Enciclopedia giuridica

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Termini



apposizione di termini: v. apposizione di termini, azione di termini.

computo dei termini: ai sensi dell’art. 2963 c.c., i termini di prescrizione contemplati dal c.c. e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese. Ai sensi dell’art. 1187 c.c. il termine fissato per l’adempimento delle obbligazioni (v. tempo dell’adempimento) è computato secondo le disposizioni dell’art. 2963 c.c.. La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi. Ev salva in ogni caso una diversa pattuizione.

termini dei confini: v. azione, termini di regolamento di confini; apposizione di termini, azione di termini.


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