navigazione aerea: le norme sulla navigazione navigazione si sono andate modellando su quelle relative alla navigazione marittima; inizialmente dedotte per analogia dal diritto del mare, in seguito si sono andate consolidando per consuetudine. Due principi generali hanno sempre disciplinato la materia della navigazione navigazione: a) la sovranità dello Stato si estenda allo spazio atmosferico sovrastante il territorio ed il mare territoriale (Conv. di Chicago, 1944, art. 1); b) lo spazio che non sovrasta il territorio e il mare territoriale dello Stato, e dunque lo spazio aereo sovrastante l’alto mare ed i territori inappropriati ed inappropriabili, deve restare libero alla utilizzazione di tutti gli Stati. In base al primo principio spetta allo Stato territoriale regolare il sorvolo, stabilire, quindi, quali sono le zone che non vanno sorvolate, indicare le rotte che devono seguire gli aerei, o anche impedire, a meno che non ci sia un obbligo internazionale di non farlo (Conv. di Chicago, 1944, art. 5), il sorvolo del proprio territorio da parte di aerei aventi la nazionalità di altri Stati. In base al secondo, la disciplina della navigazione negli spazi liberi è demandata alla Organizzazione della Aviazione civile internazionale (Icao/Oaci), che deve emanare una regolamentazione internazionale uniforme. V. anche spazio aereo, navigazione internazionale; zona, navigazione di identificazione aerea.
navigazione cosmica: alla navigazione navigazione si applica anzitutto, per analogia, il principio della libertà di sorvolo degli spazi nullius. Come vi è libertà di navigazione aerea degli spazi sovrastanti l’alto mare ed i territori nullius, così vi è libertà di navigazione negli spazi cosmici. Lo Stato che lancia il satellite o la nave spaziale ha diritto al governo esclusivo di questi ultimi, nessun altro Stato potendo interferirvi (Trattato, 1967, sui principi relativi alle attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extranavigazioneatmosferico, art. VIII). Il regime della navigazione navigazione ha formato oggetto di alcune convenzioni multilaterali, promosse ed elaborate in seno all’Onu, che si ispirano al principio di libertà appena descritto. V. anche spazio extranavigazioneatmosferico, cosmico o esterno.
navigazione marittima: principio generale in materia è che ogni nave è sottoposta esclusivamente al potere dello Stato di cui ha la nazionalità (Stato della bandiera), potere esercitato in principio attraverso il comandante della nave oltre che, in alto mare, dalle navi da guerra della stessa bandiera, in acque straniere dalle rappresentanze consolari e nelle acque nazionali dall’amministrazione marittima. Tale principio subisce varie eccezioni a seconda dello spazio in cui la nave si trova, eccezioni che aumentano mano a mano che la nave procede verso le coste di un altro Stato e quindi mette in causa i poteri, oggi sempre più estesi, attribuiti allo Stato costiero. In particolare, in acque internazionali una nave privata rispetto alla quale è stato esercitato il diritto di visita da parte di una nave da guerra straniera (Conv. di Ginevra, 1958, sull’alto mare, art. 22; Conv. di Montego Bay, 1982, art. 110) può essere catturata da qualsiasi Stato e sottoposta a misure repressive nella ipotesi tradizionale di esercizio del c.d. diritto di inseguimento (Conv. di Ginevra, 1958, sull’alto mare, art. 23; Conv. di Montego Bay, 1982, art. 111), di pirateria, applicabile anche alle navi pubbliche o da guerra (Conv. Montego Bay, 1982, art. 109) o contrabbando di guerra in tempo di pace, tratta degli schiavi, uso fraudolento di bandiera (Conv. di Ginevra, 1958, sull’alto mare, art. 22; Conv. Montego Bay, 1982, artt. 99, 100 e 101), alle quali la Convenzione di Montego Bay del 1982 aggiunge le ipotesi di traffico illecito di stupefacenti e di trasmissioni radio non autorizzate (artt. 108 e 109). Quando la nave entra nelle zone intermedie: zona economica esclusiva e zona contigua marittima, alle eccezioni all’esclusività del potere dello Stato della bandiera già esaminate si aggiungono quelle previste in favore dello Stato costiero connesse, nella prima, alla regolamentazione dello sfruttamento delle risorse alieutiche ed alla loro conservazione, alla prevenzione dell’inquinamento, alla costruzione e gestione di isole e strutture artificiali ed alla ricerca scientifica marina (Conv. Montego Bay, 1982, artt. 60 e 73); nella seconda, al rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia doganale, fiscale, sanitaria e di immigrazione (Conv. di Ginevra, 1958, sul mare territoriale e la zona contigua, art. 24; Conv. di Montego Bay, 1982, art. 33). Lo stato costiero ha il diritto di regolare in via esclusiva tutte le attività svolgentisi nell’ambito del proprio mare territoriale. L’esclusività dell’esercizio di tale potere di governo incontra dei limiti riguardo prevalentemente al trattamento delle navi straniere. Il rapporto tra potestà territoriale e potestà navale straniera è in gran parte assorbito dal c.d. passaggio inoffensivo o innocente. Infatti, la navigazione straniera, sia essa pubblica o da guerra sia essa privata, nel mare territoriale gode di libertà di navigazione nei limiti in cui il suo passaggio sia inoffensivo o innocente (Conv. di Ginevra, 1958, sul mare territoriale e la zona contigua, artt. 14 – 17; Conv. di Montego Bay, 1982, artt. 17 – 21), ed è sottratta alla giurisdizione civile e penale dello Stato costiero per gli atti o fatti puramente interni alla nave (Conv. di Ginevra, 1958, sul mare territoriale e la zona contigua, art. 19; Conv. di Montego Bay, 1982, artt. 27 e 28). Non esiste libertà di navigazione per le navi straniere nelle acque interne dello Stato costiero. La nave, sia essa pubblica o privata, per entrare deve richiedere l’autorizzazione all’accesso. V. anche contrabbando; diritto, navigazione di inseguimento; diritto, navigazione di visita; nave; passaggio, navigazione inoffensivo; pirateria; porti.
rischio per gli accidenti della navigazione: v. assicurazione, navigazione dei rischi della navigazione aerea; assicurazione, navigazione dei rischi della navigazione marittima.
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