Enciclopedia giuridica

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Assicurazione

Ev il contratto con il quale un soggetto, l’assicuratore, si obbliga, verso il pagamento di un corrispettivo, detto premio, a rivalere un altro soggetto, l’assicurato, del danno prodotto dal verificarsi di un evento avverso, detto sinistro, oppure a pagare un capitale (v.) o una rendita (v.) al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. La causa del contratto consiste nel trasfe rimento del rischio di un evento dal singolo individuo che vi è soggetto ad un’impresa che professionalmente assume rischi altrui verso il corrispettivo (impresa di assicurazione). Se l’assicuratore si obbliga a rivalere l’assicurato dal danno conseguenza di un sinistro il contratto è detto assicurazione contro i danni (v.). Se l’assicuratore si obbliga a pagare una somma al verificarsi di un evento della vita umana, sia una tantum (pagamento di capitali), sia in forma di prestazioni periodiche (pagamento di una rendita), il contratto è detto assicurazione sulla vita (v.). Il contratto, tipico, oltre ad essere disciplinato dal c.c. (libro IV, titolo III, capo XX), è disciplinato da numerose leggi speciali.

assicurazione aerea: designa il contratto di assicurazione che ha per oggetto i rischi della navigazione aerea. Ev disciplinato in forma simile a quella dell’assicurazione marittima (v. assicurazione dei rischi della navigazione marittima), salvo per le differenze seguenti. Il vettore (v.) ha l’obbligo, per legge, di assicurare i passeggeri contro gli infortuni di volo e l’assicuratore è tenuto all’indennizzo negli stessi limiti in cui è tenuto il vettore. L’esercente (v.) ha l’obbligo di assicurare la propria responsabilità civile contro i danni che l’aeromobile possa cagionare ai terzi in superficie. Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore dell’esercente per il risarcimento del danno.

assicurazione all risk: le assicurazioni marittime, merci o corpi, munite di clausola assicurazione (o pieno rischio), rispetto alle polizze con clausola f.a.p. (v. franco avarie particolari) ampliano la portata della garanzia assicurativa estendendo la stessa anche ai danni derivanti da avaria particolare, comprendendo anche i rischi non attinenti la navigazione quali ad esempio i rischi afferenti al trasporto per terra e per aria. La copertura assicurazione si estende, dunque a tutti i rischi che possono colpire le cose assicurate, salvo quelli espressamente esclusi. Tale clausola ricalca, in larga misura la clausola Icc (a) contenuta nei formulari inglesi.

broker di assicurazione: figura particolare di intermediario che si interpone tra le imprese di assicurazione e gli assicurandi. Oggetto dell’impresa del broker di assicurazione è un’attività di consulenza al cliente diretta a procurargli la migliore copertura assicurativa al minor costo. La figura si differenzia da quella tipica del mediatore per il particolare rapporto di assistenzaassicurazioneconsulenza che il broker ha nei confronti di una delle parti.

carattere indennitario dell’assicurazione: principio che informa di se l’assicurazione contro i danni e che si connota come segue. In primo luogo può validamente contrarre l’assicurazione contro i danni chi è effettivamente esposto al rischio dedotto in contratto ed ha, pertanto, un interesse al suo risarcimento, come il proprietario del bene o come colui che è giuridicamente responsabile della sua conservazione. In mancanza il contratto è nullo. In secondo luogo il pagamento dovuto dall’assicuratore non può superare l’entità del danno effettivamente subito dall’assicurato (art. 1905, comma 1o, c.c.): l’assicurato, non può cioè trarre alcun vantaggio dal sinistro occorsogli. Pertanto se il valore della cosa assicurata, quale dichiarato dal contratto, è superiore a quello reale, all’assicurato è dovuto il valore reale. Se il valore della cosa è superiore a quello dichiarato dal contratto, resta a carico dell’assicurato la parte di rischio non coperto, proporzionale alla parte del valore del bene che era stato assicurato (v. regola proporzionale). V. pluralità di contratti, coassicurazione.

