Ev un’organizzazione collettiva (v.) diretta alla realizzazione di scopi ideali o comunque non economici, disciplinata nel titolo II del libro I del c.c.. V. anche volontariato, organizzazioni di associazione.
accettazione di donazioni da parte dell’associazione: per conseguire donazioni (v.) che non siano donazioni di modico valore (v.), donazioni indirette (v.), o liberalità d’uso (v.) (queste ultime non sono mai donazioni per l’espresso dettato dell’art. 770, comma 2o, c.c.), le associazioni riconosciute (v.) devono chiedere la relativa autorizzazione all’autorità governativa (art. 17 c.c.). Le associazioni non riconosciute (v.) non possono conseguire le donazioni predette: ai sensi dell’art. 786 c.c., la donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l’istanza per ottenere il riconoscimento (v. riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni). Diverse regole valgono per le organizzazioni di volontariato (v. volontariato, organizzazioni di associazione).
accettazione di eredità da parte di associazione: le associazioni riconosciute (v.), per accettare le eredità devolute a loro favore, devono chiedere la relativa autorizzazione all’autorità governativa (art. 17 c.c.). Le associazioni non riconosciute (v.) non possono conseguire eredità : in caso di disposizioni testamentarie a favore di tali enti, se l’associazione intende conseguire comunque l’eredità , dovrà fare istanza per il riconoscimento (v. associazione riconosciuta) entro un anno da quando il testamento è eseguibile (art. 600 c.c.). Le associazioni possono accettare le eredità loro devolutesi solo con il beneficio di inventario (v. beneficio, associazione di inventario) (art. 473 c.c.). Diverse regole valgono per le organizzazioni di volontariato (v. volontariato, organizzazioni di associazione).
accettazione di legati da parte dell’associazione: vale la stessa disciplina che per il conseguimento dell’eredità (v. accettazione di eredità da parte di associazione), con la differenza che in questo caso, poiche´ il legato si acquista senza bisogno di accettazione (art. 649 c.c.), per conseguire il legato sarà sufficiente la sola autorizzazione ex art. 17 c.c.. Si ritiene inoltre che l’autorizzazione ex art. 17 c.c. non sia necessaria per i legati di modico valore. Diverse regole valgono per le organizzazioni di volontariato (v. volontariato, organizzazioni di associazione).
acquisti dell’associazione: l’associazione non riconosciuta (v.) può effettuare solo acquisti a titolo oneroso o conseguire donazioni (v.) di modico valore, senza alcuna necessità di autorizzazione. L’associazione riconosciuta (v.) può effettuare qualunque tipo di acquisto (v.) sia a titolo oneroso che a titolo gratuito; tuttavia non può acquistare beni immobili, conseguire eredità o legati, ricevere per donazione, senza previa autorizzazione dell’autorità governativa (art. 17, comma 1o, c.c.). Senza questa autorizzazione, l’acquisto e l’accettazione non hanno effetto (art. 17, comma 2o, c.c.). Diverse regole valgono per le organizzazioni di volontariato (v. volontariato, organizzazioni di associazione).
acquisti immobiliari della associazione non riconosciuta: l’associazione non riconosciuta (v.) può acquistare beni immobili a titolo oneroso o a titolo originario senza necessità di alcuna autorizzazione. Diverse regole valgono per le organizzazioni di volontariato (v. volontariato, organizzazioni di associazione).
adesione all’associazione: v. associato, acquisto della qualità di associazione.
amministratori dell’associazione non riconosciuta: hanno l’identica natura giuridica di quelli dell’associazione riconosciuta (v.) perche´ costituiscono un organo (v. organo dell’associazione) necessario dell’organizzazione collettiva. Tuttavia gli associazione associazione sono personalmente responsabili delle obbligazioni dell’associazione stessa, qualora il fondo comune (v. fondo comune dell’associazione) non basti a soddisfare i diritti dei creditori (art. 38 c.c.).
amministratori dell’associazione riconosciuta: gli associazione associazione costituiscono un organo (v. organo dell’associazione) necessario dell’organizzazione collettiva ma non sono responsabili nemmeno sussidiariamente delle obbligazioni dell’associazione, se l’associazione è stata iscritta nel registro delle persone giuridiche (v. registro, associazione delle persone giuridiche) (art. 33 c.c.).
ammissione all’associazione: v. associato, ammissione dell’associazione.
annullabilità delle deliberazioni dell’associazione: le deliberazioni dell’assemblea di un’associazione contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, possono essere annullate su istanza degli organi dell’associazione, di ciascun associato (con esclusione degli associati assenzienti alla deliberazione) e del pubblico ministero (v.) (art. 23, comma 1o, c.c.). L’azione di annullamento (v.) che in tale settore di disciplina si sostituisce a quella di nullità (v.), può essere esperita nell’ordinario termine decennale di prescrizione (v.). L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (art. 23, comma 2o, c.c.). L’art. 23 c.c. (commi 3o e 4o) prevede anche la possibilità di sospensione, da parte dell’autorità giudiziaria o di quella governativa, dell’esecuzione della deliberazione impugnata, in attesa della definizione del giudizio.
