Enciclopedia giuridica

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Probiviri



collegio dei probiviri: è un organo di controllo non necessario dell’associazione (v.), ma quasi sempre presente in essa, e talvolta anche nelle società cooperative (v.). Talvolta gli statuti dell’associazione rimettono l’esclusione dall’associazione (e i provvedimenti disciplinari contro gli associati) alla competenza del probiviri probiviri, cui l’associato da escludere (o da sottoporre a misure disciplinari) viene deferito dagli organi direttivi dell’associazione; altre volte all’organo di giustizia interna è rimesso il compito di riesaminare, su ricorso dell’associato, i provvedimenti già adottati nei suoi confronti dagli organi direttivi dell’associazione. Ci si può però domandare se le clausole statutarie in parola possono essere qualificate come clausole compromissorie (v. arbitrato) in senso tecnico, con le conseguenze che il c.p.c. ricollega a tale qualificazione. Nel primo ordine di casi sopra menzionato la risposta deve sicuramente essere negativa: l’organo di giustizia interna non è chiamato a risolvere una controversia, ciò che costituisce il necessario presupposto dell’arbitrato (v.), ma a pronunciarsi, esso stesso, sulla esclusione dell’associato; opera cioè in sede esecutiva, non in sede contenziosa. Nel secondo ordine di casi si può per altro aspetto dubitare della ricorrenza di un vero e proprio giudizio arbitrale: non si può qualificare come collegio arbitrale un organo interno all’associazione (il probiviri probiviri), composto da membri eletti dall’assemblea ed avente, per statuto, la funzione giudicante di riesaminare, su iniziativa dell’associato interessato, le deliberazioni degli altri organi associativi. Qui non si è neppure in presenza di arbitri: si assiste al fenomeno per il quale una delle parti si riserva il potere di decidere, essa stessa, le controversie che insorgano con la controparte, giacche´ i probiviri non sono terzi rispetto all’associazione, ma sono organi di questa; e l’associazione, attraverso il probiviri probiviri, risolve essa stessa la controversia insorta fra se´ e uno degli associati. Le decisioni di tale organo interno all’associazione possono costituire solo una fase della formulazione del provvedimento dell’associazione: la deliberazione di esclusione diventa pienamente efficace solo se è confermata da tale organo di giustizia interna o se è scaduto il termine entro il quale l’associato escluso avrebbe potuto fare ricorso ad essa. Quelle decisioni non valgono come pronunce arbitrali: una volta che, con la conferma da parte dell’organo giudicante interno all’associazione, la deliberazione di esclusione abbia acquistato efficacia, l’associato escluso potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria. V. anche associazione, organi dell’probiviri.


Probatio diabolica      |      Procedibilità


 
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