carattere previdenziale dell’assicurazione sulla vita: principio informatore della disciplina tipica dei contratti di assicurazione sulla vita. Lo scopo causalmente rilevante dell’assicurato è garantire a se stesso o ai propri familiari la disponibilità di ricchezze al verificarsi di determinati eventi della vita umana, in corrispondenza dei quali può manifestarsi una situazione economica di bisogno. L’alea del contratto verte non sul se, ma sul quando tali eventi si verificheranno, ed al verificarsi di questi l’assicuratore si impegna ad erogare la ricchezza promessa indipendentemente dalla valutazione dell’esistenza di un concreto stato di bisogno del beneficiario. Ne consegue che l’assicurazione sulla vita può essere contratta per qualsiasi somma: la prestazione dell’assicuratore è dipendente esclusivamente dall’ammontare del premio pagato dall’assicurato.

assicurazione clausola franco avaria particolare (f.a.p.): con l’espressione franco avaria particolare (f.a.p.) si indica una clausola limitativa dell’obbligazione assunta dall’assicuratore, che talvolta può essere inserita nelle assicurazioni marittime di merci o corpi. In presenza di detta clausola la portata della copertura assicurativa viene limitata ai soli rischi derivanti dalle avarie generali (v. avaria, assicurazione comune), mediante l’esclusione della copertura dei rischi inerenti le avarie particolari. Nelle polizze con clausola franco avaria particolare salvo (f.a.p.s.) il regime dell’esclusione dalla copertura assicurativa dei danni derivanti da avarie particolari è attenuato dalla previsione di alcune specifiche ipotesi di avarie particolari (v. avaria, assicurazione particolare), al verificarsi delle quali la garanzia assicurativa torna ad essere fornita in modo pieno.

assicurazione contro gli infortuni: figura di contratto di assicurazione contro i danni, avente ad oggetto i danni all’integrità fisica di un individuo, dovuti a qualsiasi causa. In passato la giurisprudenza riteneva trattarsi di assicurazione sulla vita, traendo argomento dall’articolo 1882 c.c., che fa riferimento ad un evento attinente alla vita umana. Oggi vi è generale accordo sulla sua natura di assicurazione contro i danni, sia per la sua funzione economicoassicurazionesociale di risarcire un danno, sia per la considerazione che l’articolo 1614, comma 4o, c.c., relativo all’assicurazione contro i danni, fa cenno all’assicurazione assicurazione sul lavoro o contro le disgrazie accidentali.

assicurazione contro i danni: è il contratto di assicurazione avente ad oggetto i rischi a cui sono esposti i diritti patrimoniali dell’assicurato: o specifici beni o diritti di credito o l’intero patrimonio dell’assicurato. Esso è disciplinato dal c.c. (art. 1904 e ss.) o da varie leggi speciali, ed è informato al principio indennitario (v.).

cooperativa di assicurazione: v. società cooperativa, assicurazione di assicurazione.

assicurazione dei passeggeri: assicurazione stipulata, obbligatoriamente, dal vettore aereo (contraente) contro i rischi di infortuni di volo a danno dei passeggeri (beneficiari) per una somma di cinque milioni e duecentomila lire (art. 941 c. nav.). Il passeggero, per effetto della stipulazione del contratto di trasporto, ha diritto di essere assicurato: se il vettore non provvede alla stipulazione o vi provvede per una somma inferiore a quella legislativamente prevista è obbligato ad indennizzare il passeggero per la somma (o per la differenza) che sarebbe dovuta dall’assicuratore ed è altresì soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria.

assicurazione dei profitti sperati sulle merci: è il contratto di assicurazione avente ad oggetto il rischio, incombente sul caricatore, di non riuscire a realizzare i profitti previsti dalla vendita delle merci oggetto del trasporto. L’assicurazione copre il maggior valore commerciale delle merci previsto per il momento del loro scarico a destinazione, rispetto al valore delle stesse al momento del contratto. Ev un contratto attinente al trasporto marittimo ed è disciplinato dal c. nav..

assicurazione dei rischi della navigazione aerea: v. assicurazione aerea.

