Enciclopedia giuridica

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Decadenza

Ev l’estinzione di un diritto per mancato esercizio entro un dato tempo (art. 2964 c.c.). Dalla prescrizione (v.) differisce per la specifica funzione che assolve, la quale consiste nel limitare entro un breve, e talvolta brevissimo, tempo lo stato di incertezza delle situazioni giuridiche. Così sono sottoposti a termine di decadenza, ad esempio, il diritto del compratore di denunciare, entro otto giorni dalla scoperta, i vizi della cosa vendutagli (art. 1495, comma 1o, c.c.); il diritto del comproprietario dissenziente di impugnare, entro trenta giorni, le deliberazioni della maggioranza (art. 1109 c.c.). Termini di decadenza sono poi tutti i termini perentori previsti per il compimento di atti processuali: così, se una sentenza di primo grado non è appellata entro trenta giorni dalla notificazione, non è più impugnabile ed acquista, definitivamente, autorità di cosa giudicata. Per questa sua specifica funzione, la decadenza non ammette ne´ interruzione ne´ , di regola, sospensione (e le eccezioni alla regola debbono essere espressamente previste, come ad esempio la sospensione nel periodo feriale dei termini per compiere determinati atti processuali). Essa non può essere impedita se non dal compimento dell’atto (art. 2966 c.c.). Sarebbe vano ricercare il fondamento della decadenza nella natura dei diritti che vi sono sottoposti: diritti tra loro analoghi, come il diritto di chiedere l’annullamento di un contratto e il diritto di chiedere l’annullamento di una deliberazione condominiale sono sottoposti, l’uno, a prescrizione e, l’altro, a decadenza. E c’è di più : la deliberazione di una società può essere impugnata entro il termine di decadenza di tre mesi (art. 2377 c.c.); la deliberazione di una associazione può , invece, essere impugnata, mancando una norma che preveda un termine di decadenza (art. 23 c.c.), entro l’ordinario termine di prescrizione. La ragione per la quale determinati diritti sono sottoposti a decadenza anziche´ a prescrizione è solo nella valutazione legislativa di limitare, in certi casi, ad un tempo assai breve l’incertezza delle situazioni giuridiche, senza ammettere (qui sta la differenza fra decadenza e prescrizioni brevi) ne´ interruzione (v. prescrizione, interruzione della decadenza) ne´ , di regola, sospensione (v. prescrizione, sospensione della decadenza). La decadenza ha natura eccezionale, diversamente dalla prescrizione, cui è di regola sottoposto ogni diritto (art. 2934, comma 1o, c.c.): quando non sia previsto un termine di decadenza, il diritto dovrà ritenersi sottoposto a termine di prescrizione. Come la prescrizione, neppure la decadenza può essere rilevata d’ufficio dal giudice (art. 2969 c.c.), ma solo su esecuzione dell’interessato. A differenza della prescrizione, che è regolata solo dalla legge, la decadenza può essere pattuita: il contratto può sottoporre a termine di decadenza l’esercizio dei diritti che da esso derivano. Ma è nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto (art. 2965 c.c.).

decadenza dai termini per il compimento di atti processuali: situazione che si verifica ogni qual volta le parti, durante lo svolgimento del processo, non pongono in essere gli atti processuali dovuti entro un termine perentorio.

decadenza dall’assunzione di mezzi di prova: situazione che si verifica ogni qual volta non venga rispettato il tempo, il luogo e il modo stabilito dal giudice per l’assunzione. .

decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte: situazione che si verifica ogni qual volta la parte interessata non riproponga espressamente in appello le domande e le eccezioni non accolte in primo grado o rimaste assorbite. .

decadenza dell’aggiudicatario: situazione che si verifica qualora non venga depositato il prezzo di vendita nel termine stabilito dal giudice dell’esecuzione.


Debitore      |      Decentramento


 
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