Enciclopedia giuridica

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Passaggio



passaggio arcipelagico: transito non sospendibile consentito alle navi straniere nell’ambito delle c.d. acque arcipelagiche racchiuse da un sistema di linee di base arcipelagiche (Conv. di Montego Bay, 1982, sul diritto del mare, art. 49). Può essere esercitato in appositi corridoi di traffico relativi a rotte usate per la navigazione internazionale tra una parte di alto mare o di zona economica esclusiva ed un’altra parte di alto mare o di zona economica esclusiva. V. anche acque, passaggio arcipelagiche; passaggio inoffensivo; passaggio in transito.

passaggio coattivo: v. servitù , passaggio coattive.

passaggio inoffensivo: possibilità per una nave straniera, sia essa pubblica o da guerra o privata, di entrare nelle acque territoriali dello Stato costiero per dirigersi verso le sue acque interne o per uscirne, oppure per esercitare un puro e semplice transito nell’ambito del mare territoriale stesso (Conv. Ginevra, 1958, sul mare territoriale, artt. 14 – 17; Conv. Montego Bay, 1982, sul diritto del mare, artt. 17 – 21). Il passaggio deve essere continuo e sollecito. Fatto salvo l’obbligo di conformarsi alle leggi ed ai regolamenti emanati dallo Stato costiero, ogni nave straniera ha il diritto di passaggio passaggio nel mare territoriale per attraversarlo, per dirigersi verso le acque interne e per prendere il largo provenendo dalle acque interne. Inoltre, il potere riconosciuto allo Stato costiero di disciplinare la navigazione nell’ambito del proprio mare territoriale non deve ostacolare il passaggio che sia qualificato come inoffensivo, finche´ il passaggio non reca pregiudizio alla pace, al buon ordine o alla sicurezza dello Stato costiero (Conv. Ginevra, art. 14, comma 4o; Conv. Montego Bay, art. 19). Se il passaggio non è inoffensivo, lo Stato costiero può prendere tutte le misure atte ad impedirlo (Conv. Ginevra, art. 16; Conv. Montego Bay, art. 25). Le norme sul passaggio passaggio si riferiscono a tutti i tipi di navi, e quindi vanno applicate anche alle navi da guerra, salvo l’obbligo per i sottomarini di navigare in superficie (Conv. Ginevra art. 14, comma 6o; Conv. Montego Bay, art. 20). Il regime del passaggio ma non sospendibile viene altresì applicato negli stretti formati da un’isola di uno Stato e dalla parte continentale dello stesso, quando vi sia una rotta alternativa di comodità comparabile, o negli stretti che collegano una parte di alto mare o di zona economica esclusiva con il mare territoriale dello stesso (Conv. Montago Bay, 1982, sul diritto del mare, art. 36). In questo caso i sommergibili devono navigare in superficie e mostrare la bandiera. Non è contemplato il diritto di sorvolo. V. anche mare, passaggio territoriale.

passaggio in transito: regime della navigazione negli stretti internazionali che prevede un passaggio che non può essere impedito o sospeso per gli stretti che mettono in comunicazione aree di alto mare e di zone economiche esclusive. Esercizio del diritto di navigazione e di sorvolo ai fini esclusivi del passaggio continuo e spedito (Conv. di Montego Bay, 1982, sul diritto del mare, art. 38, comma 2o). I sommergibili possono navigare in immersione; le navi da guerra, per contro, hanno la facoltà di effettuare operazioni di volo con aeromobili imbarcati. V. anche passaggio inoffensivo; stretti.

servitù di passaggio: v. servitù , passaggio di passaggio.


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