assicurazione dei rischi della navigazione marittima: è il contratto di assicurazione avente ad oggetto gli specifici rischi cui è soggetta la navigazione per mare: tempesta, naufragio, urto, incendio, pirateria, saccheggio ecc. art. 521 c. nav.). Soggetti assicurati possono esclusivamente essere il proprietario della nave, l’armatore (se persona diversa dal proprietario), il noleggiatore, il vettore e il caricatore. V. assicurazione della nave; delle merci; assicurazione dei profitti sperati sulle merci; assicurazione del nolo; assicurazione della responsabilità civile.

assicurazione dei valori: è il contratto di assicurazione del rischio di danni o di perdite derivante dal trasporto di monete, cambiali, assegni bancari o circolari, altri titoli di credito. Ha per oggetto i rischi di furto e rapina commessi ai danni delle persone adibite al trasporto dei valori, nonche´ i rischi di infortunio o malore degli addetti. Il contratto deve indicare le persone dei portavalori e i mezzi di tutela eventualmente assunti contro i suddetti rischi. L’assicuratore ha facoltà di risarcire il danneggiato per l’eventuale perdita subita sia in danaro sia in titoli o monete della stessa specie di quella dedotta in assicurazione.

assicurazione del credito: è il contratto di assicurazione avente ad oggetto il rischio di un imprenditore per l’inadempimento o l’insolvenza dei propri clienti. Di solito l’assicuratore è un fornitore di merci e la prestazione del debitore è una prestazione pecuniaria. L’assicuratore del credito si obbliga a versare all’assicurato, che resta titolare del credito, un indennizzo in caso di mancata riscossione. Ciò distingue l’assicuratore del credito dal factoring (v.). Una speciale forma di assicurazione assicurazione è l’assicurazione all’esportazione, che copre i rischi connessi al credito dell’esportatore verso i clienti esteri, regolata dalla l. n. 227 del 1977.

assicurazione della nave: contratto di assicurazione marittima avente ad oggetto i danni alla nave ed alle sue pertinenze. L’assicurazione copre il rischio entro il valore che l’assicurato dichiara nella polizza; sono coperti anche i danni derivati da sinistri che derivino da colpa del comandante o degli altri membri dell’equipaggio.

assicurazione della responsabilità civile: è il contratto di assicurazione avente ad oggetto il rischio connesso alla responsabilità cui il debitore è esposto nell’adempimento delle sue obbligazioni. Il debitore risponde dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutto il suo patrimonio (art. 2740 c.c.). Con questa forma di assicurazione il debitore trasferisce tale responsabilità all’assicuratore, il quale si obbliga a rimborsare l’assicurato di quanto questi debba pagare ai terzi in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto di assicurazione, e può trattarsi tanto di responsabilità per inadempimento contrattuale, tanto di responsabilità per fatto illecito. Ev esclusa la risarcibilità del danno dovuto a fatto doloso dell’assicurato. Caratteristica di questo tipo di contratto di assicurazione è la possibilità attribuita al terzo di chiedere l’indennità direttamente all’assicuratore, che è tenuto al pagamento diretto se il terzo avente diritto lo richiede. Ev un tipo di contratto oggi assai diffuso: sono tali i contratti di assicurazione obbligatoria (v.), come quella contro i danni dovuti alla circolazione di veicoli senza guida di rotaie e natanti. V. assicurazione obbligatoria.

assicurazione della responsabilità civile dell’armatore: contratto di assicurazione marittima con il quale l’armatore di una nave assicura la propria responsabilità civile per i danni cagionati con l’urto della sua nave contro altra nave o contro opere portuali.

assicurazione delle merci: contratto di assicurazione marittima avente ad oggetto le merci caricate su una nave per il trasporto. L’assicurazione assicurazione ne copre il valore al tempo e nel luogo dello scarico, e vale anche per i sinistri cagionati con dolo, oltre che con colpa, dal comandante o dagli altri membri dell’equipaggio.

