Enciclopedia giuridica

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Perimento



perimento della cosa legata: il legato (v.) non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore. L’obbligazione dell’onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (art. 673 c.c.).

rischio del perimento della cosa: figura rilevante nei contratti traslativi della proprietà . Stabilire il momento in cui la proprietà passa dall’alienante all’acquirente è rilevante agli effetti del passaggio del perimento perimento: il rischio incombe su chi ne è proprietario; sul venditore, se ne è ancora proprietario, sul compratore se ne è già proprietario (res perit domino). Perciò , se è stata venduta una cosa determinata, già passata di conseguenza in proprietà del compratore al momento del contratto (art. 1376 c.c.), e la cosa perisce, prima della consegna al compratore, per causa non imputabile al venditore, il rischio incombe sul compratore, che dovrà ugualmente pagarne il prezzo (art. 1465, comma 1o, c.c.). Se si tratta di cosa di genere, occorrerà accertare se, al momento del perimento, sia già avvenuta l’individuazione: se questa è già avvenuta, anche mediante la consegna al trasportatore, il rischio grava sul compratore, che era già proprietario delle cose al momento del loro perimento, e il compratore dovrà , anche in questo caso, pagare il prezzo (art. 1465, comma 3o, c.c.). V. anche mora, perimento del creditore; consenso, effetto traslativo del perimento; cessione del credito; mandato, perimento con e senza rappresentanza.

rischio del perimento della cosa conferita: se il socio di un società (v.) conferisce, anziche´ una somma di danaro, un bene in proprietà , il passaggio dei rischi è regolato dalle norme sulla vendita (art. 2254, comma 1o, c.c.). Pertanto, se la cosa perisce quando è già stata acquistata dalla società , il rischio del suo perimento grava sulla società stessa, mentre il socio conserva il diritto di restare nella società . Se il socio conferisce un bene in godimento, il rischio per il perimento di questo continua a gravare sul socio: pertanto, in caso del perimento del bene, il socio perde il diritto a restare nella società e può essere dichiarato decaduto come socio moroso (v.), anche se il perimento della cosa non era a lui imputabile (art. 2254, comma 2o, c.c.). Se trattasi di socio di s.p.a. (v.) o in accomandita per azioni (v. società in accomandita per azioni) o società cooperativa per azioni (v. società cooperativa, perimento per azioni), le sue azioni verranno annullate, salvo la facoltà per il socio di evitare la propria decadenza con la liberazione delle azioni in danaro; nell’ipotesi in cui le azioni siano state trasferite, la decadenza può essere pronunciata nei confronti dell’acquirente, salva la facoltà di liberare azioni in danaro.


Periculum in mora      |      Periodo d’imposta


 
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