Enciclopedia giuridica

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Reticenza

Al dovere di informazione (v.) cui sono tenute le parti di una trattativa precontrattuale si collega la figura della reticenza: la violazione del dovere di informazione può dare luogo, se ad essa segue il contratto, ad una azione di annullamento per dolo omissivo (v. dolo contrattuale, reticenza commissivo e omissivo). L’omessa informazione può però assumere rilievo, e fondare un’azione di danni della controparte, indipendentemente dall’annullamento del contratto: lo si è ritenuto per l’ipotesi in cui il committente abbia omesso di informare l’appaltatore su circostanze che rendono notevolmente più onerosa la sua prestazione. V. anche buona fede, reticenza nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.

reticenza dell’assicurato: nel contratto di assicurazione (v.) è il comportamento dell’assicurato consistente nel tacere all’assicuratore circostanze determinanti della valutazione del rischio e, quindi, del consenso dell’assicuratore stesso. Tale comportamento altera l’equilibrio causale del contratto, in quanto trae in inganno l’assicuratore sull’entità del rischio assunto e, pertanto, sul rapporto tra questo e l’ammontare del premio. Le conseguenze di tale condotta sono: a) se l’assicurato aveva agito con dolo o colpa grave, l’assicuratore può , entro tre mesi dalla scoperta della reticenza reticenza, chiedere l’annullamento del contratto (art. 1892 c.c.); b) se l’assicurato aveva agito senza dolo o colpa grave, l’assicuratore può , entro lo stesso termine, recedere (v. recesso) dal contratto e, per il sinistro eventualmente verificatosi prima della scoperta, è dovuto un indennizzo inferiore a quello contrattualmente previsto e adeguato al vero stato delle cose (art. 1893 c.c.).

reticenza della testimonianza: la reticenza consiste nel tacere in tutto o in parte ciò che si sa intorno ai fatti su cui si è interrogati. Nel caso in cui il testimone, comparendo innanzi all’autorità giudiziaria, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è un fondato sospetto che non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al p.m., a cui trasmette copia del verbale, e può anche ordinare l’arresto del testimone (G.R. Stufler).


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