assicurazione del nolo: contratto di assicurazione marittima con il quale il locatore o il noleggiante assicurano il nolo pattuito nel contratto di utilizzazione della nave.

assicurazione di cambio: è la copertura del rischio inerente al corso dei cambi, ossia il rischio di dover pagare una somma in lire maggiore di quella prevista sulla base del cambio del giorno della conclusione del contratto, e viceversa qualora si debba ricevere la somma. La copertura di tale rischio non sempre dà luogo ad un contratto di assicurazione. Vi provvedono anche le banche attraverso operazioni particolari denominate cambio a consegna, consistenti sostanzialmente nella conclusione di contratti di compravendita a termine tra il cliente e la banca aventi ad oggetto monete estere. Al fine di tutelare maggiormente gli operatori con l’estero, lo Stato ha assunto il rischio predetto e ne ha affidato la gestione alla sezione speciale per l’assicurazione del credito all’esportazione (l. 24 maggio 1977, n. 227).

assicurazione di cassa: è il contratto di assicurazione avente ad oggetto la copertura del rischio connesso al servizio di cassa (casseforti, cassette di sicurezza, caveau) per fatto di terzi (furti, rapine ecc.). Nel contratto l’assicurato deve indicare i mezzi con cui è realizzato il servizio cassa, come i sistemi di chiusura, i sistemi di allarme ecc. La mancata adozione da parte dell’assicurato dei mezzi indicati in contratto costituisce inadempimento contrattuale e consente all’assicuratore di recedere dal contratto.

dichiarazioni false nel contratto di assicurazione: sono le dichiarazioni false o le reticenze dell’assicurato nella fase preliminare alla stipulazione di un contratto di assicurazione, tali da trarre in inganno l’assicuratore in merito al rischio assunto. Se l’assicurato aveva agito con dolo o con colpa grave, l’assicuratore può , entro tre mesi dalla scoperta dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza, chiedere l’annullamento del contratto; se, invece, l’assicurato aveva agito senza dolo o colpa grave, l’assicuratore può, entro lo stesso termine, recedere dal contratto; per il sinistro eventualmente verificatosi prima della scoperta è dovuto un indennizzo inferiore a quello contrattualmente previsto ed adeguato alle reali dimensioni del rischio.

assicurazione dotale: è una forma particolare dell’assicurazione vita. Il beneficiario può essere soltanto un bambino, che otterrà il pagamento di una data somma alla scadenza del contratto. Nel caso che il beneficiario muoia prima della scadenza, i premi pagati vengono restituiti al contraente. Nel caso che a morire anticipatamente sia il contraente e che cessi il pagamento del premio, alla scadenza della polizza viene ugualmente versata al beneficiario la cifra concordata dal contratto.