assemblea dell’associazione: l’associazione associazione è un organo (v. organo dell’associazione) necessario, costituito dall’intera collettività degli associati. Delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, in prima convocazione. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purche´ vi sia la maggioranza di voti (art. 21, comma 1o, c.c.). Per le deliberazioni di modificazione dell’atto costitutivo e dello statuto, se in essi non è disposto diversamente, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (art. 21, comma 2o, c.c.). Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 21, comma 3o, c.c.). Delle deliberazioni dell’associazione associazione si redige processo verbale per la documentazione delle stesse.
assemblee parziali dell’associazione: sono, nelle associazioni di massa, le assemblee di zona o di categoria nelle quali vengono designati i delegati che dovranno votare nell’ assemblea dell’associazione che riunisce tutti i soggetti designati dalle singole associazione associazione.
associazione atipica: sotto il nome di associazione associazione il c.c. regola una specifica figura associativa, caratterizzata dallo scopo ideale, non già una generica residuale figura, ricorrente tutte le volte in cui il rapporto associativo non appaia altrimenti qualificabile. Il che non significa che un fine economico, diverso dalla causa delle società , lucrative o cooperative, e dalla causa del consorzio, non possa essere collettivamente perseguito. I principi sulla autonomia contrattuale (art. 1322, comma 2o, c.c.) valgono anche in questo campo; nulla si oppone, in linea di principio, alla validità di una causa associativa atipica (la regola di tipicità opera, a norma dell’art. 2249 c.c., solo all’interno della società ); purche´ , naturalmente, la causa esista, ossia il contratto associativo appaia, secondo il criterio di legge, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Di regola questa causa atipica sarà una causa mista, nella quale coesistono cioè elementi della causa associativa con elementi della causa societaria (lucrativa o mutualistica). A queste associazioni atipiche potranno applicarsi per analogia le norme relative alla concorrente causa societaria. Sono associazione i consorzi di urbanizzazione (v.), costituiti fra i proprietari di aree con destinazione residenziale o turistica e miranti all’autogoverno urbanistico del comprensorio consortile. Qui la qualificazione come associazione associazione è da considerare non corretta. Questi consorzi perseguono scopi che corrispondono a compiti degli enti locali, talvolta integrando le funzioni urbanistiche di questi, talaltra sostituendo l’autogoverno del comprensorio al governo pubblico del territorio. Sulla meritevolezza dell’interesse perseguito, alla stregua dell’art. 1322 c.c., non possono certo porsi dubbi. Ma sono consorzi (recte: associazioni atipiche) retti dal principio delle quote di interesse: a queste si commisurano tanto i contributi dovuti dagli associati quanto il diritto di voto ad essi spettante in assemblea; ciò che li pone in netta antitesi con le associazioni in senso stretto.
atto costitutivo dell’associazione: è il documento che contiene il contratto di associazione; nella prassi si distingue tra l’associazione associazione che documenta la volontà delle parti di dare vita all’associazione, e lo statuto che contiene le norme di funzionamento dell’organizzazione. L’associazione associazione deve contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, l’indicazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni di ammissione degli associati (art. 16, comma 1o, c.c.). Il codice prevede che l’associazione associazione possa avere come contenuto eventuale le norme relative all’estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio (art. 16, comma 2o, c.c.). Tale contenuto è necessario solo per ottenere il riconoscimento (v. associazione riconosciuta), per il quale è altresì necessario che l’atto costitutivo rivesta la forma dell’atto pubblico (v.) (art. 14, comma 1o, c.c.). Perche´ si costituisca un’associazione non riconosciuta (v.) è sufficiente la manifestazione della volontà degli associati in ordine alla costituzione dell’associazione, determinando lo scopo, l’ordinamento e le condizioni di ammissione degli associati. In tale caso non è richiesta alcuna forma scritta, salvo che una forma particolare sia richiesta dalla natura degli apporti degli associati. Regole particolari valgono per le organizzazioni di volontariato (v. volontariato, organizzazioni di associazione).
associazione come contratto: l’associazione trae origine da un contratto (v.). Il contratto di associazione è un contratto plurilaterale con comunione di scopo (v. contratto, associazione plurilaterale) ed un contratto di organizzazione. Il contratto di associazione, in particolare, è un contratto aperto all’adesione di altre parti (art. 1332 c.c.).
associazione come formazione sociale: l’organizzazione collettiva che si costituisce come effetto del contratto di associazione costituisce una forma di manifestazione di quelle formazioni sociali (v.) intermedie tra l’individuo e lo Stato alle quali fa riferimento l’art. 2 Cost..
