Il comodato è un contratto reale: con esso una parte, il comodante, consegna all’altra, il comodatario, una determinata cosa affinche´ se ne serva per un uso determinato, con l’obbligazione di restituire la stessa cosa ricevuta (art. 1803, comma 1o, c.c.). La consegna della cosa non è oggetto di obbligazione, ma è requisito necessario per la conclusione del contratto: la legge protegge l’interesse del comodante alla restituzione della cosa data in prestito (questa è l’unica obbligazione che sorge dal contratto), e non anche l’interesse del comodatario a riceverla in prestito. Ev un contratto a titolo gratuito (art. 1803, comma 2o, c.c.): la causa è , generalmente, lo spirito di liberalità (si presta un oggetto ad un amico, si concede l’uso gratuito della sala di un palazzo perche´ vi si svolga una riunione o una mostra e simili); ma può anche trattarsi di un prestito gratuito giustificato dai rapporti di affari intercorrenti fra le parti (e può accadere che un’impresa dia in comodato ad un’altra impresa un immobile oppure macchine o impianti per un proprio interesse economico a che l’altra ne faccia uso). Sicche´ entro il più generale schema del comodato quale contratto a titolo gratuito si dovrà distinguere fra comodato per causa di liberalità , che realizza un interesse non patrimoniale del comodante, e un comodato non liberale, diretto a realizzare un interesse patrimoniale del comodante. La gratuità distingue il comodato dalla locazione: se per l’uso della cosa altrui, mobile o immobile, è previsto un corrispettivo, il contratto è locazione. Tuttavia, con il comodato si ritiene compatibile la previsione di una prestazione a carico del comodatario a titolo di onere (v.) o modus, in analogia con quanto è legislativamente ammesso per la donazione (v.) (art. 793 c.c.), pur con la precisazione che deve trattarsi di un compenso modestissimo e tale da non snaturare il rapporto; ciò che invece accade quando il compenso appaia, per il suo ammontare, suscettibile di essere qualificato come corrispettivo per il godimento della cosa. Bisogna però considerare che l’onere è , per sua natura, apponibile solo agli atti di liberalità (v.) e che la qualificazione del contratto come comodato, nonostante la previsione di un compenso, è ammissibile solo se sia certo lo spirito di liberalità . Quando il tradens sia, invece, mosso da un interesse patrimoniale, la previsione di un compenso, per quanto modesto, comporta la qualificazione del contratto come contratto a titolo oneroso e, in particolare, come locazione. L’esiguità del compenso sarà irrilevante, essendo in linea di principio irrilevante l’equivalenza delle prestazioni contrattuali. Il comodatario può servirsi della cosa solo per l’uso convenuto, deve custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, non può darla in subcomodato senza il consenso del comodante (art. 1804 c.c.). Alla gratuità del comodato si ricollegano sensibili differenze rispetto alla locazione (v.) per ciò che attiene al perimento della cosa. Anzitutto, se questa è stata stimata al momento del contratto, è a carico del comodatario anche il perimento dovuto a causa a lui non imputabile (art. 1806 c.c.); sicche´ l’obbligazione del comodatario si presenta, in tal caso, come una vera e propria obbligazione di garanzia. Regole rigorose valgono anche in difetto di stima: se la cosa perisce per caso fortuito (ad esempio, per il naufragio della nave che la trasporta), il comodatario è responsabile del perimento nel caso in cui, potendo scegliere se salvare la cosa altrui o una cosa propria (solo per una delle due, ad esempio, c’è posto nella scialuppa di salvataggio), ha preferito salvare la propria (art. 1805, comma 1o, c.c.). Se la impiega per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello pattuito, si libera da responsabilità per il perimento dovuto a causa a lui non imputabile solo provando che la cosa sarebbe comunque perita (art. 1805, comma 2o, c.c.). La cosa dovrà essere restituita alla scadenza del termine (v.) pattuito o, se non è previsto un termine, quando il comodatario se ne è servito per l’uso convenuto, salvo che nel frattempo non sia intervenuto un bisogno urgente e imprevisto del comodante (art. 1809 c.c.) o, se un termine non è implicito nell’uso convenuto (come non è implicito nel caso in cui si sia prestato il proprio appartamento ad un amico) a richiesta del comodante (art. 1810 c.c.). Oltre che a termine, il comodato può essere sottoposto, come qualsiasi contratto, a condizione risolutiva (v. condizione, comodato risolutiva). Si parla di precario per l’ipotesi in cui sia stato espressamente pattuito che il comodatario dovrà restituire la cosa non appena il comodante ne faccia richiesta. L’inadempimento del comodatario legittima il comodante a chiedere l’immediata restituzione della cosa (art. 1804, comma 3o, c.c.): ciò che corrisponde alla figura del recesso (v.) unilaterale dal contratto. Il comodante potrà , inoltre, chiedere il risarcimento del danno, ma alle condizioni ed entro i limiti di cui agli artt. 1805 – 1807 c.c.). La morte del comodante non estingue il comodato, che dovrà essere rispettato dagli eredi; la morte del comodatario, per contro, lo estingue.
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