegno delle gomene ecc.). La servitù è disciplinata dall’art. 1057 c.c. e dalla l. 13 giugno 1907, n. 403; può essere chiesta per un periodo di tempo non maggiore di vent’anni, salvo rinnovarla per un altro ventennio. Non si deve confondere fra questa servitù , che si costituisce per usi privati, e la funicolare area destinata a servizi pubblici (trasporto di passeggeri), regolata dalla l. 23 giugno 1927, n. 1110, e dal d.p.r. 28 giugno 1955, n. 771. V. anche servitù , funivia coattive.


Funicolare aerea      |      Funzionari internazionali


 
.