associazione come istituzione: il termine istituzioni è equivalente a quello di formazioni sociali (v. associazione come formazione sociale).
associazione come universitas personarum: l’espressione universitas personarum veniva utilizzata tradizionalmente per designare le associazioni, considerate come pluralità di persone unite per il perseguimento di uno scopo comune, in contrapposizione alle fondazioni (v.), che venivano denominate universitates bonorum, facendosi con tale termine riferimento ad un complesso di beni destinato al perseguimento di uno scopo.
competenza degli organi dell’associazione: l’associazione deve avere necessariamente due organi: l’assemblea (v. assemblea dell’associazione) e l’organo amministrativo (v. amministratori dell’associazione). Tali organi hanno un competenza esclusiva: all’organo amministrativo spetta la competenza di amministrare l’associazione: l’assemblea non può impartirgli direttive su singoli atti di amministrazione ne´ sostituirsi ad esso nel loro compimento. L’assemblea ha competenza in tema di approvazione del bilancio (art. 20, comma 1o, c.c.), di modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto (art. 21, comma 2o, c.c.), di scioglimento dell’associazione e di devoluzione del suo patrimonio (art. 21, comma 3o, c.c.), di nomina e revoca degli amministratori, di deliberazione dell’azione di responsabilità contro gli amministratori (art. 22 c.c.), di esclusione degli associati (art. 24, comma 3o, c.c.).
associazione complessa: l’associazione associazione è quella formata, anziche´ da persone fisiche (v.), da altre associazioni, le quali possono, a loro volta, unire fra loro altre associazioni ancora, e così via fino alla base della piramide, costituita da una pluralità di associazioni formate, questa volta, da persone fisiche. Tale tipo di organizzazione è propria dei sindacati (v.). Costituisce una manifestazione del più complesso fenomeno delle associazioni dipendenti (v. associazione dipendenti).
associazione con efficacia esterna: il termine designa quei contratti plurilaterali con comunione di scopo (v. contratto, associazione plurilaterale) in cui l’esercizio in comune dell’attività dedotta come oggetto nel contratto si manifesta, oltre che nei rapporti interni, anche in quelli esterni. Nell’associazione le parti si presentano, rispetto ai terzi, come un gruppo unitario, nel nome del quale vengono posti in essere gli atti inerenti all’esecuzione del contratto.
contratto di associazione: v. atto costitutivo dell’associazione; associazione come contratto; principio di uguaglianza nell’associazione; associato, acquisto della qualità di associazione; associato, ammissione dell’associazione; associato, contributi dell’associazione.
contributi annui all’associazione: v. associato, contributi dell’associazione.
controlli pubblici dell’associazione: l’associazione riconosciuta (v.) è sottoposta ad una serie di penetranti controlli pubblici (v.) da parte dell’autorità amministrativa. Tra le principali forme di controllo si annoverano, in sede di riconoscimento, il vaglio di legittimità dell’atto costitutivo e dello statuto (art. 12 c.c.) e di sufficienza dei mezzi patrimoniali per provvedere allo scopo (art. 2 disp. att. c.c.) in essi enunciato; l’autorizzazione agli acquisti (art. 17 c.c.) (v. acquisti dell’associazione); il vaglio di legittimità delle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto (art. 16, comma 3o, c.c.). Le associazioni non riconosciute (v.) sono invece soggette (come pure lo sono le associazioni riconosciute), al solo controllo dell’autorità giudiziaria sulla validità delle deliberazioni assembleari (art. 23 c.c.) e del contratto di associazione (artt. 1418 ss. c.c.).
controllo sugli acquisti dell’associazione: v. acquisti dell’associazione.
convocazione dell’assemblea di associazione: l’assemblea dell’associazione è convocata dall’organo amministrativo: essa deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati (art. 20 c.c.). Nel caso in cui gli amministratori non ottemperino alla richiesta proveniente dagli associati, questi ultimi possono ottenere la convocazione dell’assemblea chiedendola al presidente del tribunale che emetterà il relativo provvedimento di convocazione (art. 20, comma 2o, c.c.). Il voto (v.) va espresso in assemblea: tuttavia è possibile che l’atto costitutivo dell’associazione deroghi a tale norma consentendo al singolo associato di esprimere per corrispondenza il proprio voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione (art. 8, comma 2o, disp. att. c.c.).
deliberazioni dell’assemblea di associazione: v. annullabilità delle deliberazioni dell’associazione; assemblea dell’associazione; assemblee parziali dell’associazione; competenza degli organi dell’associazione; convocazione dell’assemblea di associazione.
