recesso ad nutum: v. recesso legale.
recesso dai trattati internazionali: v. denuncia, recesso dei trattati internazionali.
recesso dal contratto: è la facoltà di sciogliere il contratto come atto unilaterale che, in deroga al principio per il quale il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso (v. mutuo dissenso), può essere consentita (art. 1373 c.c.) ad una delle parti o ad entrambe dal contratto stesso. Il recesso recesso è l’atto unilaterale (v. atti unilaterali) di una parte e non richiede, appunto perche´ atto unilaterale, l’accettazione dell’altra: basta che venga portato a sua conoscenza; e produce l’effetto di sciogliere il contratto, secondo la regola propria degli atti unilaterali (art. 1334 c.c.), nel momento stesso in cui viene comunicato. Naturalmente, se il contratto dal quale si recede ha forma scritta ad substantiam (v. forma, recesso scritta ad substantiam), anche la dichiarazione di recesso deve assumere questa forma. La giurisprudenza sottopone la validità della clausola che introduce la facoltà di recesso ad una condizione molto rigorosa: il diritto di recesso ex art. 1373 c.c. per la sua natura di eccezione al principio generale della irrevocabilità degli impegni negoziali, non può essere svincolato da un termine preciso o, quanto meno, sicuramente determinabile, in assenza del quale l’efficacia del contratto resterebbe indefinitamente subordinata all’arbitrio della parte titolare di tale diritto, con conseguente irrealizzabilità delle finalità perseguite con il contratto stesso. Nei contratti a esecuzione istantanea e (v. contratti, recesso a esecuzione istantanea) in quelli a esecuzione differita (v. contratti, recesso a esecuzione differita) la facoltà di recesso può essere esercitata, salvo patto contrario, solo prima che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione (art. 1373, comma 1o, c.c.): se la parte ha già eseguito o ha cominciato ad eseguire la sua prestazione (il compratore a rate, ad esempio, ha già pagato una rata del prezzo), non può più recedere (e pretendere la restituzione di ciò che ha dato), ne´ può recedere l’altra parte (offrendo in restituzione ciò che ha ricevuto). Al contrario, nei contratti a esecuzione continuata (v. contratti, recesso a esecuzione continuata) o periodica (v. contratti, recesso a esecuzione periodica) il recesso è possibile anche se è già iniziata l’esecuzione del contratto; ma, salvo patto contrario, non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (art. 1373, comma 2o, c.c.). In altre parole, nei contratti a esecuzione continuata produce effetto dal momento della comunicazione all’altro contraente; nei contratti a esecuzione periodica dal momento della esecuzione della prestazione in corso alla data della comunicazione del recesso. In ogni caso, il recesso scioglie il rapporto contrattuale senza effetto retroattivo: il contratto conserva piena efficacia per tutto il tempo anteriore alla data di efficacia del recesso, e le parti non possono pretendere la restituzione di ciò che, fino a quella data, hanno prestato. V. anche domicilio, vendite a recesso; comodato; contratti, recesso di durata.
recesso dalle trattative contrattuali: è la improvvisa ed ingiustificata rottura delle trattative, intervenuta nel momento in cui l’altra parte aveva motivo di fare affidamento sulla futura conclusione del contratto ed aveva, perciò, effettuato delle spese per fare fronte all’adempimento delle obbligazioni contrattuali (l’appaltatore, ad esempio, aveva già predisposto la sua organizzazione aziendale, assunto dipendenti e così via, per dare esecuzione ad un appalto che le circostanze facevano apparire come di sicura definizione) o aveva rinunciato ad altri contratti. V. anche buona fede, recesso nella formazione del contratto e nello svolgimento delle trattative.
recesso del committente: v. appalto, recesso del committente dal contratto di recesso.
recesso dell’associato: v. associato, recesso dell’recesso.
recesso del socio di cooperativa: v. società cooperativa, recesso del socio di recesso.
recesso del socio di società semplice: v. società semplice, scioglimento del rapporto di recesso limitatamente ad un socio.
diritto di recesso del socio: v. socio, diritto di recesso del recesso.
diritto di recesso del socio dissenziente: v. socio, recesso dissenziente.
recesso legale: è il recesso consentito dalla legge per evitare che si instaurino rapporti contrattuali perpetui (v. contratto di durata). Bisogna al riguardo distinguere fra due forme di recesso: a volte è concesso alla parte il recesso puro e semplice o recesso ad nutum, quale mero atto di autonomia del singolo, che non richiede giustificazione; altre volte è riconosciuto solo il recesso per giusta causa, che deve essere giustificato dal contraente che recede. Il recesso puro e semplice è concesso talvolta a ciascuna delle parti, come nella somministrazione (v.) (art. 1569 c.c.) e nel contratto di società di persone (v.) (art. 2285 c.c.); talaltra ad una sola parte: solo al lavoratore nel contratto di lavoro (v. lavoro, recesso subordinato) (l. n. 604 del 1966), solo al committente nell’appalto (v.) (art. 1671 c.c.) e così via. Può recedere dal contratto di lavoro solo per giusta causa (o per giustificato motivo) il datore di lavoro (l. n. 604 del 1966); può recedere dall’apertura di credito (v.) a tempo determinato solo per giusta causa la banca (art. 1845 c.c.) e così via.
recesso nell’apertura del credito: v. apertura di credito, recesso nell’recesso.
recesso per giusta causa: v. recesso legale; giusta causa, recesso di recesso dal contratto.
recesso unilaterale dal contratto: v. recesso dal contratto; comodato.
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