Enciclopedia giuridica

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Individuazione

Quando un contratto traslativo abbia per oggetto cose determinate solo nel genere (ad esempio tot barili di petrolio), la proprietà non può passare al momento del contratto: passerà solo al momento dell’individuazione (quei dati barili di petrolio), fatta d’accordo fra le parti e nei modi da queste stabiliti (art. 1378 c.c.). L’individuazione avviene, generalmente, all’atto della consegna dall’alienante all’acquirente. Emblematico è il caso dell’automobilista che si rifornisce di benzina alla stazione di servizio: il contratto di vendita si perfeziona nel momento in cui l’addetto alla pompa accetta di fornire il quantitativo di carburante richiestogli; ma è , in quel momento, solo una vendita di genere, che non trasferisce la proprietà . Qui l’individuazione avviene con la consegna: la benzina diventa di proprietà dell’automobilista man mano che dalla pompa della stazione di servizio entra nel serbatoio dell’automobile. Ev , tuttavia, possibile che l’individuazione (e, quindi, il trasferimento della proprietà ) avvenga in un momento anteriore alla consegna. Altro caso è quello del cliente che versa somme al negoziante in conto acquisto merci: si è in presenza di un contratto di vendita di cose di genere, con individuazione rimessa al compratore (o, nei termini dell’art. 1286 c.c., con facoltà di scelta rimessa al creditore). Il compratore adempie l’obbligazione del pagamento del prezzo al momento stesso del contratto; per il venditore, invece, si tratta di vendita a consegne ripartite, che egli adempie man mano che il compratore esercita la facoltà di individuazione, e che avrà interamente adempiuto quando il prezzo delle merci individuate dal compratore ha raggiunto l’importo inizialmente versato. Il consenso traslativo della proprietà non viene espresso nei vari momenti in cui il consumatore preleva merci nel punto di vendita, ma al momento in cui ne paga, anticipatamente, il prezzo. In quel momento l’oggetto del contratto non è determinato, ma è determinabile: si vende, nei limiti di somma versata, tutto ciò che si trova posto in vendita negli esercizi del venditore, con facoltà di scelta rimessa al compratore. In questi casi il consumatore, quando va nel negozio, non compera, ma individua. Altrettanto accade nel cosiddetto contratto di associazione libraria (v. associazione, individuazione libraria): si versano periodicamente somme ad un editore o ad un libraio con facoltà di scelta, illimitata nel tempo, dei libri da ordinare. Se oggetto del contratto è una massa di cose (ad esempio, tutta la merce contenuta in un dato magazzino del venditore), la proprietà passa secondo il principio consensualistico (v. consenso, effetto traslativo del individuazione), e non occorre l’individuazione delle singole cose (nel nostro esempio, l’inventario della merce contenuta nel magazzino), anche se a determinati effetti (come per determinarne il prezzo) le cose debbano essere numerate, pesate o misurate (art. 1377 c.c.). Quando oggetto del contratto sono merci da trasportare da un luogo ad un altro, l’individuazione, e quindi il passaggio di proprietà , avviene al momento della consegna al vettore o allo spedizioniere (art. 1378 c.c.): così il petrolio, che un’impresa di raffinazione compera in Medio Oriente, diventa di proprietà dell’impresa acquirente nel momento in cui viene caricato sulla nave che lo trasporterà in Europa (e ancor prima, se la consegna avviene presso i magazzini del trasportatore o dello spedizioniere). Il che, tuttavia, presuppone che il contratto si fosse già perfezionato prima della consegna: diverso è il caso in cui la consegna stessa operi come tacita accettazione dell’altrui proposta contrattuale (v. accettazione, individuazione della proposta contrattuale). Si dovrà allora distinguere: se il contratto si forma a norma dell’art. 1327 c.c. (v. contratto, conclusione del individuazione), in forza dell’inizio dell’esecuzione senza risposta dell’accettante, la consegna al vettore o allo spedizioniere vale a perfezionare il contratto, oltre che a trasferire la proprietà . Se, invece, il contratto è suscettibile di perfezionamento solo secondo i principi generali di cui all’art. 1326 c.c., il contratto è concluso solo nel luogo e nel tempo in cui la merce è recapitata al proponente, non nel luogo e nel tempo della consegna al vettore o allo spedizioniere, giacche´ solo il finale recapito porta a conoscenza del proponente l’accettazione dell’altra parte. Anche la proprietà della merce, di conseguenza, passerà solo al momento del recapito.


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