associazione di cooperazione economica AsiaassociazionePacifico (Apec): istituita nel 1989 a Camberra su iniziativa dell’Australia, con l’appoggio giapponese non presenta una struttura istituzionalizzata. Partecipano attualmente all’associazione associazione, oltre agli Stati membri originari: Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Corea del sud ed i sei Stati membri dell’Asean (Malaysia, Singapore, Tailandia, Indonesia, Filippine e Brunei), anche gli Stati Uniti, il Canada, il Messico, la Cina continentale, Taiwan, Hong Kong e Papua Nuova Guinea. Ha sede a Singapore. Si propone di favorire lo sviluppo dell’area del Pacifico attraverso l’intensificazione degli scambi commerciali, degli investimenti industriali e delle altre forme di stretta cooperazione economica, al fine della creazione di un’area di accentuate interdipendenze.
differenze tra associazione e società: sia l’associazione che le società appartengono alla categoria delle organizzazioni collettive (v.); si differenziano essenzialmente per lo scopo, poiche´ l’associazione deve avere uno scopo ideale o comunque non economico; la società , se si tratta di società lucrative (v.) ha per scopo il conseguimento di un utile; se si tratta di società cooperativa (v.) ha per scopo un risparmio di spesa od un aumento di retribuzione (c.d. scopo mutualistico) (art. 2511 c.c.) che costituisce, a differenza di quello dell’associazione, uno scopo di natura economica.
associazione dipendente: ricorre quando un’associazione presenta la peculiarità di essere un’autonoma associazione e, al tempo stesso, elemento di organizzazione di un diverso ente. Potrà dirsi di essere in presenza di un’associazione associazione ma, allo stesso tempo, autonoma solo se l’associazione è dotata di una propria assemblea che non abbia solo funzioni di assemblea separata del raggruppamento maggiore e se l’assemblea dell’associazione abbia il potere di nominare i propri organi direttivi. Conseguenze dell’autonomia del raggruppamento dipendente sono essenzialmente le seguenti: 1) delle obbligazioni del raggruppamento minore risponderà solo quest’ultimo ed i suoi amministratori; 2) il datore di lavoro dei dipendenti dell’associazione sarà considerato l’associazione stessa; 3) l’associazione può recedere dal rapporto che la lega all’ente sovraordinato.
associazione di tipo mafioso: prende questa denominazione il delitto previsto e punito dall’art. 416 bis c.p., aggiuntovi dall’art. 1 della l. 13 settembre 1982, n. 646. Secondo questa norma si ha associazione quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti ingiusti per se´ e per altri.
associazione di volontariato: v. volontariato, organizzazioni di associazione.
associazione e fondazione: la fondazione costituisce, come l’associazione, un’organizzazione collettiva (v.), ma si differenzia dall’associazione essenzialmente per le seguenti caratteristiche: lo scopo della fondazione deve necessariamente consistere in uno scopo di pubblica utilità ; la fondazione, pur avendo origine anch’essa da un atto di autonomia privata (v.), può essere costituita per testamento (v.) o per atto unilaterale (v.) (art. 14 c.c.); la fondazione ha un solo organo necessario, quello amministrativo, alla cui esclusiva competenza è rimessa l’esecuzione del rapporto di fondazione e che è sottoposto ad un penetrante controllo da parte dell’autorità amministrativa (art. 25 c.c.); infine, non è ammessa una generale figura di fondazione non riconosciuta omologa a quella dell’associazione non riconosciuta (v.): il nostro ordinamento conosce infatti solo la figura della fondazione fiduciaria (v.).
estinzione dell’associazione: l’associazione si estingue per le cause previste nell’atto costitutivo (tra le quali può essere previsto un termine finale), per il raggiungimento dello scopo o la sua sopravvenuta impossibilità (art. 27, comma 1o, c.c.), per il venir meno della totalità degli associati (art. 27, comma 2o, c.c.), per deliberazione dell’assemblea (art. 21, comma 3o, c.c.). Il verificarsi di una causa di estinzione non determina l’automatico scioglimento dell’associazione, ma dà luogo all’apertura di una procedura di liquidazione volta a realizzare l’estinzione dei debiti dell’associazione (artt. 29 ss. c.c.). Solo quando ne è avvenuta l’integrale estinzione, si verificherà lo scioglimento dell’associazione. Se al termine della liquidazione residua un attivo, questo è devoluto in conformità dell’atto costitutivo o dello statuto (art. 31, comma 1o, c.c.) e, se questi non dispongono al riguardo, i beni residui saranno devoluti in conformità delle deliberazioni dell’assemblea. Mancando anche tali deliberazioni, provvederà l’autorità governativa, devolvendo i beni residui ad altri enti aventi fini analoghi (art. 31, comma 2o, c.c.). Regole particolari sono dettate per le organizzazioni di volontariato (v. ).