impresa di assicurazione: quella sopra descritta (v. assicurazione) è la funzione di ciascun contratto più complessa è la funzione economica svolta, attraverso la stipulazione di una grande massa di contratti, dall’assicurazione assicurazione (o, secondo altre terminologie, compagnia o istituto di assicurazione): questa ripartisce il rischio dei singoli entro la massa degli assicurati. Forma, con i premi pagati dall’insieme dei clienti, un fondo premi dal quale attinge per indennizzare i singoli colpiti da un sinistro; e così il danno prodotto dal sinistro, anziche´ essere sopportato per intero da chi lo ha subito, viene distribuito fra tutti coloro che ad esso sono esposti e riportato, per ciascuno di essi, alla misura del premio pagato all’assicuratore. Quanto maggiore, ovviamente, è il numero degli assicurati, tanto più il rischio è ripartito, tanto minore è l’ammontare dei premi richiesti dall’assicuratore. Le imprese di assicurazione raccolgono, con i premi corrisposti dalla massa degli assicurati, ingenti mezzi finanziari e svolgono, sotto questo aspetto, una funzione analoga alla funzione passiva della banca, di raccolta del risparmio; sono, come la banca, detentrici di capitale finanziario. Ciò fa comprendere perche´ la legge sottoponga, come sottopone la banca (v.), a uno speciale ordinamento, disposto in parte dal c.c. e, soprattutto, dal testo unico sull’esercizio delle assicurazioni private n. 449 del 1959, ampiamente modificato, quanto all’assicurazione contro i danni, dalla l. n. 295 del 1978, e, quanto alle assicurazioni vita, dalla l. n. 742 del 1986. Sono sottoposte alla vigilanza di un apposito ente pubblico, l’Isvap, istituito dalla l. n. 576 del 1982; debbono essere esercitate o da enti pubblici (come nel caso dell’Ina) o da imprese private che assumono la forma della s.p.a. o della cooperativa (art. 1883); debbono ottenere la preventiva autorizzazione dal ministro dell’industria (fra l’altro subordinata dalla citata legge del 1978 alla presentazione di un analitico programma di attività ) e così via. I premi praticati dalle imprese vengono determinati su base statistica, secondo il calcolo delle probabilità relative al verificarsi dei sinistri; e sono soggetti a preventiva autorizzazione del Ministro dell’industria. Si intende poi che l’impresa, tranne che si tratti di una cooperativa di assicurazione o di una mutua assicuratrice, si ripropone un guadagno, il quale è dato dalla differenza attiva fra il fondo premi acquisito e l’insieme degli indennizzi corrisposti ai clienti, detratta per le assicurazioni contro i danni la cauzione che la legge impone di costituire a garanzia della massa degli assicurati, pari per ogni esercizio ad una percentuale del fondo premio dell’esercizio precedente e detratta per le assicurazioni sulla vita la riserva matematica, determinata secondo tavole statistiche di mortalità , da investire in immobili o in titoli di Stato o, limitatamente al quindici per cento, in azioni o obbligazioni di società private. Il modo di formazione di questa riserva concorre poi a fare delle imprese di assicurazione altrettanti strumenti che, come le banche, convogliano il risparmio verso gli investimenti, oltre che a delineare il volto concreto di queste imprese: gli estesi investimenti immobili fanno delle assicurazioni una potenza del settore; gli investimenti in titoli del debito pubblico fanno di esse, come delle banche, importanti finanziatori dello Stato.

assicurazione in abbonamento: è la particolare forma di assicurazione assai frequente nel settore dei trasporti, in cui l’oggetto non viene determinato al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa, ma successivamente, di volta in volta, quando il vettore, a seguito della conclusione del contratto di trasporto, indica all’assicuratore le merci o le persone trasportate, alle quali si estende la copertura assicurativa.

interesse all’assicurazione: principio che informa la disciplina dell’assicurazione contro i danni, per cui può validamente assicurarsi solo chi è esposto al rischio dedotto in contratto o comunque chi può subire danni ed ha interesse al suo risarcimento. In mancanza di tale interesse, il contratto è nullo (art. 1904 c.c.): si tratterebbe altrimenti non di un contratto di assicurazione, ma di una mera scommessa.

assicurazione mista sulla vita: tipo di contratto di assicurazione sulla vita caratterizzato dalla presenza in esso di elementi del contratto di assicurazione sulla vita per il caso di sopravvivenza e di elementi del contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte. L’assicuratore si obbliga a pagare un capitale oppure una rendita alla morte dell’assicurato oppure all’epoca prestabilita se l’assicurato è ancora in vita.

assicurazione obbligatoria: è il contratto di assicurazione avente ad oggetto specifici rischi e imposto dalla legge al soggetto esposto a detti rischi. Ev tale l’assicurazione della responsabilità civile (v. responsabilità , assicurazione civile), nella quale con l’interesse del soggetto passivo del rischio ad assicurare la propria responsabilità concorre, ed è , anzi, prevalente, l’interesse del terzo a conseguire con facilità e sicurezza il risarcimento del danno dall’impresa di assicurazioni. L’assicurazione assicurazione costituisce ipotesi di obbligo a contrarre (v.), e pertanto deroga al generale principio dell’autonomia contrattuale. Essa rientra nel novero delle assicurazione contro i danni che l’assicurato possa avere cagionato a terzi indipendentemente dalla ricorrenza degli estremi del fatto illecito. Sono tipi di assicurazione assicurazione quella dell’esercente impianti nucleari e quella per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Caratteristica di tale forma di assicurazione è la possibilità per il terzo danneggiato di ottenere il risarcimento del danno direttamente dall’assicuratore, a titolo di responsabilità extracontrattuale indiretta. Di regola, ma non necessariamente, il contratto di assicurazione assicurazione prevede il massimale, che fissa l’estensione massima dell’obbligazione dell’assicuratore per capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese dovute al terzo danneggiato. L’assicuratore risponde anche oltre i limiti del massimale se ritarda la liquidazione del danno per fatto a lui imputabile.

