Enciclopedia giuridica

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Decisioni



decisioni della Ceca: sono sia atti generalmente obbligatori (equiparabili ai regolamenti della Cee e della Ceea) sia atti vincolanti solo nei confronti di destinatari determinati (corrispondenti alle decisioni proprie del sistema della Cee e della Ceea). Il Trattato Ceca, infatti, non contiene alcuna distinzione tra regolamenti e decisioni, limitandosi a parlare genericamente, nell’art. 14, di decisioni. L’art. 15, 2o e 3o comma, tuttavia, riconosce la possibilità che con tale termine si indichino atti fondamentalmente diversi, precisando che le decisioni, quando hanno carattere individuale, obbligano l’interessato per effetto della notificazione a lui fatta. Negli altri casi, esse sono applicabili per effetto della sola pubblicazione. Una ulteriore definizione delle due nozioni è stata demandata alla Corte di Giustizia la quale, in occasione dell’esame della ricevibilità di ricorsi proposti da imprese contro decisioni dell’Alta Autorità, si è trovata sovente a dover affrontare il problema ed ha enunciato alcuni principi in materia. Il principio fondamentale al quale la Corte ha ritenuto di fare riferimento è quello per cui nella individuazione della portata, generale o meno, delle decisioni dell’Alta Autorità non riveste importanza decisiva la forma nella quale l’atto è stato emanato; non assume cioè rilievo particolare il fatto che l’atto sia stato pubblicato ovvero notificato, bensì la sua portata.

decisioni della Cee ed Euratom: atti delle istituzioni comunitarie, espressamente contemplati dall’art. 189 Trattato Cee, ai sensi del quale la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. La sua caratteristica essenziale, che la distingue in particolare dai regolamenti, è costituita dalla portata individuale, cioè dalla sua riferibilità ai soli destinatari, siano essi Stati membri o singoli individui. Proprio perche´ dotate di portata individuale, le decisioni, quando sono rivolte a singoli individui, costituiscono espressione di una attività amministrativa delle istituzioni, piuttosto che di una loro attività normativa. Lo conferma anche la circostanza che esse sono normalmente del tutto prerogativa della Commissione, cui appunto compete di vigilare sull’osservanza del trattato e delle altre norme comunitarie, e che il Consiglio, che accentra nelle sue mani il potere normativo, emani di regola soltanto decisioni rivolte agli Stati membri. Trattandosi di atti di portata individuale, assume speciale rilievo in relazione ad essi, rispetto agli atti normativi veri e propri, la loro motivazione, per evitare abusi da parte delle istituzioni. Se la portata generale o individuale costituisce il tratto distintivo delle decisioni dai regolamenti, a questi ultimi esse sono accomunate dalla caratteristica di essere obbligatorie in tutti i loro elementi. L’obbligatorietà appare quindi l’elemento essenziale per identificare le decisioni rispetto ad altri atti individuali, quali le direttive per quanto riguarda le decisioni rivolte agli Stati, ed i pareri, per quanto concerne le decisioni indirizzate a singoli individui. Strettamente connesso con quello della obbligatorietà è il problema della efficacia delle decisioni, dato che anch’esse, al pari degli altri atti delle istituzioni, sono per lo più destinate a non esaurire i loro effetti nell’ambito dell’ordinamento comunitario, ma a produrne anche all’interno degli ordinamenti degli Stati membri. A differenza di quanto avviene a proposito dei regolamenti, per i quali il Trattato Cee parla esplicitamente di efficacia diretta negli Stati membri, e a proposito delle direttive, per le quali tale efficacia diretta viene in via di principio esclusa, nulla dispone espressamente tale Trattato con riferimento all’efficacia delle decisioni negli Stati membri, limitandosi a sancire la loro obbligatorietà per i destinatari a partire dalla data della loro notificazione o dalla diversa data in esse indicata. Deve invero distinguersi, a questo riguardo, fra decisioni rivolte agli Stati membri e decisioni rivolte a singoli individui. Le prime sono per qualche aspetto equiparabili alle direttive: obbligano lo Stato membro ad un certo comportamento e richiedono pertanto normalmente che quest’ultimo dia ad esse esecuzione nel proprio ordinamento interno. A differenza delle direttive, esse sono però obbligatorie in tutti i loro elementi e quindi non lasciano allo Stato destinatario la scelta della forma e dei mezzi di esecuzione, che possono essere stabiliti nelle decisioni stesse. Direttamente efficaci sono, invece, le decisioni che ribadiscono obblighi già indicati nei Trattati od in atti di diritto derivato; quelle dettagliate e quelle che impongono obblighi di carattere negativo. Diversa è l’ipotesi delle decisioni rivolte a singoli individui, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. Queste ultime, essendo obbligatorie in tutti i loro elementi, sono infatti senza alcun dubbio direttamente efficaci all’interno degli Stati membri; ne´ potrebbe essere altrimenti, dato il carattere amministrativo che rivestono.

decisioni di associazioni di imprese: sono tutti gli atti di istituzioni collettive, in qualunque modo costituite, con o senza personalità giuridica o finalità di lucro. In realtà la proibizione di questi atti da parte dell’art. 85 del Trattato Cee non era in se´ necessaria, dal momento che tali decisioni possono essere configurate come la conseguenza di un accordo o la base di una pratica concordata; la sua esplicita previsione è stata considerata utile per poter infliggere delle ammende alle organizzazioni come tali. Più in particolare, sono incompatibili con il mercato comune quelle decisioni consistenti nel fissare, direttamente od indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita, ovvero altre condizioni di transazione (art. 85, 1, lett. a); nel limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti (art. 85, 1, lett. b); nel ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento (art. 85, 1, lett. c); nell’applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza (art. 85, 1, lett. d); nel subordinare la conclusione di contratti allc¨ ettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi (c.d. tying clauses) (art. 85, 1, lett. e). Le decisioni vietate sono nulle di pieno diritto, ma l’art. 85, comma 3o, prevede la possibilità di una esenzione individuale o per categoria. Spetta alla Commissione Cee, nella sua qualità di organismo di controllo della concorrenza, concedere l’esenzione individuale, a seguito del procedimento di cui al reg. n. 17/62. Questa esenzione può essere concessa quando le decisioni contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico od economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; dare a tali imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. Nella valutazione della possibilità di accordare l’esenzione, la Commissione gode di fatto di un ampio potere di interpretazione, fondato su apprezzamenti che, fra l’altro, possono mutare radicalmente a seconda della congiuntura economica; ne deriva pertanto una inevitabile incertezza per gli operatori, che non si trovano di fatto quasi mai nella condizione di sapere con certezza ed a priori se il loro comportamento potrà godere dell’esenzione.


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