associazione europea di libero scambio (Efta): istituita nel 1960, con la Convenzione di Stoccolma, su iniziativa del Regno Unito, per contrastare il fenomeno comunitario. A partire dall’adesione di Regno Unito, Danimarca ed Irlanda alla Cee, nel 1973, gli Stati aderenti sono sei: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera, molti dei quali hanno successivamente già presentato o manifestato l’intenzione di presentare a loro volta domanda di adesione alla Comunità . Con l’associazione vengono abolite le barriere doganali tra gli Stati membri; mentre, ciascuno di essi continua a mantenere la propria individualità doganale verso l’esterno, nei confronti degli Stati terzi. Inoltre, ciascuno Stato associazione ha concluso un accordo di libero scambio con la Cee. Con il Trattato di Lussemburgo del 22 ottobre 1991 tra Stati associazione e Cee si sono gettate le basi per un grande spazio economico europeo che garantisca la libera circolazione di beni, sevizi, capitali e lavoratori su un più ampio mercato. V. anche spazio, associazione economico europeo (See).
fondo comune dell’associazione: costituisce il patrimonio dell’associazione non riconosciuta: è formato dai contributi degli associati e dai beni acquistati con i contributi (oltre agli eventuali acquisti a titolo originario o donazioni di modico valore pervenuti all’associazione) (art. 37 c.c.). Finche´ dura l’associazione, gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, ne´ pretenderne la quota in caso di recesso (art. 37 c.c.). I creditori dell’associazione possono soddisfarsi sul fondo comune (art. 38 c.c.); i creditori particolari degli associati possono soddisfarsi solo sul patrimonio individuale del relativo debitore, senza poter vantare alcun diritto sul associazione. Regole particolari sono dettate per le organizzazioni di volontariato (v. volontariato, organizzazioni di associazione).
formazione del contratto di associazione: per la associazione non è richiesta alcuna forma particolare, salvo la prescrizione della forma dell’atto pubblico (v.) per conseguire il riconoscimento o la prescrizione di forme particolari richieste dall’apporto degli associati (v. anche atto costitutivo dell’associazione).
associazione holding: ricorre quando un’associazione, per la realizzazione del proprio scopo, assume partecipazioni in società operative (v.) la cui attività è diretta a realizzare tale scopo.
impresa dell’associazione: l’associazione, per realizzare il proprio scopo, può esercitare un’attività di impresa (v. attività , associazione di impresa): in tale caso si sarà in presenza di un’impresa collettiva non societaria, purche´ l’attività di impresa sia effettivamente indirizzata alla realizzazione di tale scopo. L’esercizio di un’attività di impresa commerciale farà assumere all’associazione la qualifica di imprenditore commerciale (v. imprenditore, associazione commerciale) se tale attività è esercitata in via esclusiva o principale.
associazione internazionale dei trasporti aerei (Iata): organizzazione internazionale non governativa che raggruppa i vettori aerei internazionali, istituita secondo la legge del Canada, alla quale aderiscono attualmente 140 linee aeree appartenenti a circa 100 Stati. La prima associazione fu creata nel 1929 su iniziativa dei soli vettori aerei europei, con il compito di uniformare le condizioni di trasporto aereo (biglietto, lettera di trasporto, responsabilità ). Nel 1953 fu adottata ad Honolulu una risoluzione con la quale si emanava un testo definitivo di condizioni generali di trasporto con valore obbligatorio per i membri, che consentì alla associazione di estendere la propria sfera di azione. Al momento attuale, si occupa: della predisposizione delle tariffe aeree; della elaborazione delle condizioni generali di trasporto che sono vincolanti per i membri solo in riferimento ai trasporti internazionali, mentre ne sono esclusi i voli nazionali; della sicurezza dei grandi aeroporti, del volo e delle comunicazioni mediante satelliti; nonche´ costituisce una stanza di compensazione di biglietti aerei per valori colossali. V. anche organizzazione internazionale, associazione non governativa.
associazione internazionale per lo sviluppo (Ida): v. Organizzazione delle N.U., istituti specializzati dell’associazione.
associazione latino americana di libero scambio: istituita con il Trattato di Montevideo del 18 febbraio 1960 stipulato tra Argentina, Brasile, Cile, Paraguay, Perù ed Uruguay, al fine della liberalizzazione del commercio tra le parti contraenti entro un periodo di 12 anni. Organi dell’associazione sono la Conferenza delle parti contraenti ed il Comitato esecutivo permanente. Gode di una completa personalità giuridica nell’ambito degli ordinamenti interni delle parti contraenti, al fine di: stipulare contratti; acquistare e vendere beni immobili e mobili; stare in giudizio; e mantenere fondi in qualsiasi moneta e compiere i trasferimenti necessari.
libertà di associazione: consiste nel diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale riconosciuto e tutelato dall’art. 18 Cost.
libertà nell’associazione: costituisce l’altro aspetto della libertà di associazione, relativo alla tutela del singolo associato nei confronti dell’organizzazione collettiva di cui fa parte. La associazione associazione può essere limitata da un’eccessiva libertà di associazione, nella sua accezione estrema di assenza di ogni controllo dell’autorità giudiziaria. Tutelando anche la associazione si consente l’intervento dell’autorità giurisdizionale statuale (art. 2907 c.c.) per garantire il singolo associato e le sue posizioni giuridiche individuali dai pregiudizi eventualmente arrecatigli dall’associazione.
