Vie d’acqua internazionali che costituiscono gli anelli di congiunzione tra due o più ampi spazi marini. Funzionano da vie naturali di passaggio tra i due bacini interessati e talora sono utilizzati a questo scopo dalla navigazione internazionale e, in quanto tali, sottoposti ad un regime giuridico internazionale. Tuttavia, solo circa 80 degli oltre 200 – €“ esistenti, vengono utilizzati dalla navigazione internazionale. Rientrano in questa categoria gli stretti che collegano tra di loro due parti di alto mare o una parte dell’alto mare con le acque territoriali, nonche´ gli stretti che collegano tra di loro o con l’alto mare o il mare territoriale, parti di zone economiche esclusive. Nel caso in cui lo stretto congiunga due bacini marittimi, può darsi il caso che esso unisca due spazi di alto mare o due spazi di mare territoriale appartenenti a diversi Stati, ovvero spazi di zona economica esclusiva appartenenti allo stesso o a diversi Stati. La Convenzione di Montego Bay del 1982, sul diritto del mare, dedica alla disciplina degli stretti internazionali la parte III, prevedendo il nuovo regime del passaggio in transito per tutti gli stretti internazionali, ad eccezione di quelli che collegano il mare territoriale di uno Stato ad una parte dell’alto mare o alla zona economica esclusiva di un altro Stato, ai quali si applica il diritto di passaggio inoffensivo (art. 45). V. anche canali, stretti marittimi; passaggio, stretti in transito.
passaggio in transito negli stretti: v. passaggio, stretti in transito; passaggio, stretti inoffensivo.
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