assicurazione parziale: è il contratto di assicurazione nel quale la cosa assicurata ha, al momento del sinistro, valore superiore a quello dichiarato nel contratto, con la conseguenza che resta a carico dell’assicurato la parte di rischio non coperto.

assicurazione per conto altrui: è il contratto di assicurazione nel quale l’assicurato è persona diversa dal contraente. L’assicurato, terzo rispetto al contratto di assicurazione, è indicato espressamente nel contratto di assicurazione. Occorre, in ogni caso, che il contraente abbia un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico ad assicurare il terzo, pena la nullità del contratto per mancanza di causa. Gli obblighi incombono sul contraente, mentre i diritti spettano all’assicurato. V. interesse all’assicurazione.

assicurazione per conto di chi spetta: è il contratto di assicurazione nel quale l’assicurato è persona diversa dal contraente. In questa forma di assicurazione l’assicurato è la persona, non determinata dal contratto, che risulterà esposta al rischio assicurato nel momento del sinistro. La clausola per conto di chi spetta è frequente nei contratti di assicurazione che hanno ad oggetto merci rappresentate da titoli trasferibili mediante girata: l’assicuratore indennizzerà chi si dimostrerà possessore del titolo al momento del sinistro. Come nell’assicurazione per conto altrui, gli obblighi contrattuali incombono sul contraente, mentre i diritti spettano all’assicurato. Vale, per quanto riguarda l’interesse del contraente ad assicurare il terzo, quanto detto a proposito dell’assicurazione per conto altrui.

assicurazione per il caso di morte: tipo di contratto di assicurazione nel quale l’assicuratore si obbliga a pagare al beneficiario dell’assicurazione una somma o una rendita alla morte dell’assicurato.

assicurazione per il caso di sopravvivenza: tipo di contratto di assicurazione sulla vita nel quale l’assicuratore si obbliga a pagare all’assicurato o al terzo beneficiario una somma o una rendita nell’ipotesi che ad un epoca prestabilita l’assicurato sia ancora in vita.

polizza di assicurazione: v. polizza, assicurazione di assicurazione.

premio di assicurazione: v. premio, assicurazione di assicurazione.

riduzione dell’assicurazione: diritto potestativo dell’assicurato nel contratto di assicurazione sulla vita. L’assicurato che abbia pagato il premio relativo al primo anno di rapporto assicurativo può cessare di pagare i premi di assicurazione e mantenere in vigore il contratto per una somma assicurata proporzionalmente ridotta, detta valore di riduzione. Il c.c. (art. 1325) stabilisce che le condizioni e le modalità della riduzione debbano essere previste dal contratto di assicurazione e riprodotte sulla polizza, in modo tale che l’assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere il valore di riduzione dell’assicurazione.

riscatto dell’assicurazione: diritto potestativo dell’assicurato nel contratto di assicurazione sulla vita. L’assicurato, che abbia pagato il premio relativo al primo anno di rapporto assicurativo, può risolvere il contratto di assicurazione cessando di pagare i premi e ricevendo una quota dei premi pagati, detti valore di assicurazione. Le condizioni e le modalità del riscatto devono per legge essere previste dal contratto di assicurazione e riprodotte sulla polizza in modo tale che l’assicurato sia in grado in ogni momento, di conoscere il valore di riscatto dell’assicurazione (1925 c.c.).