associazione libraria: il contratto di associazione è il contratto con il quale un soggetto versa periodicamente somme di danaro ad un venditore o ad un libraio con facoltà di scelta, illimitata nel tempo, dei libri da acquistare.
associazione meramente interna: l’espressione designa quei contratti plurilaterali con comunione di scopo (v. contratto, associazione plurilaterale) in cui l’esercizio in comune dell’attività dedotta come oggetto del contratto si manifesta nei soli rapporti interni; il vincolo associativo non ha rilevanza per i terzi, i quali acquistano diritti ed assumono obbligazioni nei confronti dei soli soggetti che hanno con essi contrattato. Sono tali l’associazione professionale (v.) e l’associazione temporanea di imprese (v. raggruppamento di imprese).
associazione non riconosciuta: costituisce la forma più semplice di associazione ed è disciplinata oltre che dalle norme comuni ad ogni tipo di associazione, sia riconosciuta che non riconosciuta, dagli artt. 36, 37 e 38 c.c.. Le differenze fondamentali rispetto all’associazione riconosciuta, riassunte nella mancanza di personalità giuridica (v.), consistono nella non soggezione al controllo da parte dell’autorità amministrativa (v. controlli pubblici dell’associazione; controllo sugli acquisti dell’associazione), nella inapplicabilità della disciplina della registrazione (v. registrazione dell’associazione); nell’incapacità di conseguire donazioni, legati od eredità , fatta eccezione per le donazioni di modico valore (v.), nella responsabilità degli amministratori per le obbligazioni dell’associazione (art. 38 c.c.) (v. responsabilità per le obbligazioni dell’associazione). Nonostante tali differenze, l’associazione associazione e quella riconosciuta appartengono al medesimo tipo contrattuale, con completa applicabilità alla seconda delle norme sulla prima non espressamente derogate. V. anche volontariato, organizzazioni di associazione.
obbligazioni dell’associazione: mentre nell’associazione riconosciuta (v.) dell’adempimento delle associazione risponde solo l’associazione con il suo patrimonio, nell’associazione non riconosciuta (v.) i creditori dell’associazione possono soddisfarsi sul fondo comune (v.) e, in via sussidiaria, sul patrimonio individuale degli amministratori (art. 38 c.c.).
organi dell’associazione: sono organi necessari dell’associazione l’assemblea (v. assemblea dell’associazione) e l’organo amministrativo (v. amministratori dell’associazione). Ev possibile che lo statuto o l’atto costitutivo prevedano altri organi, non necessari: tra questi è frequente la previsione del cosiddetto collegio dei probiviri (v.), avente funzioni di controllo e, talvolta, anche di organo di giustizia interna.
associazione parallela: costituisce una forma di manifestazione del fenomeno delle associazioni dipendenti (v. associazione dipendente). Ricorre quando i componenti delle associazioni di base sono, al tempo stesso, membri dell’associazione di grado maggiore; il rapporto associativo che unisce gli iscritti a ciascuna associazione di base coesiste con quello che li vincola nelle organizzazioni di grado maggiore e, infine, con il rapporto che associa tutti gli iscritti a tutte le associazioni. A tale figura organizzativa fanno ricorso i partiti politici (v.).
patrimonio dell’associazione: sono i beni che gli associati destinano al conseguimento dello scopo dell’associazione, nonche´ i loro successivi incrementi. Di associazione associazione il codice civile parla con riferimento all’associazione riconosciuta (v.), mentre usa la locuzione fondo comune (v.) per l’associazione non riconosciuta (v.). Da questo il associazione associazione differisce perche´ può essere formato anche da beni ricevuti per atto di liberalità. Si distingue inoltre perche´ deve essere un complesso di beni di per se´ sufficiente ad assicurare il conseguimento dello scopo statutario dell’associazione
associazione per delinquere: è il reato previsto dall’art. 416 ss.. Per la configurabilità del reato in questione non è necessaria una complessa e specifica organizzazione di mezzi, perfetta in tutte le sue strutturazioni e nei ruoli di ciascun associato. Poiche´ però trattasi di delitto contro l’ordine pubblico, la cui garanzia costituisce precipuo interesse dello Stato, e che viene in concreto leso dall’esistenza dell’associazione e dall’allarme sociale che questa di per se´ suscita, è necessaria sia la prova dell’esistenza di un permanente vincolo associativo a fini criminosi, sia l’individuazione di una struttura organizzativa minima in modo da consentire anche la necessaria distinzione tra accordo tra più persone e associazione associazione a prescindere dalla commissione dei reati preventivi. Ai fini della sussistenza di questo reato, non è necessaria una vera e propria organizzazione con distribuzione specifica dei compiti, ma è sufficiente l’affectio societatis scelerum, cioè un vincolo associativo, non circoscritto ad un generico programma delittuoso. La differenza tra associazione associazione e concorso di più persone nel reato sta nel fatto che nella partecipazione criminosa l’accordo si esaurisce nella consumazione dei reati da realizzare, mentre nell’associazione non può desumersi dalla sola commissione dei fatti criminosi, dovendo invece essere dimostrata l’assenza del vincolo associativo. Ricorre, tuttavia, il delitto in questione, anche quando l’associazione sia costituita successivamente ad un’attività delittuosa iniziata con fatti isolati e di semplice concorso ed al fine di continuare a rendere durevole tale attività dimostratasi agevole e proficua.
principio di uguaglianza nell’associazione: poiche´ l’associazione costituisce una collettività organizzata per la realizzazione di interessi di serie o di categoria, ed il rapporto associativo si costituisce tra quanti versino in una medesima situazione di interesse o siano animati da un medesimo ideale, si ritiene che ciò implichi, necessariamente, una pariteticità di posizioni tra i componenti il gruppo organizzato. Di conseguenza si ritengono inammissibili disuguaglianze di diritti o di doveri tra gli associati. Principi diversi valgono nelle associazioni atipiche (v.).
associazione professionale: è l’associazione che può costituirsi fra esercenti professioni intellettuali, quale associazione meramente interna (v.), per l’organizzazione in comune dei servizi necessari all’esercizio della professione e per la divisione dei guadagni che derivano dall’esercizio della professione dei singoli, ciascuno dei quali tuttavia esegue personalmente le prestazioni professionali, almeno fino a quando permane il divieto di cui alla l. n. 1815 del 1939, di esercizio in comune dell’attività professionale. V. anche artisti e professionisti, associazione tra associazione.
rappresentanti dell’associazione: la rappresentanza dell’associazione spetta a coloro che rivestono la posizione di amministratori e costituisce una forma di rappresentanza organica (v. rappresentanza, associazione organica) sia per l’associazione riconosciuta (v.associazione) sia per l’associazione non riconosciuta (v.). Diverso è tuttavia il regime di opponibilità della carenza di potere rappresentativo o delle sue modificazioni: mentre per le associazioni riconosciute che sono soggette a registrazione (v. registrazione dell’associazione) sia le limitazioni originarie del potere rappresentativo che quelle successive, se non risultano dal pubblico registro delle persone giuridiche (art. 33 c.c.) non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza (art. 19 c.c.), nel caso delle associazioni non riconosciute il terzo che entra in contatto con un soggetto che afferma essere amministratore e rappresentante dell’associazione, ha l’onere di accertare sia che il soggetto sia effettivamente investito della carica di amministratore, sia che a tale carica l’atto costitutivo riconnetta i poteri di rappresentanza di cui il soggetto stesso asserisce di essere dotato.
registrazione dell’associazione: l’associazione riconosciuta (v.) è soggetta a registrazione in un apposito registro delle persone giuridiche, tenuto presso la cancelleria del tribunale, nel quale vanno indicati i dati essenziali dell’associazione e le variazioni di questi dati (artt. 33 e 34 c.c.). Tale registro assolve ad una funzione di pubblicità dichiarativa (v. pubblicità , associazione dichiarativa): se l’iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza (art. 34, comma 2o, c.c.). Regole particolari sono previste per le organizzazioni di volontariato (v. volontariato, organizzazioni di associazione).
requisiti del contratto di associazione: v. atto costitutivo dell’associazione; associazione come contratto.
responsabilità degli amministratori verso l’associazione: gli amministratori sono responsabili nei confronti dell’associazione secondo le regole del mandato (v.) (art. 18 c.c.). L’art. 18 c.c. consente tuttavia di mandare assolto da responsabilità l’amministratore che non ha partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui,essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare il proprio dissenso.
responsabilità per le obbligazioni dell’associazione: mentre per le obbligazioni assunte dall’associazione riconosciuta (v.) risponde solo l’associazione con il suo patrimonio, per le obbligazioni assunte dall’associazione non riconosciuta (v.) i creditori dell’associazione, se non trovano completa soddisfazione sul fondo comune (v.), possono agire nei confronti degli amministratori dell’associazione, che l’art. 38 c.c. designa come le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
associazione riconosciuta: è l’associazione che ha conseguito la personalità giuridica per effetto del riconoscimento da parte dell’autorità governativa (art. 12 c.c.). In seguito alla delega alle regioni dell’esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all’art. 12 del c.c. ex art. 14 del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, ora è di competenza delle regioni il riconoscimento delle associazioni destinate ad operare esclusivamente nelle materie di competenza regionale e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola regione. Perche´ un’associazione possa ottenere il riconoscimento occorre, ai sensi dell’art. 2 disp. att. c.c., che essa dimostri di avere un patrimonio sufficiente al raggiungimento dello scopo statutario. Ogni sindacato sullo scopo dell’associazione è inveceescluso in sede di riconoscimento. Per le differenze rispetto all’associazione non riconosciuta si rinvia a associazione non riconosciuta. V. anche volontariato, organizzazioni di associazione.