rischio nell’assicurazione: il rischio di evento incerto costituisce oggetto del contratto di assicurazione, la cui causa consiste nel trasferimento oneroso del rischio dal soggetto esposto ad una impresa di assicurazione. Se pertanto il rischio dedotto in un contratto di assicurazione non è mai esistito oppure ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, questo è nullo per mancanza originaria di causa, ed i premi eventualmente pagati dovranno essere restituiti. Il mutamento delle condizioni di rischio nel corso del contratto di assicurazione importa un’alterazione dell’equilibrio causale tra le prestazioni ed una conseguente e necessaria modifica delle condizioni contrattuali, quando non raggiunga dimensioni tali da legittimare il recesso dell’assicurazione del contratto. Il rischio che il contratto trasferisce dall’assicurato all’assicuratore è quello al quale le cose o la vita dell’assicurato sono esposte per il caso fortuito o per la forza maggiore (art. 1900 c.c.), esclusi però , salvo patto contrario, i casi di guerra, insurrezione o tumulto popolare (art. 1912 c.c.), oppure per il fatto doloso o colposo di terzi, inclusi dipendenti dell’assicurato, oppure, ancora, il rischio che dipende dal fatto dello stesso assicurato, se commesso con colpa lieve. Non sono indennizzati i sinistri che dipendono da dolo e, salvo patto contrario, da colpa grave.

risoluzione del contratto di assicurazione sulla vita: diritto potestativo che il c.c. attribuisce all’assicuratore in caso di mancato pagamento di premi da parte dell’assicurato. Se il pagamento del premio non avviene nel termine di tolleranza, l’assicurazione resta sospesa e il rischio non è coperto. Se si tratta del premio relativo al primo anno di vita del rapporto assicurativo, l’assicuratore ha sei mesi, decorrenti dalla scadenza del termine di tolleranza, per decidere se agire per la riscossione dei premi o considerare risolto il contratto. Per il mancato pagamento dei premi relativi agli anni successivi al primo, l’assicuratore non può agire per l’adempimento: può, scaduto il termine di tolleranza previsto nella polizza, o, in mancanza, nei venti giorni successivi alla scadenza del premio, avvalersi del diritto alla risoluzione di diritto del contratto, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell’assicurazione o per la riduzione della somma assicurata (art. 1924 c.c.). La facoltà di risolvere il contratto di assicurazione è concessa all’assicuratore anche nel caso in cui l’assicurato abbia mutato professione o attività e ciò abbia importato un aggravamento del rischio (v.) tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l’assicuratore non avrebbe concluso il contratto di assicurazione (art. 1926, comma 1o, c.c.). V. riscatto dell’assicurazione; riduzione dell’assicurazione.

assicurazione sulla vita: è il contratto di assicurazione mediante il quale un soggetto, l’assicuratore, si obbliga, verso corrispettivo, a pagare un capitale (v.) o una rendita (v.) ad altro soggetto, al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 c.c.). L’evento può riferirsi alla vita del contraente o di un terzo. Il capitale o la rendita possono essere pagati al contraente o a terzi beneficiari da lui designati. L’assicurazione assicurazione può essere: per il caso di morte, per il caso di sopravvivenza oppure mista. L’alea del contratto è il momento, incerto, in cui si verificherà l’evento assicurato. L’assicurazione assicurazione è informata al principio previdenziale (v.), per cui può essere contratta per qualsiasi somma. Il premio varia oltre che in rapporto al capitale o alla rendita assicurata, a seconda dell’entità del rischio, che dipende dall’età , dalle condizioni di salute e dalla professione dell’assicurato. Il cambiamento di professione dell’assicurato in pendenza del contratto può comportare aggravamento del rischio e determinare una riduzione proporzionale della somma assicurata, oppure la risoluzione del contratto (art. 1926 c.c.). In caso di mancato pagamento del premio di assicurazione negli anni successivi al primo valgono le norme relative al riscatto dell’assicurazione e dalla riduzione della somma assicurata. V. riscatto dell’assicurazione; riduzione dell’assicurazione.


Asseverazione      |      Assicurazione viaggio


 
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