scopo ideale dell’associazione: l’associazione deve avere uno scopo di natura ideale o, comunque, di natura non economica. Ciò si argomenta dalla disciplina dello scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un solo associato, prevista dall’art. 24, comma 4o, c.c. che vieta la ripetizione dei contributi versati e nega all’associato qualunque tipo di pretesa sul patrimonio e dalla disciplina della devoluzione del patrimonio dell’associazione che residua dopo lo scioglimento, patrimonio che, in mancanza di previsione statutaria e di deliberazione assembleare, va devoluto dall’autorità governativa ad altri enti aventi fini analoghi (art. 31, commi 1o e 2o c.c.). Lo scopo ideale non impedisce all’associazione di esercitare un’attività di impresa, purche´ quest’ultima sia esercitata per realizzare il fine ideale che statutariamente è proprio dell’associazione stessa (v. associazione holding; impresa dell’associazione).
socio fondatore dell’associazione: i soci fondatori dell’associazione sono i contraenti originari dell’associazione. Essi si distinguono dagli associati che hanno aderito successivamente all’associazione.
soggettività giuridica dell’associazione: con tale termine si vuole porre in evidenza che, anche se l’associazione non riconosciuta (v.), non ha personalità giuridica (v.) ciò non impedisce di considerarle come un soggetto di diritto distinto dai singoli associati.
statuto dell’associazione: v. atto costitutivo dell’associazione.
struttura aperta dell’associazione: l’associazione è un’organizzazione collettiva a struttura aperta: ciò significa che il contratto associativo è , per sua stessa funzione, aperto alla possibilità di nuove adesioni. La associazione associazione è coerente con la sua funzione di collettività organizzata per la realizzazione di interessi di serie o di categoria: il rapporto associativo è aperto a coloro che appartengono alla serie o categoria di persone enunciata nell’atto costitutivo e rispetto alla quale l’associazione si presenta quale strumento idoneo alla realizzazione dell’ident ico interesse di quanti rientrano nella serie o categoria stessa; è chiuso rispetto a quanti non appartengano a tale serie o categoria.
successione nel contratto di associazione: la posizione giuridica di associato, secondo le norme di integrazione suppletiva del contratto di associazione, non è trasmissibile (art. 24, comma 1o, c.c.). L’art. 24, comma 1o, c.c. consente tuttavia la trasmissione mortis causa o inter vivos della qualità di associato qualora ciò sia consentito dall’atto costitutivo. Bisogna però aggiungere che la associazione non può essere consentita indiscriminatamente: poiche´ il contratto di associazione è un contratto intuitu personae (v. contratto, associazione intuitu personae) e talvolta anche un contratto personale (v. contratto, associazione personale), la trasmissione mortis causa sarà consentita solo se l’associazione presenta i caratteri di un contratto impersonale e le condizioni di ammissione degli associati siano tali da renderne certa la presenza negli eredi degli associati; relativamente alla trasmissione inter vivos, che costituisce una forma di cessione del contratto (v.), si ritiene invece possibile una più ampia deroga al principio dell’intrasmissibilità da parte dell’associazione: occorrerà tuttavia, come tutti i casi di cessione del contratto, il consenso del contraente ceduto (art. 1406 c.c.) che, nella specie, sarà espresso dall’organo amministrativo dell’associazione.
tassa di ammissione all’associazione: consiste nel contributo che devono corrispondere i cosiddetti soci ordinari al momento dell’ingresso nella compagine associativa, oltre ai contributi annui in danaro cui saranno tenuti durante la loro permanenza nell’associazione.
associazione temporanea di imprese: v. raggruppamento di imprese.
trascrizione immobiliare degli acquisti dell’associazione non riconosciuta: l’art 2659 c.c. prevede espressamente la possibilità che venga effettuata a favore o a carico di un’associazione non riconosciuta una trascrizione immobiliare (v.). A tale norme fa espresso rinvio l’art. 5, comma 3o, della l. 11 agosto 1991, n. 266, cosiddetta leggeassociazionequadro sul volontariato, per la trascrizione degli acquisti delle organizzaassociazione zioni di volontariato (v. volontariato, organizzazioni di associazione).
trasformazione dell’associazione: si ritiene dai più che, in analogia a quanto disposto per le società cooperative dall’art. 14 della l. 17 febbraio 1971, n. 127, non sia ammissibile la associazione associazione in una società , salvo che tale possibilità sia prevista nel contratto di associazione. Ma la questione è controversa.
voto nell’associazione: v. annullabilità delle deliberazioni dell’associazione; assemblea dell’associazione; assemblee parziali dell’associazione; competenza degli organi dell’associazione; convocazione dell’assemblea di associazione.
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